CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 27309/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LÌ-f/ OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Daniele ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, con la quale è stato concesso il beneficio della non menzione in relazione alla sentenza del Tribunale di Cagliari che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 589 bis cod. pen. (in Guspini il 10/11/2017); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da effettiva analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione]; che, in particolare, difetta il confronto con le argomentazioni esposte dal giudice quanto al diniego delle generiche, giustificato alla stregua del manifestamente elevato grado della colpa e, dunque, di un parametro espressamente previsto dall'art. 133, cod. pen., cosicché non può ritenersi che la decisione sia frutto di arbitrio, bensì di motivata discrezionalità su elementi di mero fatto, estranei al giudizio di legittimità (sulla natura del relativo giudizio - di fatto - vedi sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; sull'onere motivazionale del giudice, anche in relazione alle allegazioni difensive, vedi sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693-01; n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Cari/lo, Rv. 275509-03; sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549-02); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La p SI entre [OSCURATO:PERSONA] illa • rranti 2 D E."7 O S [OSCURATO:PERSONA] CANCEI_ FIZ 1 O LU 4 11. C.A.