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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 22 febbraio 2024

Cassazione n. 24589/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( REP.

DOMINICANA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 27/10/2023 del GIP TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sér-ifffgle conclusioni del PG G:511_ c:101- • [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari di Firenze, a seguito di richiesta presentata dal procuratore speciale dell'imputato, ha disposto la sostituzione della pena pecuniaria inflitta all'imputato per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con il lavoro di pubblica utilità.

1.2. Con l'unico motivo sollevato lamenta violazione di legge/ex art 111, comma 7, Costi per inosservanza degli artt. 186, comma 9-bis/c1.1gs. 285/1992 e 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, lamentando che, con il provvedimento impugnato, il Giudice abbia erroneamente applicato al condannato le diverse e più afflittive norme sul lavoro di pubblica utilità sostitutivo, previste e disciplinate dal combinato disposto degli artt. 459, comma 1-teri cod. proc. pen. e 56-bis, 56-ter e 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

2. La norma di riferimento è l'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., che così recita:" Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, senza formulare l'atto di opposizione...".

Nel caso di specie, non avendo l'imputato formulato opposizione al decreto penale di condanna, che lo aveva condannato a pena pecuniaria (così sostituita l'originaria pena detentiva), trova applicazione il su citato art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., in luogo degli artt. 186, comma-9 bis, d.lgs. 285/ 1992 e 54 d.lgs 274/2000.

Il diverso regime si riconnette, in sostanza, ad una scelta processuale dell'imputato, consistita nel non presentare opposizione all'anzidetto decreto.

3. A rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 22 febbraio 2024 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( REP. DOMINICANA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 27/10/2023 del GIP TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sér-ifffgle conclusioni del PG G:511_ c:101- • [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari di Firenze, a seguito di richiesta presentata dal procuratore speciale dell'imputato, ha disposto la sostituzione della pena pecuniaria inflitta all'imputato per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con il lavoro di pubblica utilità. 1.2. Con l'unico motivo sollevato lamenta violazione di legge/ex art 111, comma 7, Costi per inosservanza degli artt. 186, comma 9-bis/c1.1gs. 285/1992 e 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, lamentando che, con il provvedimento impugnato, il Giudice abbia erroneamente applicato al condannato le diverse e più afflittive norme sul lavoro di pubblica utilità sostitutivo, previste e disciplinate dal combinato disposto degli artt. 459, comma 1-teri cod. proc. pen. e 56-bis, 56-ter e 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. La norma di riferimento è l'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., che così recita:" Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, senza formulare l'atto di opposizione...". Nel caso di specie, non avendo l'imputato formulato opposizione al decreto penale di condanna, che lo aveva condannato a pena pecuniaria (così sostituita l'originaria pena detentiva), trova applicazione il su citato art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., in luogo degli artt. 186, comma-9 bis, d.lgs. 285/ 1992 e 54 d.lgs 274/2000. Il diverso regime si riconnette, in sostanza, ad una scelta processuale dell'imputato, consistita nel non presentare opposizione all'anzidetto decreto. 3. A rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 febbraio 2024 Il Consigliere estensore
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