CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2024
Cassazione n. 45765/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria difensiva del 12/10/2024, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata derubricazione della fattispecie di rapina nella sua forma tentata, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 3-4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta la illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., tenuto conto che ha impedito alla Corte territoriale di effettuare una più significativa riduzione della pena, pur in presenza della esigenza di voler riconsiderare il trattamento sanzionatorio (poi esplicatosi nella riduzione dell'aumento di pena per la continuazione) - è manifestamente infondato; che, invero, al caso di specie, deve applicarsi il medesimo principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, per cui "tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novemb