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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01750/2026

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osto da: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con unico socio , in persona dell’Amministratore unico pro tempore, rappresentatae difesa per procura a margine del ricorso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno indicato indirizzo p.e.c. ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata; -controricorrente– avverso la sentenza n. 3702/ 2/ 20 1 6 della Commissione tributaria regionale delLazio, depositata il 1 3 giugno 20 1 6 ; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consigliodel 21 gennaio 202 6 .

Tributi-IRES Accertamento analitico-induttivo.

Fatti di causa L’Agenzia delle entrate-Direzione di Roma, a conclusione di una verifica, contestava, con processo verbale di constatazione notificato il 7 giugno 2011, l’elusività dell’acquisto delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. da parte della DB Costruzioni in quanto tale operazione avrebbe consentito nei singoli periodi di imposta l’utilizzo di perdite fiscali maturate dalla predetta SEGI ante2007, in violazione del primo comma dell’art.84 del d.P.R. n.917 del 1986; conseguentemente l’Agenzia, dopo una richiesta di chiarimenti, notificava alla SEGIdue avvisi di accertamento con i quali, per gli anni di imposta 2007 e 2008, accertava, ai fini dell’IRES, un reddito imponibile in luogo delle perdite dichiarate. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, innanzi alla quale gli atti impositivi vennero impugnati, rigettò,previa riunione, i ricorsi proposti dalla Società.

La decisione, appellata dalla contribuente, è stata confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale del Lazio (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.).

In particolare il Giudice di appello -rilevato che l’atto impositivo erasufficientemente motivato e che non era ravvisabile la violazione dell’art. 12, comma 5, l. n. 212 del 2000- riteneva che , nel caso in esame, l’abuso del diritto fosse ravvisabile nell’indebito risparmio di imposta che è derivato alla società accertata e in generale al Gruppo cui la stessa è entrata a far parte, in conseguenza delle cessioni in suo favore, da parte della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. pur appartenenti al gruppo, per l’abbattimento di utili derivanti dalle perdite della SEGI… mentre escludeva la sussistenza di qualsiasi valida ragione economica.

Avverso questa sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. , a socio unico , in liquidazione propone ricorso, su cinque motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis- 1, c.p.c., in camera di consiglio per la quale non risultano depositate memorie.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo la Società deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 5, l. n. 212 del 2000, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che il superamento del limite massimo di durata previsto per le verifiche fiscali non comporta l’invalidità dell’avviso di accertamento.

Sostiene, in particolare, che il computo dei giorni di effettiva presenza dei verificatori presso la sede del contribuente riguarderebbe soltanto icontribuenti c.d. minori.

1.1. Il motivo èinfondato.

Posto che l'art. 12, comma 5, della legge n. 212 del 2000, nel fissare per i verificatori il termine di permanenza presso la sede del contribuente si riferisce ai soli giorni di effettiva attività̀ lavorativa ivi svolta (Cass. n. 11878 del 2017), senza alcuna distinzione sulla base della tipologia dei contribuenti, va, comunque , osservato che la violazione del termine di permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dalla suddetta norma, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, ń l' invalidit à̀ degli atti compiuti o l'inutilizzabilità̀ delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati (cfr. Cass. n. 6779 del 2022; conf.

Cass. n. 2055 del 2017).

Non sussiste, pertanto, l’invalidità̀ dell’avviso di accertamento prospettata dalla ricorrente.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 bis d.P.R. n. 600 del 1973.

Sostiene la ricorrente che la C.T.R. abbia erroneamente ritenuto indebita per elusione fiscale la deduzione dall’imponibile IRES di SEGI delle perdite dalla stessa maturate nei precedenti periodi d’imposta, pur non rientrando la contestazione dell’Ufficio tra le condotte tipizzate dal citato art. 37 bised essendo nella specie integrate le condizioni di cui all’art. 84 T.U.I.R.

2.1. Il motivo è fondato.

Come già statuito da questa Corte in controversia similare tra le stesse parti in relazione a diverso anno di imposta (v.

Cass.27 luglio 2023 n.22779) la sentenza impugnata è incentrata sulla ritenuta indebita deduzione dall’imponibile IRES delle perdite maturate da SEGI nel periodo fallimentare (dal 1994 al 2006) e nei periodi di imposta precedenti (dal 1991 al 1994), alla stregua sia dell’art. 37 bis d.P.R. n. 600 del 1973, sia dell’art. 84, comma 3, t.u.i.r.

Sulla base di queste due norme la C.T.R. ha ritenuto che l’acquisto delle quote di SEGI è stato eseguito al solo scopo di utilizzarne le perdite, realizzate in precedenza e nel periodo di procedura concorsuale, a scomputo dei redditi imponibili di altri soggettifacenti capo al [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere il vantaggio di trasportare all’interno del gruppo materiale imponibile di pronta emersione.

2.2. Cì posto, si osserva come il riferimento operato dai giudici di appello all’art. 37 bis d.P.R. n. 600 del 1973 si palesi inconferente rispetto alla fattispecie oggetto di giudizio.

La norma in parola, vigente sino al 1° settembre 2015, prevedeva, in funzione antielusiva, l'inopponibilità̀ all'Amministrazione finanziaria degli atti, dei fatti e dei negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

Tale diposizione aveva poi una applicazione limitata ai casi specificamente indicati nel terzo comma; cì si evince dalla stessa struttura della norma che richiama i casi previsti al terzo comma come oggetto della sua applicazione in forma tassativa e non esemplificativa, a riprova, dunque, della netta perimetrazione solo ad essi, e non ad altre operazioni, del suo campo di applicazione (cfr. Cass. n. 17907 del 2021, Cass. n. 33593 del 2019).

2.3. Nel caso in esame, la sentenza impugnata non ha operato alcun specifico richiamo alle ipotesi contemplate dal citato art. 37 bis, norma nondimeno posta dalla C.T.R. a fondamento della decisione.

La disposizione in parola, del resto, stabilisce – come si è visto – l’inopponibilità̀ al Fisco delle operazioni elusive, inopponibilit à̀ che dovrebbe riguardare, nella specie, l’acquisizione a monte delle quote di SEGI da parte di DB [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], tuttavia, di fattispecie estranea alla materia del contendere, che verte, invece, sulla controversa illegittimità̀ della compensazione delle pregresse perdite di SEGI con i redditi relativi all’anno d’imposta 2007 e 2008.

L’ammissibilità̀di tale compensazione e la condotta elusiva contestata afferiscono alla previsione normativa di cui all’art. 84, comma 3, t.u.i.r., la quale, in deroga alla regola generale dettata dal comma 1, esclude la deducibilità̀dall’imponibile delle perdite registrate nei periodi d’imposta antecedenti «nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attività̀ principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate».

Come reso palese dal dato normativo, la disposizione, specificamente dettate in funzione antielusiva per l’ipotesi dell’acquisto di società̀ contenitrici di perdite fiscali, stabilisce due condizioni: l’acquisto da parte di terzi della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie della società̀ in perdita; la modifica dell’ attivit à̀ principale esercitata nei periodi in cui le perdite sono state realizzate.

Nel caso di specie, la C.T.R. ha omesso di verificare la ricorrenza della seconda condizione, applicando cos̀ la norma alla fattispecie concreta senza accertare la sussistenza dei necessari presupposti.

3. Resta cos̀ assorbito il terzo motivo con il quale si prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti addotti dalla ricorrente per dimostrare che l’acquisto delle quote di SEGI era assistito da valide ragioni economiche.

4. Con il quarto motivo la ricorrentededuce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, l’omesso esame da parte del Giudice di appello dei fatti decisivi addotti in giudizio a sostegno dell’illegittimità dell’avviso di accertamento per decadenza dal potere impositivo e, ai sensi del n.3, primo comma, dell’art.360 c.p.c. la violazione dell’art.43 del d.P.R. n. 600 del 1973 4.1 La censura, articolata ai sensi del n.5, primo comma, num. 5 c.p.c. è inammissibile non solo perché con il mezzo non si evidenzia l’omesso esame di fatti nella loro accezione fenomenica quanto l’omessa pronuncia su una specifica doglianza la cui rituale avvenuta proposizione nei gradi di merito, però, la ricorrente, nel silenzio sul punto della sentenza impugnata, omette di riportare, seppure per stralci idonei allo scopo degli scritti difensivi.

4.2. In ogni caso non sussiste neppure la dedotta violazione di legge.

Nella specie, cì che rileva ai fini del decorso del termine decadenziale per l’esercizio del potere di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria èil periodo d’imposta in cui sono state portate in compensazione le perdite ed èquindi sorta la pretesa fiscale.

Per converso, nessun rilievo pù assumere l’anno d’imposta in cui le perdite si sono verificate non essendo in questa sede in contestazione le perdite bens̀ la loro utilizzazione.

5. In virtù dell’accoglimento del secondo motivo rimane assorbito l’esame del quinto, con il quale si è dedotta l’omessa pronuncia in punto della dedotta illegittimità delle sanzioni. 6.In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettati il primo e il quarto e dichiarati assorbiti il terzo e il quinto , la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per un nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà̀ anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e il quarto e dichiara assorbitoil terzo e il quinto ; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con unico socio , in persona dell’Amministratore unico pro tempore, rappresentatae difesa per procura a margine del ricorso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno indicato indirizzo p.e.c. ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata; -controricorrente– avverso la sentenza n. 3702/ 2/ 20 1 6 della Commissione tributaria regionale delLazio, depositata il 1 3 giugno 20 1 6 ; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consigliodel 21 gennaio 202 6 . Tributi-IRES Accertamento analitico-induttivo. Fatti di causa L’Agenzia delle entrate-Direzione di Roma, a conclusione di una verifica, contestava, con processo verbale di constatazione notificato il 7 giugno 2011, l’elusività dell’acquisto delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. da parte della DB Costruzioni in quanto tale operazione avrebbe consentito nei singoli periodi di imposta l’utilizzo di perdite fiscali maturate dalla predetta SEGI ante2007, in violazione del primo comma dell’art.84 del d.P.R. n.917 del 1986; conseguentemente l’Agenzia, dopo una richiesta di chiarimenti, notificava alla SEGIdue avvisi di accertamento con i quali, per gli anni di imposta 2007 e 2008, accertava, ai fini dell’IRES, un reddito imponibile in luogo delle perdite dichiarate. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, innanzi alla quale gli atti impositivi vennero impugnati, rigettò,previa riunione, i ricorsi proposti dalla Società. La decisione, appellata dalla contribuente, è stata confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale del Lazio (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.). In particolare il Giudice di appello -rilevato che l’atto impositivo erasufficientemente motivato e che non era ravvisabile la violazione dell’art. 12, comma 5, l. n. 212 del 2000- riteneva che , nel caso in esame, l’abuso del diritto fosse ravvisabile nell’indebito risparmio di imposta che è derivato alla società accertata e in generale al Gruppo cui la stessa è entrata a far parte, in conseguenza delle cessioni in suo favore, da parte della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. pur appartenenti al gruppo, per l’abbattimento di utili derivanti dalle perdite della SEGI… mentre escludeva la sussistenza di qualsiasi valida ragione economica. Avverso questa sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. , a socio unico , in liquidazione propone ricorso, su cinque motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis- 1, c.p.c., in camera di consiglio per la quale non risultano depositate memorie. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la Società deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 5, l. n. 212 del 2000, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che il superamento del limite massimo di durata previsto per le verifiche fiscali non comporta l’invalidità dell’avviso di accertamento. Sostiene, in particolare, che il computo dei giorni di effettiva presenza dei verificatori presso la sede del contribuente riguarderebbe soltanto icontribuenti c.d. minori. 1.1. Il motivo èinfondato. Posto che l'art. 12, comma 5, della legge n. 212 del 2000, nel fissare per i verificatori il termine di permanenza presso la sede del contribuente si riferisce ai soli giorni di effettiva attività̀ lavorativa ivi svolta (Cass. n. 11878 del 2017), senza alcuna distinzione sulla base della tipologia dei contribuenti, va, comunque , osservato che la violazione del termine di permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dalla suddetta norma, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, ń l' invalidit à̀ degli atti compiuti o l'inutilizzabilità̀ delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati (cfr. Cass. n. 6779 del 2022; conf. Cass. n. 2055 del 2017). Non sussiste, pertanto, l’invalidità̀ dell’avviso di accertamento prospettata dalla ricorrente. 2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 bis d.P.R. n. 600 del 1973. Sostiene la ricorrente che la C.T.R. abbia erroneamente ritenuto indebita per elusione fiscale la deduzione dall’imponibile IRES di SEGI delle perdite dalla stessa maturate nei precedenti periodi d’imposta, pur non rientrando la contestazione dell’Ufficio tra le condotte tipizzate dal citato art. 37 bised essendo nella specie integrate le condizioni di cui all’art. 84 T.U.I.R. 2.1. Il motivo è fondato. Come già statuito da questa Corte in controversia similare tra le stesse parti in relazione a diverso anno di imposta (v. Cass.27 luglio 2023 n.22779) la sentenza impugnata è incentrata sulla ritenuta indebita deduzione dall’imponibile IRES delle perdite maturate da SEGI nel periodo fallimentare (dal 1994 al 2006) e nei periodi di imposta precedenti (dal 1991 al 1994), alla stregua sia dell’art. 37 bis d.P.R. n. 600 del 1973, sia dell’art. 84, comma 3, t.u.i.r. Sulla base di queste due norme la C.T.R. ha ritenuto che l’acquisto delle quote di SEGI è stato eseguito al solo scopo di utilizzarne le perdite, realizzate in precedenza e nel periodo di procedura concorsuale, a scomputo dei redditi imponibili di altri soggettifacenti capo al [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere il vantaggio di trasportare all’interno del gruppo materiale imponibile di pronta emersione. 2.2. Cì posto, si osserva come il riferimento operato dai giudici di appello all’art. 37 bis d.P.R. n. 600 del 1973 si palesi inconferente rispetto alla fattispecie oggetto di giudizio. La norma in parola, vigente sino al 1° settembre 2015, prevedeva, in funzione antielusiva, l'inopponibilità̀ all'Amministrazione finanziaria degli atti, dei fatti e dei negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. Tale diposizione aveva poi una applicazione limitata ai casi specificamente indicati nel terzo comma; cì si evince dalla stessa struttura della norma che richiama i casi previsti al terzo comma come oggetto della sua applicazione in forma tassativa e non esemplificativa, a riprova, dunque, della netta perimetrazione solo ad essi, e non ad altre operazioni, del suo campo di applicazione (cfr. Cass. n. 17907 del 2021, Cass. n. 33593 del 2019). 2.3. Nel caso in esame, la sentenza impugnata non ha operato alcun specifico richiamo alle ipotesi contemplate dal citato art. 37 bis, norma nondimeno posta dalla C.T.R. a fondamento della decisione. La disposizione in parola, del resto, stabilisce – come si è visto – l’inopponibilità̀ al Fisco delle operazioni elusive, inopponibilit à̀ che dovrebbe riguardare, nella specie, l’acquisizione a monte delle quote di SEGI da parte di DB [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], tuttavia, di fattispecie estranea alla materia del contendere, che verte, invece, sulla controversa illegittimità̀ della compensazione delle pregresse perdite di SEGI con i redditi relativi all’anno d’imposta 2007 e 2008. L’ammissibilità̀di tale compensazione e la condotta elusiva contestata afferiscono alla previsione normativa di cui all’art. 84, comma 3, t.u.i.r., la quale, in deroga alla regola generale dettata dal comma 1, esclude la deducibilità̀dall’imponibile delle perdite registrate nei periodi d’imposta antecedenti «nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attività̀ principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate». Come reso palese dal dato normativo, la disposizione, specificamente dettate in funzione antielusiva per l’ipotesi dell’acquisto di società̀ contenitrici di perdite fiscali, stabilisce due condizioni: l’acquisto da parte di terzi della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie della società̀ in perdita; la modifica dell’ attivit à̀ principale esercitata nei periodi in cui le perdite sono state realizzate. Nel caso di specie, la C.T.R. ha omesso di verificare la ricorrenza della seconda condizione, applicando cos̀ la norma alla fattispecie concreta senza accertare la sussistenza dei necessari presupposti. 3. Resta cos̀ assorbito il terzo motivo con il quale si prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti addotti dalla ricorrente per dimostrare che l’acquisto delle quote di SEGI era assistito da valide ragioni economiche. 4. Con il quarto motivo la ricorrentededuce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, l’omesso esame da parte del Giudice di appello dei fatti decisivi addotti in giudizio a sostegno dell’illegittimità dell’avviso di accertamento per decadenza dal potere impositivo e, ai sensi del n.3, primo comma, dell’art.360 c.p.c. la violazione dell’art.43 del d.P.R. n. 600 del 1973 4.1 La censura, articolata ai sensi del n.5, primo comma, num. 5 c.p.c. è inammissibile non solo perché con il mezzo non si evidenzia l’omesso esame di fatti nella loro accezione fenomenica quanto l’omessa pronuncia su una specifica doglianza la cui rituale avvenuta proposizione nei gradi di merito, però, la ricorrente, nel silenzio sul punto della sentenza impugnata, omette di riportare, seppure per stralci idonei allo scopo degli scritti difensivi. 4.2. In ogni caso non sussiste neppure la dedotta violazione di legge. Nella specie, cì che rileva ai fini del decorso del termine decadenziale per l’esercizio del potere di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria èil periodo d’imposta in cui sono state portate in compensazione le perdite ed èquindi sorta la pretesa fiscale. Per converso, nessun rilievo pù assumere l’anno d’imposta in cui le perdite si sono verificate non essendo in questa sede in contestazione le perdite bens̀ la loro utilizzazione. 5. In virtù dell’accoglimento del secondo motivo rimane assorbito l’esame del quinto, con il quale si è dedotta l’omessa pronuncia in punto della dedotta illegittimità delle sanzioni. 6.In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettati il primo e il quarto e dichiarati assorbiti il terzo e il quinto , la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per un nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà̀ anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e il quarto e dichiara assorbitoil terzo e il quinto ; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizio
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