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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2024

Cassazione n. 40981/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 9 maggio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da [OSCURATO:PERSONA]; Letta altresì la memoria depositata dal difensore il 20/09/2024, con la quale ha ulteriormente ribadito i propri argomenti e ha richiesto la trasmissione del ricorso alla sezione di competenza; Rilevato che con unico motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia motivato in maniera insufficiente e contraddittoria il rigetto valorizzando in negativo solo la gravità dei reati e la mancata ammissione degli addebiti e senza tenere conto del tempo trascorso dall'ultimo fatto-reato, delle sue condotte riparative e delle documentate opportunità di reinserimento familiare e lavorativo; Ritenuto che l'ordinanza, per quanto sintetica, prende in considerazione l'intero vissuto del condannato e valuta nel merito gli esiti dell'osservazione scientifica, evidenziando dai suoi comportamenti come egli non abbia ancora tratto dalla condanna in via espiazione sufficienti motivi di revisione critica e sottolineando che da quelle risultanze non emerge l'avvenuto compimento di significativi progressi trattamentali; che il profilo centrale della motivazione, già solo per questo da considerarsi esaustiva e specifica, è la considerazione della necessità di un particolare approfondimento dell'osservazione in ragione del fatto che già in passato il condannato è tornato a delinquere dopo avere beneficiato per precedenti condanne dell'affidamento in prova; che pertanto il ricorso mira ad una rivalutazione delle circostanze di fatto, preclusa nel giudizio di legittimità, senza tuttavia efficacemente contestare il suddetto decisivo argomento; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de iso il 10 ottobre 2024 li re estensore P esiden e DE POSi .AVA T iN CANcEui RA cenzo 9ani i ut '

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 9 maggio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da [OSCURATO:PERSONA]; Letta altresì la memoria depositata dal difensore il 20/09/2024, con la quale ha ulteriormente ribadito i propri argomenti e ha richiesto la trasmissione del ricorso alla sezione di competenza; Rilevato che con unico motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia motivato in maniera insufficiente e contraddittoria il rigetto valorizzando in negativo solo la gravità dei reati e la mancata ammissione degli addebiti e senza tenere conto del tempo trascorso dall'ultimo fatto-reato, delle sue condotte riparative e delle documentate opportunità di reinserimento familiare e lavorativo; Ritenuto che l'ordinanza, per quanto sintetica, prende in considerazione l'intero vissuto del condannato e valuta nel merito gli esiti dell'osservazione scientifica, evidenziando dai suoi comportamenti come egli non abbia ancora tratto dalla condanna in via espiazione sufficienti motivi di revisione critica e sottolineando che da quelle risultanze non emerge l'avvenuto compimento di significativi progressi trattamentali; che il profilo centrale della motivazione, già solo per questo da considerarsi esaustiva e specifica, è la considerazione della necessità di un particolare approfondimento dell'osservazione in ragione del fatto che già in passato il condannato è tornato a delinquere dopo avere beneficiato per precedenti condanne dell'affidamento in prova; che pertanto il ricorso mira ad una rivalutazione delle circostanze di fatto, preclusa nel giudizio di legittimità, senza tuttavia efficacemente contestare il suddetto decisivo argomento; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de iso il 10 ottobre 2024 li re estensore P esiden e DE POSi .AVA T iN CANcEui RA cenzo 9ani i ut '
Sentenza Cassazione n. 40981/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris