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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06655/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R.

Seccia, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna dichiarava inammissibile l'istanza di semilibertà, avanzata dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], dopo aver rilevato che, in relazione ai titoli in esecuzione, ostativi ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1,

I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), era mancata la condotta di collaborazione utile con la giustizia; collaborazione la cui possibilità il Tribunale stesso aveva verificato in un distinto procedimento, strumentale alla concessione di un permesso premio, definito mediante anteriore ordinanza, specificamente richiamata.

2. Avverso l'ordinanza conclusiva del procedimento di semilibertà, e per relationem avverso l'ordinanza antecedente, Conte ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di due motivi, passibili di illustrazione congiunta.

In essi sono articolate censure di violazione di legge e vizio della motivazione.

Il ricorrente anzitutto rileva anzitutto che il reato di omicidio, perpetrato il 2 luglio 1992, la cui pena sta scontando, sarebbe stato considerato ostativo, in quanto aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (dall'avvalimento del metodo mafioso o dalla relativa finalità agevolatrice).

L'aggravante, tuttavia, siccome esclusa o non accertata in sede di cognizione, non potrebbe neppure rilevare in sede esecutiva, e il correlato impedimento all'ottenimento dei benefici penitenziari sarebbe dunque insussistente.

Il ricorrente denuncia, in secondo luogo, la violazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, applicabile - in base al revirement operato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020 - anche alle misure alternative alla detenzione.

L'impedimento all'ottenimento dei benefici penitenziari, correlato alla presenza della citata aggravante, sarebbe da ricondurre alla legge 7 agosto 1992, n. 356, di conversione in legge del d.l. 8 giugno 1992, n. 306; legge di conversione (che avrebbe integrato in senso corrispondente l'elencazione di reati di cui all'art. 4-bis Ord. pen.) che sarebbe entrata in vigore solo 1'8 agosto 1992, successivamente al commesso omicidio.

La preclusione oppostagli non potrebbe valere, allora, nei suoi confronti.

Il ricorrente, infine, si duole del provvedimento che aveva valutato come tuttora possibile la sua collaborazione rispetto al fatto di omicidio, evocato per relationem dal provvedimento in tema di semilibertà, direttamente impugnato.3.

Il Procuratore generale requirente ha concluso come in epigrafe, reputando che il giudice a quo non abbia operato un'esaustiva ricognizione della reale connotazione mafiosa del delitto, posta a fondamento della preclusione al detenuto opposta.

4. Il ricorrente ha depositato tempestive note di replica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per le considerazioni che seguono.

2. Esso muove dall'assunto che, in relazione all'omicidio di mafia, considerato ostativo ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., il giudice di cognizione abbia espressamente escluso l'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, da cui - in assenza di collaborazione utile con la giustizia - discende l'impedimento all'ottenimento dei benefici penitenziari.

Il ricorrente, tuttavia, non chiarisce esattamente i termini della prospettazione, ossia non evidenzia se l'aggravante, in tesi esclusa, lo sia stata nella sua materialità, per accertata insussistenza dei suoi elementi costitutivi - nel qual caso non sarebbe certamente consentita la riedizione dei medesimi elementi, in sede di esecuzione della pena, ad opera della magistratura di sorveglianza - o se l'indicata esclusione sia dipesa da altra ragione di tipo formale, senza pregiudizio (come oltre meglio si dirà) degli ulteriori apprezzamenti della magistratura stessa.

Oltre a ciò, e soprattutto, il ricorrente non documenta la circostanza, ossia non allega all'atto di impugnazione la sentenza di cognizione, comprovante l'asserito travisamento dell'informazione decisiva posta a base della rilevata ostatività (per il relativo onere v., ex pluribus, Sez. 5, n. 5897 del 3/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419-01).

La censura appare, in questa parte, priva di specificità e autosufficienza.

3. Il ricorso, in secondo luogo, nega che i fatti costitutivi dell'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del 1991, non espressamente ritenuta in sede di merito, possano essere rivalutati in sede esecutiva, ai fini dell'operatività delle preclusioni di cui all'art. 4-bis Ord. pen.

L'assunto è manifestamente infondato, perché smentito dalla dominante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale giudice di sorveglianza ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne esplicito il contenuto, ricavando dal testo della sentenza la sussistenza di eventuali cause ostative al riconoscimento dei benefici stessi (Sez. 1, n. 6065 del 21/2/2017, dep. 2018, Ventura, Rv. 272394-01; in senso conforme, Sez. 1, n. 4077 del 6/7/1995, Malacrinò, Rv. 202432-01); e, nell'ipotesi di condanna per reato, il cui inserimento in «prima fascia» ex art. 4-bis Ord. pen. (ostatività assoluta) dipenda dal fatto che esso risulti aggravato ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, citato, il divieto di concessione di benefici penitenziari opera finanche quando l'aggravante non sia stata formalmente contestata, ma ne venga riscontrata la sussistenza, riferita anche a delitti successivi all'entrata in vigore della disposizione, attraverso l'esame della pronuncia resa in cognizione (Sez. 1, n. 41235 del 26/6/2019, Larosa, Rv. 277451-01; Sez. 1, n. 44168 del 13/6/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268297-01; Sez. 1, n. 40043 del 5/7/2013, Parabita, Rv. 257408- 01).

L'orientamento contrario, espresso (per i soli delitti successivi all'entrata in vigore della disposizione) da isolate antecedenti pronunce, intervenute a reato già consumato, non si è in realtà mai affermato, sicché il ricorrente non potrebbe giovarsene.

Il principio di irretroattività del mutamento giurisprudenziale sfavorevole, garantito dagli artt. 25, secondo comma, Cost., e 7 CEDU, è infatti invocabile solo a fronte di un affidamento, che risulti tradito da un imprevedibile ribaltamento dell'orientamento consolidato.

Un siffatto ribaltamento è da escludere nel caso in cui sussista un iniziale contrasto giurisprudenziale poi superato, come qui, dal prevalere di uno dei contrapposti orientamenti (anche se quest'ultimo coincide con quello più restrittivo per la posizione sostanziale dell'interessato: Sez. 6, n. 10659 del 20/2/2020, Najim, Rv. 278750-01; v. anche Sez. 2, n. 23306 del 21/4/2021, Saidi, Rv. 281458-01); senza contare che, nel caso di specie, il contrasto si sarebbe comunque determinato dopo la consumazione del reato, sicché nessuna tutela del valore della prevedibilità, al tempo del fatto, della risposta sanzionatoria dello Stato potrebbe essere ragionevolmente invocata (Sez. 3, n. 46184 del 23/11/2021, M., Rv. 282238- 01).

4. Il ricorso, viceversa, non censura affatto le valutazioni, implicite o esplicite, sulla cui base il Tribunale di sorveglianza è giunto a riscontrare le caratteristiche che, nella vicenda in esame, integrerebbero gli elementi costitutivi dell'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ossia l'avvalimento del metodo mafioso nella consumazione dell'omicidio o la corrispondente finalità agevolatrice.Ove anche l'ordinanza impugnata fosse sul punto eccepibile, come ritenuto dal Procuratore generale requirente, questa Corte non potrebbe estendere a tale profilo la sua cognizione.

5. Si consideri piuttosto, rispetto alle doglianze ulteriori del ricorrente, che i reati aggravati dall'art. 7 di. n. 152 del 1991 sono entrati in «prima fascia» (ostatività assoluta) a far tempo dal 9 giugno 1992, data di entrata in vigore del d.l. n. 306 del 1992, il cui art. 15 riscriveva in tali termini l'art. 4-bis Ord. pen.

L'ostatività assoluta non è stata introdotta dalla legge di conversione (n. 356 del 1992).

Era già nella versione originaria del decreto-legge.

L'omicidio di causa risale al 2 luglio 1992 ed è successivo all'introduzione nell'ordinamento del regime di massimo rigore.

Non si configura pertanto alcuna violazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, applicabile anche alle misure alternative alla detenzione (Corte cost. n. 32 del 2020; Sez. 1, n. 12845 del 20/3/2020, Giuca, Rv. 279363-01).

6. Quanto alle censure residue, relative alla valutazione di non impossibilità della collaborazione, operata dal Tribunale di sorveglianza, esse - anche a prescindere dai profili di aspecificità e mancata autosufficienza, che pure le caratterizzano in relazione alla mancata allegazione al ricorso della sentenza di cognizione, o del parere della Direzione nazionale antimafia, oggetto di pretesa travisata lettura - riposano all'evidenza sul piano del merito.

Esse non colgono alcun reale travisamento del dato istruttorio, né sviluppano precise critiche all'impianto motivazionale delle decisioni giudiziali, quanto piuttosto ripropongono gli assunti iniziali posti a base dell'istanza, secondo cui l'interessato, condannato quale mandante dell'omicidio Tondo, non vi avesse preso un ruolo attivo, ma fosse rimasto inerte verso una decisione da tempo stabilita, originata dalla preesistente conflittualità tra gruppi mafiosi contrapposti; e secondo cui, altresì, l'interessato, detenuto sino ad epoca immediatamente precedente al fatto, non fosse a conoscenza delle fasi preparatorie ed organizzative del delitto, peraltro ormai interamente disvelate.

Come è chiaro, la cognizione del Collegio non può investire direttamente tali aspetti, plausibilmente dibattuti e definiti dal Tribunale di sorveglianza, onde la conclusiva inammissibilità del proposto ricorso.

7. Ad essa consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna dichiarava inammissibile l'istanza di semilibertà, avanzata dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], dopo aver rilevato che, in relazione ai titoli in esecuzione, ostativi ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), era mancata la condotta di collaborazione utile con la giustizia; collaborazione la cui possibilità il Tribunale stesso aveva verificato in un distinto procedimento, strumentale alla concessione di un permesso premio, definito mediante anteriore ordinanza, specificamente richiamata. 2. Avverso l'ordinanza conclusiva del procedimento di semilibertà, e per relationem avverso l'ordinanza antecedente, Conte ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di due motivi, passibili di illustrazione congiunta. In essi sono articolate censure di violazione di legge e vizio della motivazione. Il ricorrente anzitutto rileva anzitutto che il reato di omicidio, perpetrato il 2 luglio 1992, la cui pena sta scontando, sarebbe stato considerato ostativo, in quanto aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (dall'avvalimento del metodo mafioso o dalla relativa finalità agevolatrice). L'aggravante, tuttavia, siccome esclusa o non accertata in sede di cognizione, non potrebbe neppure rilevare in sede esecutiva, e il correlato impedimento all'ottenimento dei benefici penitenziari sarebbe dunque insussistente. Il ricorrente denuncia, in secondo luogo, la violazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, applicabile - in base al revirement operato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020 - anche alle misure alternative alla detenzione. L'impedimento all'ottenimento dei benefici penitenziari, correlato alla presenza della citata aggravante, sarebbe da ricondurre alla legge 7 agosto 1992, n. 356, di conversione in legge del d.l. 8 giugno 1992, n. 306; legge di conversione (che avrebbe integrato in senso corrispondente l'elencazione di reati di cui all'art. 4-bis Ord. pen.) che sarebbe entrata in vigore solo 1'8 agosto 1992, successivamente al commesso omicidio. La preclusione oppostagli non potrebbe valere, allora, nei suoi confronti. Il ricorrente, infine, si duole del provvedimento che aveva valutato come tuttora possibile la sua collaborazione rispetto al fatto di omicidio, evocato per relationem dal provvedimento in tema di semilibertà, direttamente impugnato.3. Il Procuratore generale requirente ha concluso come in epigrafe, reputando che il giudice a quo non abbia operato un'esaustiva ricognizione della reale connotazione mafiosa del delitto, posta a fondamento della preclusione al detenuto opposta. 4. Il ricorrente ha depositato tempestive note di replica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per le considerazioni che seguono. 2. Esso muove dall'assunto che, in relazione all'omicidio di mafia, considerato ostativo ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., il giudice di cognizione abbia espressamente escluso l'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, da cui - in assenza di collaborazione utile con la giustizia - discende l'impedimento all'ottenimento dei benefici penitenziari. Il ricorrente, tuttavia, non chiarisce esattamente i termini della prospettazione, ossia non evidenzia se l'aggravante, in tesi esclusa, lo sia stata nella sua materialità, per accertata insussistenza dei suoi elementi costitutivi - nel qual caso non sarebbe certamente consentita la riedizione dei medesimi elementi, in sede di esecuzione della pena, ad opera della magistratura di sorveglianza - o se l'indicata esclusione sia dipesa da altra ragione di tipo formale, senza pregiudizio (come oltre meglio si dirà) degli ulteriori apprezzamenti della magistratura stessa. Oltre a ciò, e soprattutto, il ricorrente non documenta la circostanza, ossia non allega all'atto di impugnazione la sentenza di cognizione, comprovante l'asserito travisamento dell'informazione decisiva posta a base della rilevata ostatività (per il relativo onere v., ex pluribus, Sez. 5, n. 5897 del 3/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419-01). La censura appare, in questa parte, priva di specificità e autosufficienza. 3. Il ricorso, in secondo luogo, nega che i fatti costitutivi dell'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del 1991, non espressamente ritenuta in sede di merito, possano essere rivalutati in sede esecutiva, ai fini dell'operatività delle preclusioni di cui all'art. 4-bis Ord. pen. L'assunto è manifestamente infondato, perché smentito dalla dominante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale giudice di sorveglianza ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne esplicito il contenuto, ricavando dal testo della sentenza la sussistenza di eventuali cause ostative al riconoscimento dei benefici stessi (Sez. 1, n. 6065 del 21/2/2017, dep. 2018, Ventura, Rv. 272394-01; in senso conforme, Sez. 1, n. 4077 del 6/7/1995, Malacrinò, Rv. 202432-01); e, nell'ipotesi di condanna per reato, il cui inserimento in «prima fascia» ex art. 4-bis Ord. pen. (ostatività assoluta) dipenda dal fatto che esso risulti aggravato ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, citato, il divieto di concessione di benefici penitenziari opera finanche quando l'aggravante non sia stata formalmente contestata, ma ne venga riscontrata la sussistenza, riferita anche a delitti successivi all'entrata in vigore della disposizione, attraverso l'esame della pronuncia resa in cognizione (Sez. 1, n. 41235 del 26/6/2019, Larosa, Rv. 277451-01; Sez. 1, n. 44168 del 13/6/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268297-01; Sez. 1, n. 40043 del 5/7/2013, Parabita, Rv. 257408- 01). L'orientamento contrario, espresso (per i soli delitti successivi all'entrata in vigore della disposizione) da isolate antecedenti pronunce, intervenute a reato già consumato, non si è in realtà mai affermato, sicché il ricorrente non potrebbe giovarsene. Il principio di irretroattività del mutamento giurisprudenziale sfavorevole, garantito dagli artt. 25, secondo comma, Cost., e 7 CEDU, è infatti invocabile solo a fronte di un affidamento, che risulti tradito da un imprevedibile ribaltamento dell'orientamento consolidato. Un siffatto ribaltamento è da escludere nel caso in cui sussista un iniziale contrasto giurisprudenziale poi superato, come qui, dal prevalere di uno dei contrapposti orientamenti (anche se quest'ultimo coincide con quello più restrittivo per la posizione sostanziale dell'interessato: Sez. 6, n. 10659 del 20/2/2020, Najim, Rv. 278750-01; v. anche Sez. 2, n. 23306 del 21/4/2021, Saidi, Rv. 281458-01); senza contare che, nel caso di specie, il contrasto si sarebbe comunque determinato dopo la consumazione del reato, sicché nessuna tutela del valore della prevedibilità, al tempo del fatto, della risposta sanzionatoria dello Stato potrebbe essere ragionevolmente invocata (Sez. 3, n. 46184 del 23/11/2021, M., Rv. 282238- 01). 4. Il ricorso, viceversa, non censura affatto le valutazioni, implicite o esplicite, sulla cui base il Tribunale di sorveglianza è giunto a riscontrare le caratteristiche che, nella vicenda in esame, integrerebbero gli elementi costitutivi dell'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ossia l'avvalimento del metodo mafioso nella consumazione dell'omicidio o la corrispondente finalità agevolatrice.Ove anche l'ordinanza impugnata fosse sul punto eccepibile, come ritenuto dal Procuratore generale requirente, questa Corte non potrebbe estendere a tale profilo la sua cognizione. 5. Si consideri piuttosto, rispetto alle doglianze ulteriori del ricorrente, che i reati aggravati dall'art. 7 di. n. 152 del 1991 sono entrati in «prima fascia» (ostatività assoluta) a far tempo dal 9 giugno 1992, data di entrata in vigore del d.l. n. 306 del 1992, il cui art. 15 riscriveva in tali termini l'art. 4-bis Ord. pen. L'ostatività assoluta non è stata introdotta dalla legge di conversione (n. 356 del 1992). Era già nella versione originaria del decreto-legge. L'omicidio di causa risale al 2 luglio 1992 ed è successivo all'introduzione nell'ordinamento del regime di massimo rigore. Non si configura pertanto alcuna violazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, applicabile anche alle misure alternative alla detenzione (Corte cost. n. 32 del 2020; Sez. 1, n. 12845 del 20/3/2020, Giuca, Rv. 279363-01). 6. Quanto alle censure residue, relative alla valutazione di non impossibilità della collaborazione, operata dal Tribunale di sorveglianza, esse - anche a prescindere dai profili di aspecificità e mancata autosufficienza, che pure le caratterizzano in relazione alla mancata allegazione al ricorso della sentenza di cognizione, o del parere della Direzione nazionale antimafia, oggetto di pretesa travisata lettura - riposano all'evidenza sul piano del merito. Esse non colgono alcun reale travisamento del dato istruttorio, né sviluppano precise critiche all'impianto motivazionale delle decisioni giudiziali, quanto piuttosto ripropongono gli assunti iniziali posti a base dell'istanza, secondo cui l'interessato, condannato quale mandante dell'omicidio Tondo, non vi avesse preso un ruolo attivo, ma fosse rimasto inerte verso una decisione da tempo stabilita, originata dalla preesistente conflittualità tra gruppi mafiosi contrapposti; e secondo cui, altresì, l'interessato, detenuto sino ad epoca immediatamente precedente al fatto, non fosse a conoscenza delle fasi preparatorie ed organizzative del delitto, peraltro ormai interamente disvelate. Come è chiaro, la cognizione del Collegio non può investire direttamente tali aspetti, plausibilmente dibattuti e definiti dal Tribunale di sorveglianza, onde la conclusiva inammissibilità del proposto ricorso. 7. Ad essa consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi