CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04548/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sulricorso iscritt o a l numer o 17275 del ruolo generale dell’anno 2018,proposto da [OSCURATO:SOCIETA] compagnia mercantile d’oltremare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente si domicilia in Roma, alla via Bormida, n. 5/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di APOT - [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, in persona del curatore -intimato- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procure speciali in atti , dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] di patto parasociale- responsabilità dei sottoscrittori.RG n. 17275/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domiciliano in Roma, alla via della Meloria, n. 61, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al controricorso, da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatisi presso lo studio del secondo in Roma, alla via Mirabello, n. 18 -controricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procure speciali allegate al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domiciliano all’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatosi presso lo studio del secondo in Roma, alla via Bassano del Grappa, n. 24 -controricorrente- per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Firenze , depositata in data13 dicembre 2017; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 2 febbraio 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata che la società ricorrente convenne in giudizio gli amministratori e i sindaci della [OSCURATO:SOCIETA]. che si erano susseguiti nella rispettiva carica tra il 1997 e il 1999, per chiederne la condanna in solido al pagamento della somma di lire 2.200.000.000, oltre al risarcimento del danno RG n. 17275/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore quantificato in euro 1.000.000.000. La domanda scaturiva dalla sottoscrizione, in occasione dell’acquisto da parte della Società compagnia mercantile d’oltremare delle azioni della [OSCURATO:SOCIETA]., di un patto parasociale col quale i soci di questa si erano vincolati a rispettare dei “canoni comportamentali” e avevano garantito la veridicità del bilancio al 31 dicembre 1998. Secondo l’attrice, invece, gli amministratori, con l’ausilio del collegio sindacale, avevano occultato sopravvenienze passive per l’indicato importo di lire 2.200.000.000, posto che il bilancio chiuso al 31 dicembre 1998 riportava costi non contabilizzati nel bilancio precedente per lire 1.500.000.000, né v’era traccia della somma di lire 700.000.000, erogataper le opere di urbanizzazione eseguite dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Il tribunale di Grosseto respinse le domande e la c orte d’appello ha rigettato l’appello successivamente proposto dalla società.A fondamento della decisione il giudice di secondo grado ha evidenziato che il patto parasociale è stato sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e non già quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] d’Oltremare e che il bilan cio sul quale l’appellante faceva leva, corrispondente a quello allegato al patto parasociale, era diverso da quello ufficiale, approvato dall’assemblea ordinaria della [OSCURATO:SOCIETA]. alla presenza, peraltro, della socia [OSCURATO:PERSONA] d’Oltremare, in persona appunto di [OSCURATO:PERSONA], che non aveva impugnato la delibera relativa. Contro questa sentenza propone ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] compagnia mercantile d’oltremare, per ottenerne la cassazione, che ha affidato a tre motivi, dei quali il primo articolato in tre subcensure e il secondo in otto, cui rispondono con controricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Pietro RG n. 17275/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La società e [OSCURATO:PERSONA] depositano memoria. Ragioni della decisione 1.- Va preliminarmente respinta l’eccezione di nullità adombrata da Benetazzo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché la notificazione del ricorso sarebbe avvenuta a un indirizzo errato, per la sanatoria dovuta al raggiungimento dello scopo, dovuta alla notifica dei loro controricorsi. 2.-Col primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la società lamenta l’omesso esame dei fatti decisivi dati dall’esistenza di una cessione tacita del contratto, del patrimonio istruttorio documentale e del patrimonio istruttorio ulteriormente acquisito. Il motivo è inammissibile in tutti i suoi aspetti: 2.a.-la questione della cessione tacita del contratto è nuova ed è soltanto genericamente allegata, in quanto poggia sulla condotta di esecuzione delle obbligazioni scaturenti dal patto, non altrimenti descritta; 2.b.- comunque inammissibile è il profilo concernente la valutazione del contenuto del bilancio allegato al patto parasociale, posto che le circostanze sulle quali la ricorrente insiste, ossia che patto e bilancio allegatovi non sono stati disconosciuti“nelle firme dagli aventi diritto, né nella …eventuale non conformità all’originale”, e che il bilancio allegato al patto è nella sostanza identico a quello prodotto da alcuni dei convenuti, evocano in realtà il principio di non contestazione; principio, che, tuttavia, ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non già le conclusioni ricostruttive desumibili dallavalutazione di documenti (Cass. n. 6172/20; n. 35037/21); 2.c.- sicché non risulta utilmente aggredita la statuizione, contenuta in sentenza, della diversità del bilancio approvato RG n. 17275/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore dall’assemblea ordinaria, rispetto a quello informale allegato al patto parasociale, proprio perché la dedotta mancanza di contestazione dei convenuti non si traduce nell’allegazione di fatti in senso storico-naturalistico, possibil e oggetto di den uncia di omesso esame; 2.d.- irrilevante è in ogni caso il profilo concernente “ il patrimonio istruttorio ulteriormente acquisito”, relativo alla discrasia tra quanto pattuito e ancora il contenuto del bilancio, in quanto con esso non si riesce a incrinare la statuizione contenuta in sentenza che in virtù del patto parasociale, sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio, costui, e non certo la società, avrebbe potuto agire, in proprio, nei confronti degli altri sottoscrittori. Il motivo è rigettato. 3.- Le considerazioni che precedono comportano l’inammissibilità: - del profilo del secondo motivo di ricorso col quale si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1406 c.c., per novità della questione; - del profilo riguardante la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1371 e 1353 c.c.; la censura è, peraltro, generica, in quanto si traduce nella ricognizione di nozioni sul collegamento negoziale, correlato alla fattispecie del contratto a favore di terzo, senza illustrarne le specifiche relazioni col patto parasociale del quale si discute, posto che si ci limita a esporre che la società ha rilevato il 33% del pacchetto azionario della [OSCURATO:SOCIETA] l’ha finanziata, con la specificazione che [OSCURATO:PERSONA] ha ricoperto la carica di amministratore delegato; -del profilo concernente la violazione dell’art. 2697 c.c. per irrilevanza, sia perché il giudice d’appello non ha app licato la regola suppletiva ancorata al riparto dell’onere della prova, ma ha valutato il materiale probatorio al proprio esame, sia perché con questo profilo di censura si denuncia il preteso errore RG n. 17275/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore divalutazione in cui sarebbe incorso il giudice di meri to, che investe l'apprezzamento della fonte diprova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intendeprovare, e che non è mai sindacabile nel giudizio dilegittimità (Cass. n. 7187/22); - del profilo concernente la violazione o falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., per l’omesso accertamento dell’inadempimento delle obbligazioni assunte col patto parasociale, che pur sempre postula la prospettata cessione tacita del contratto; - del profilo concernente la violazione o falsa applicazio ne dell’art. 2423-bisc.c., nel testo antecedente alla novella del 2003, per irrilevanza, posto che non è incrinata in fatto la statuizione della sentenza impugnata circa la diversità del bilancio allegato al patto parasociale rispetto a quello approvato dall’assemblea, alla presenza dell’attuale ricorrente; - per analoghe considerazioni, dei profili riguardanti la pretesa violazione del divieto di comunicazioni false e reticenti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Benetazzi, che hanno rivestito la carica di amministratori nel periodo di approvazione dei bilanci per gli anni 1998 e 1999,nonché degli obblighi gravanti sui sindaci Magagnini, Cini e [OSCURATO:PERSONA]; - del profilo concernente la violazione o falsa applicazione dell’art. 2377 c.c., per irrilevanza, in quanto riguarda una considerazione di contorno della motivazione della sentenza impugnata, incentrata sulla carenza di legittimazione ad agire della ricorrente, perché estranea al patto. 4.- Fondato è, invece, l’ultimo profilo del secondo motivo di ricorso, col quale si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, del d.m. n. 55/14, là dove il giudice d’appello, nel liquidare le spese, non ha considerato che alcuni ricorrenti sono statidifesi dal medesimo avvocato con atti identici, segnatamente Coppola e Cini dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] RG n. 17275/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e Benetazzo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 5.- Inammissibile per difetto di autosufficienz a è poi il terzo motivo di ricorso, col quale si lamenta la nullità della sentenza o del procedimento per mancanza di pronuncia sulla domanda di riforma del capo concernente la liquidazione delle spese del primo grado. La società si limita difatti a riferire di aver “fatto ben presente che tariffe di riferimento non potevano essere quelle dapprima in lire secondo il D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 e poi quelle, in minima parte, del Tariffario secondo il D.M. 8 aprile 2004, n. 127”: non è quindi possibile apprezzare in quali esatti termini e con quale grado di specificità laquestione sia stata posta in appello. 6.-In definitiva, la sentenza va cassata in relazione al profilo accolto, indicato sub 4., con rinvio, anche per la liquidazione d i quelle del presente giudizio, alla c orte d’appello di Firenze in diversa composizione. Per questi motivi La Corte accoglie il ricorso limitatamente all’ultimo profilo del secondo motivo di ricorso, lo rigetta nel resto, cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto, indicato sub 4. della motivazione, e rinvia, an