CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 33279/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7087-2017 proposto da: MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso open legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 2924 LORETA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 747/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 826/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 15 settembre 2016, la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la decisione resa dal Tribunale di Pescara e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Addario, [OSCURATO:PERSONA]Ottavio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, Ufficio IV - Ambito territoriale della Provincia di Chieti e Pescara, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto delle istanti al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento della provincia per l'insegnamento nella scuola primaria e per il sostegno, con il medesimo punteggio maturato all'atto della cancellazione; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto nel merito, affermata la propria giurisdizione e la procedibilità del ricorso per essere il contraddittorio limitato alle parti in giudizio, doversi considerare ancora vigente e non abrogata dall'art. 1, comma 605, lett. C), I. n. 296/2006 la disposizione di cui all'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004 conv. con modif. in I. n. 143/2004 che consentiva, a domanda degli interessati da presentarsi nei termini previsti, il reinserimento dei docenti cancellati dalle predette graduatorie ad esaurimento con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono il MIUR, l'Ufficio scolastico regionale e l'Ambito territoriale della Provincia di Chieti e Pescara, affidando l'impugnazione a un unico motivo, cui resistono, con controricorso, tutte le originarie istanti; CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, il Ministero e gli Uffici ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1 bis, 1 comma 4 d.l. n. 97/2004 conv. con modif. in I. n. 143/2004, 1, comma 605, lett. C), I. n. 296/2006 nonché dei DD.MM . 42/2009 e 44/2011, lamenta la non conformità a diritto del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa la perdurante vigenza della norma ammissiva del reinserimento a domanda stante il carattere ad esaurimento delle graduatorie, da ritenersi tale da escludere, anche in base ad espresse previsioni di legge cui si conformano i decreti ministeriali, nuovi inserimenti e sancire di contro la definitività della cancellazione; - che il motivo risulta infondato alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte a muovere dalla sentenza n. 28250 del 27.11.2017 che, dato conto del complessivo quadro normativo applicabile alla fattispecie, dal quale emerge che al disposto dell'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004 si è fatto costante riferimento, anche dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti a "ad esaurimento", per indicare tempi e modalità dell'aggiornamento delle stesse, ha concluso nel senso dell'applicabilità della disposizione in questione, concernete il reinserimento in graduatoria a domanda dei docenti cancellati, alle graduatorie ad esaurimento; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei pres e..sti processuali per il versamento, da parte a ricorrente, dell'ulteriore i-nporto a titolo di con uto unificato pari a quello previsto per il ricorso, orma del comma 1 bis dello stesso art. 13, seov ut Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 30 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]