CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32016/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, per quel che qui rileva, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per intervenuta prescrizione, confermandone la condanna per il delitto di cui all'art. 455 cod. pen. e rideterminando la pena; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione rispetto alla mancata assoluzione da entrambe le imputazioni - prospetta un diverso apprezzamento del compendio probatorio (senza neppure dedurre il travisamento della prova), reiterando per il tramite di enunciati assertivi le allegazioni disattese dalla Corte di merito, e dunque senza muovere rituali censure alla motivazione della sentenza impugnata (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01);considerato che il secondo motivo - che deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato poiché la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), in particolare richiamando, oltre al disvalore del fatto, la negativa personalità dell'imputato tratta dai suoi precedenti penali; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.M