CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15682/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]AMATO Pantaleone, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimati-Numero registro generale 29567/2020Numero sezionale 1343/2026Numero di raccolta generale 15682/2026Data pubblicazione 22/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 986/2019depositata il 05/07/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con atto per notar D’Antuono di Maiori in data 27.12.1991, MariaRaffaela [OSCURATO:PERSONA] ebbe a vendere al marito della figlia, [OSCURATO:PERSONA](coniugato in regime di comunione legale con [OSCURATO:PERSONA]) per ilprezzo di £. 30.000.000, le seguenti unità immobiliari: a) casetta diabitazione alla via Monte della località Busara, composta da tre vani,cucinetta pranzo, servizio igienico e ripostiglio, nonché cantinola al pianoseminterrato e ripostiglio a piano terra, con annessa zonetta di terreno,confinante con [OSCURATO:PERSONA], via Monte e [OSCURATO:PERSONA]; b) zona diterreno alla località Ietto, vigneto, estesa a. 18.06, confinante con stradaCastiglione-Ravello, via comunale e proprietà Bottone. Beni tutti siti inRavello (SA), meglio ed anche catastalmente identificati in atto, conpagamento effettuato tramite assegni di £. 10.000.000 ciascuno, emessiall’ordine della venditrice e senza il vincolo della intrasferibilità, dallaBanca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Amalfi.Alla morte della madre, i figli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ed i nipoti exfratre premorti, Andrea e Luigi convenivano in giudizio la sorella, AnnaMaria [OSCURATO:PERSONA], ed il di lei marito, [OSCURATO:PERSONA], per sentir dichiararesimulata in via assoluta la citata compravendita per notar D’Antuono, conil risultato che i beni erano rimasti nel patrimonio della de cuius edandavano, alla sua morte, divisi tra gli eredi secondo le regole dellasuccessione legittima.In subordine, avanzavano domanda di simulazione relativa e di riduzionedella donazione dissimulata, da ricondurre nei limiti della quota di cui ladonante poteva liberamente disporre, provvedendosi alla successivadivisione tra gli eredi legittimi della quota di riserva così recuperata.Numero registro generale 29567/2020Numero sezionale 1343/2026Numero di raccolta generale 15682/2026Data pubblicazione 22/05/2026Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], il quale eccepiva, preliminarmente, lamancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi dellade cuius, segnatamente i figli di due figli a lei premorti (cioè i figli diAndrea [OSCURATO:PERSONA]: Gaetano, Antonio e [OSCURATO:PERSONA], ed i figli di [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Eccepiva, altresì, che il pagamento eraavvenuto mediante assegni circolari intestati alla alienante e che il prezzodei beni era stato correttamente determinato in ragione del loro effettivostato manutentivo.2. Il giudice di primo grado rigettava le domande degli attori, ed ilsuccessivo appello proposto dagli odierni ricorrenti era parimenti rigettatocon la sentenza oggi gravata, che escludeva tanto la simulazione assolutaquanto quella relativa.3. Per la cassazione della sentenza d’appello hannio proposto ricorso CioffiAntonietta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolato in duemotivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimatinon hanno svolto attività difensiva in questa fase.Le parti hanno depositato memorie in vista dell’udeinza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a due motivi.1.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano: a. la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1470, 1498, 1414 c.c. in relazione all’art. 360, co.1, n. 3, c.p.c.; b. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 1° comma n. 5 c.p.c.2. Il primo motivo deve essere disatteso.Quanto alla denuncia del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, co,. 1, c.p.c., lastessa si rivela inammissibile.Invero, trova applicazione nel presente giudizio, ratione temporis, l’art.348 ter, co. 5, c.p.c., sicché avendo la decisione del primo giudice esclusola simulazione assoluta, con decisione confermata anche in punto di fattoNumero registro generale 29567/2020Numero sezionale 1343/2026Numero di raccolta generale 15682/2026Data pubblicazione 22/05/2026dalla Corte di appello, al ricorrere della cd. doppia conforme resta preclusaalla parte la facoltà di denunciare il vizio de quo.In ordine alla denunciata violazione di legge, la Corte di appello haritenuto non compatibili con la domanda di simulazione gli argomentiprospettati dalla difesa degli odierni ricorrenti circa lo stato di bisogno e dicostrizione nel quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe stipulato l’atto dicompravendita, e ciò in quanto trattasi di circostanze idonee a fondare unadiversa domanda (di rescissione ovvero di annullamento), di cui è statarilevata la tardiva proposizione in corso di causa.Infatti, i ricorrenti avevano convenuto [OSCURATO:PERSONA] in primo gradoper sentir accertare la simulazione assoluta, ovvero, in subordine, quellarelativa, del contratto di compravendita per notaio D’Antuono del27.12.1991 con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito al generoPantaleone Amato, in regime di comunione legale con la moglie AnnamariaCioffi, i beni di sua proprietà, proponendo altresì domanda di riduzione perlesione di legittima e scioglimento della comunione.La Corte di appello ha escluso la sussistenza dei presupposti perconfigurare la simulazione assoluta alla luce della stessa prospettazionedegli attori che avevano sostenuto come l’alienante fosse stata costretta asottoscrivere l’atto pubblico in favore del genero acquirente e deducendouno stato di necessità della [OSCURATO:PERSONA], argomentazioni queste ontologicamenteincompatibili con la vicenda simulatoria che presuppone la volontà delleparti nel senso di creare una apparentia che non corrisponda al loro realeintento, ma non anche una coartazione della volontà.Ma, pur volendo accedere alla tesi dei ricorrenti, secondo cui i dettielementi fattuali non erano stati addotti quali fatti costitutivi delladomanda proposta (trattandosi di domanda di simulazione, e non diannullamento o rescissione), ma unicamente per descrivere il particolareclima familiare in cui si inserivano gli atti di compravendita impugnati,nondimeno è proprio la tesi difensiva dei ricorrenti ad essere incompatibileNumero registro generale 29567/2020Numero sezionale 1343/2026Numero di raccolta generale 15682/2026Data pubblicazione 22/05/2026con la dedotta simulazione. Questi, infatti, valorizzano la circostanza chel’intento della de cuius fosse quello di favorire il genero, facendo uscire dalproprio patrimonio dei beni che, altrimenti, sarebbero stati destinati aglieredi. Ebbene, il detto intento, in attuazione del quale sarebbe stato postoine essere l’atto impugnato, è inconciliabile con i presupposti dellasimulazione assoluta che implica, invece, che le parti dell’accordosimulatorio mirino a creare una apparenza cui non corrisponda alcuneffettivo trasferimento. Se la intenzione della defunta, come individuatadagli stessi ricorrenti, era quella di favorire il genero (e solo di riflesso lafiglia) a danno degli altri eredi, appare evidente che risulta del tuttoincompatibile con tale disegno il ricorso delle parti ad una simulazioneassoluta, in quanto a voler accedere a tale ricostruzione, il benerisulterebbe solo fittiziamente alienato, e sarebbe perciò rimasto nelpatrimonio della alienante, frustrando quello che, secondo le stese parti3. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsaapplicazione degli artt. 346, 329 c.p.c. in relazione all’art. 360 1° co. n. 3c.p.c., nella parte in cui la Corte di appello ha escluso la simulazionerelativa.Il motivo, con cui i ricorrenti si dolgono del mancato accoglimento delladomanda di simulazione relativa, è parimenti infondato.Ancorché la sentenza impugnata, in un passaggio della motivazionesembri ipotizzare un profilo di inammissibilità, sulla scorta di una pretesaincompatibilità tra l’azione di simulazione assoluta e relativa, ha peròprovveduto alla decisione nel merito anche delle censure formulate inappello.Costituisce principio pacifico quello secondo cui l’azione intesa a fardichiarare la simulazione relativa è diversa da quella diretta a ottenere ladeclaratoria di simulazione assoluta, sia con riferimento al "petitum" chealla "causa petendi", comportando le due domande l'accertamento di fattiNumero registro generale 29567/2020Numero sezionale 1343/2026Numero di raccolta generale 15682/2026Data pubblicazione 22/05/2026differenti e tendendo, soprattutto, al conseguimento di effetti diversi,secondo la differenziazione generale prevista nei primi due commi dell'art.1414 c.c. (così tra le molte, Cass. Sez. 2, n. 34024 /2019), nondimeno,come confermato dalla stessa sentenza impugnata la domanda disimulazione relativa è stata proposta dai ricorrenti in via subordinata e peril caso di mancato accoglimento della prioritaria domanda di simulazioneassoluta/nullità per mancanza di causa.Invero, non appare condivisibile il rilievo del giudice di appello secondo cuidovrebbe predicarsi l’inammissibilità della domanda di simulazioneavanzata da parte del legittimario in assenza della contestualeproposizione dell’azione di riduzione (cfr. Cass., sez. 2, n. 11659/2023, amente della quale l'erede che agisce per l'accertamento della simulazionedella donazione può giovarsi del più favorevole regime probatorio previstodall'art. 1417 c.c., a condizione che la relativa azione sia strumentale efinalizzata alla tutela della quota di riserva, non essendo, all'uopo,necessario l'esercizio contestuale dell'azione di riduzione della donazionedissimulata), tuttavia, come detto, a tale rilievo non è seguita unadefinizione in rito della vicenda, ma la Corte d’Appello ha in ogni casoesaminato e deciso la controversia nel merito, così che è rispetto a taledecisione che deve rapportarsi la valutazione di fondatezza o meno delmezzo di impugnazione.Ciò posto, la prova (presuntiva) della simulazione in questo caso è stataaffidata al rapporto di convivenza della alienante con la parte acquirente ealla dedotta mancata corresponsione ovvero all’irrisorietà del prezzo dellacompravendita.Il legittimario, essendo terzo rispetto al negozio simulato, non incorre neilimiti probatori imposti alle parti e, pertanto, può fornire la prova dellasimulazione anche per presunzioni, spettando al giudice del merito peròapprezzare l’efficacia sintomatica degli elementi presuntivi che debbonoessere valutati non solo atomisticamente, ma anche nella loro globalitàNumero registro generale 29567/2020Numero sezionale 1343/2026Numero di raccolta generale 15682/2026Data pubblicazione 22/05/2026all'esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità sesorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico egiuridico (così Cass. sez. 3, n. 22801/2014; conf. Sez. 1, n. 28224/2008).Spetta, in questo caso, al giudice del merito valutare l'opportunità difondare la decisione sulla prova per presunzioni e di soprattutto diapprezzare l'idoneità degli elementi presuntivi inde risalire al fatto ignotosecondo l'"id quod plerumque accidit” (così Cass. Sez. 6 -2, n. 29540/2019; conf. più di recente Cass., Sez. 1 n. 23121/2025; vedianche Cass. sez. 2 n. 29821/2023, per cui “in caso di insufficienza delrelictum a soddisfare i diritti dei legittimari, per avere il de cuius effettuatoin vita donazioni eccedenti la quota disponibile, la riduzione delle stesse,pronunciata su istanza del legittimario, ha funzione integrativa delcontenuto economico della quota ereditaria spettantegli ex lege,determinando il concorso della successione legittima con quellanecessaria. Ne consegue che la domanda di accertamentodella simulazione di atti dispositivi compiuti dal de cuius, avanzatadall'erede legittimario in riferimento alla quota di successione ab intestato,non implica che egli abbia fatto valere i diritti di erede, piuttosto che quellidi legittimario, allorché, dall'esame complessivo della domanda, risulti chel'accertamento era stato comunque richiesto per il recupero o lareintegrazione della quota di legittima lesa, sicché, in tali casi, nonpossono trovare applicazione le limitazioni probatorie previste per le partioriginarie in materia di prova della simulazione, ponendosi l'erede inposizione antagonista a quella del de cuius e potendosi giovare, perciò, delregime più favorevole di cui all'art. 1417 c.c.”).Come detto, i ricorrenti riconducono la prova della simulazione al dedottomancato pagamento del prezzo da parte dell’Amato, e ciò sul presupposto,che l’assenza del versamento del corrispettivo deporrebbe per il carattereliberale dell’atto effettivamente voluto.Numero registro generale 29567/2020Numero sezionale 1343/2026Numero di raccolta generale 15682/2026Data pubblicazione 22/05/2026Non ignora il Collegio che, secondo la propria giurisprudenza, ladichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravenditaimmobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolantenei confronti del creditore di una delle parti - ovvero del legittimario, che,come nel caso di specie, abbia proposto azione diretta a far valere lasimulazione dell'alienazione, tuttavia nella fattispecie la sentenzaimpugnata, nella parte finale della motivazione, ha espressamenteaffermato che i ricorrenti non avevano mai contestato la corresponsionedel prezzo secondo l’importo di cui agli assegni indicati come mezzi dipagamento, venendo quindi in tal modo meno l’elemento dell’assenza dicorrispettività dell’alienazione che fonda la pretesa di pervie allariqualificazione dell’atto in termini di liberalità.Peraltro gli stessi ricorrenti assumono che il pagamento avvenne medianteassegni circolari (nel ricorso si legge “vi è stato dinanzi al notaio, assistitodai testimoni, il consenso alla vendita e la consegna dal compratore allavenditrice degli assegni circolari, oltretutto “trasferibili”), dal che discendeun principio di prova dell’avvenuto pagamento che, unitamente alladichiarazione di quietanza contenuta nell’atto di compravendita, rendonoincensurabile l’apprezzamento del giudice di merito circa l’effettivaerogazione del prezzo, nei termini indicati nel contratto.Quanto all’ulteriore argomento presuntivo costituito della (pretesa)irrisorietà del prezzo pagato dal [OSCURATO:PERSONA], va sottolineato che iricorrenti richiamano a tal fine la valutazione compiuta dal CTU chedenoterebbe l’oggettiva sproporzione rispetto al valore venale.Tuttavia l’indagine dell’ausiliario d’ufficio ha evidenziato una stimaragguagliata ai valori immobiliari all’epoca dell’apertura della successionerisalente al 1999 (si legge in ricorso “l’appartamento con la piccola zona diterreno, sito in Ravello, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1, ha un valore -all’epoca dell’apertura della successione- di € 186.920,52, come si leggenel prospetto riportato alla pag. 8, sempre della relazione del Ctu; ilNumero registro generale 29567/2020Numero sezionale 1343/2026Numero di raccolta generale 15682/2026Data pubblicazione 22/05/2026terreno, indicato come fondo Ietto, di natura vigneto, sito alla viaCastiglione, sempre di Ravello, descritto alla pag. 5 della relazioneperitale, viene -con riferimento alla stessa epoca valutato in € 10.301,30.In definitiva, i due cespiti oggetto della compravendita D’Antuonofiniscono con l’avere un valore che sfiora gli € 200.000,00, laddovenell’atto vengono alienati al prezzo complessivo di £. 30.000.000, cioè dipoco più di € 15.000,00”), e non, tiene invece conto che la valutazione dicongruità del prezzo (o meglio di sua inadeguatezza) va compiutacronologicamente alla data cui risale l’atto impugnato (1991), emergendoquindi un divario temporale tra la data della stima e quella dell’atto di nonscarsa rilevanza, e soprattutto maturato in un’epoca di significativoincremento del mercato immobiliare.Peraltro, vale sottolineare che il giudice di primo grado aveva affermato,con argomentazione confermata anche dalla corte territoriale nellasentenza impugnata e non attinta da esplicita censura, che il prezzo nonelevato appariva giustificato dalla condizione di fatiscenza dell’immobile,addirittura inagibile per dichiarazione del Sindaco di Ravello, al punto chepur tenendosi conto dell’invidiabile ubicazione del bene, non si giustificavaun prezzo diverso da quello concordato.Trattasi di valutazioni di merito, non suscettibili di rivalutazione in questasede e che rendono la sentenza incensurabile.4. Il ricorso deve essere pertanto essere rigettato. Le spese, tenuto contodell’esito del giudizio, devono essere regolate in base al principio disoccombenza ex art. 91 c.p.c. con la condanna dei ricorrenti in solido allarelativa rifusione in favore del resistente, come da liquidazione indispositivo.5. Si dà atto, altresì, della sussistenza, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002,art. 13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorsoprincipale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Numero registro generale 29567/2020Numero sezionale 1343/2026Numero di raccolta generale 15682/2026Data pubblicazione 22/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA], CioffiAntonio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità in favore di [OSCURATO:PERSONA],liquidate in Euro 6.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltrespese generali ed accessori come per legge.Si dà atto della sussistenza, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art.13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorsoprincipale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 19.5.2026Il PRESIDENTEMauro Criscuolo