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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 42726/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione GANGEMI Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale cittadino di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., cod. pen., 73, comma 5, d.

P.R. n. 309/1990, commesso in Messina il 27/3/2016 e in data antecedente; considerato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al diniego delle generiche e alla dosimetria della pena, nonché al diniego del beneficio della sospensione condizionale della stessa; che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, prospettanti doglianze che attengono al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni coerenti con i princìpi più volte affermati da questa Corte di legittimità (sez. 5 n. 57704 del 14/9/2017, P., Rv. 272087, in cui si è precisato che il giudice del merito nel valutare la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione; in senso conforme, sez. 5 n. 17953 del 7/2/2020, Filipache, Rv. 279206; quanto al diniego delle generiche e al relativo onere motivazionale del giudice, inoltre, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959). che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione GANGEMI Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale cittadino di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., cod. pen., 73, comma 5, d. P.R. n. 309/1990, commesso in Messina il 27/3/2016 e in data antecedente; considerato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al diniego delle generiche e alla dosimetria della pena, nonché al diniego del beneficio della sospensione condizionale della stessa; che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, prospettanti doglianze che attengono al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni coerenti con i princìpi più volte affermati da questa Corte di legittimità (sez. 5 n. 57704 del 14/9/2017, P., Rv. 272087, in cui si è precisato che il giudice del merito nel valutare la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione; in senso conforme, sez. 5 n. 17953 del 7/2/2020, Filipache, Rv. 279206; quanto al diniego delle generiche e al relativo onere motivazionale del giudice, inoltre, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959). che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore