CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10377/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Palladini,come da procura speciale a margine del ricorso per cassazione;– ricorrente –ControAgenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 737/15/2016, depositata il 9.02.2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CTP di Pavia accoglieva parzialmente il ricorso propostodall’Associazione sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA] (in breveNumero registro generale 20144/2016Numero sezionale 7279/2025Numero di raccolta generale 10377/2026Data pubblicazione 20/04/2026ASD) avverso l’avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta2009, con il quale l’Agenzia delle entrate aveva attribuito allacontribuente la natura di ente commerciale ex art. 149 TUIR e, perl’effetto, l’aveva assoggettata ad imposizione ordinaria;- con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Lombardiarigettava l’appello principale proposto dall’Ufficio e accoglievaparzialmente quello incidentale proposto dalla contribuente,osservando, per quanto qui rileva, che:- l’Agenzia delle entrate aveva escluso il regime agevolato previstoper le associazioni senza scopo di lucro, di cui si era avvalsa lacontribuente, in quanto gli associati avevano effettuato versamenti incontanti di somme superiori a 516 euro ed erano stati accertati ilmancato utilizzo della denominazione “associazione sportivadilettantistica” in tutti i segni distintivi dell’ente, la mancataseparazione contabile dell’attività commerciale rispetto a quellaistituzionale e l’omessa redazione dello specifico rendicontonecessario per verificare l’occasionalità delle iniziative di raccoltapubblica di fondi; di conseguenza, erano stati ripresi a tassazioneanche i proventi pubblicitari, riguardanti 35 sponsorizzazioni, ed irimborsi spese gravanti sui gestori del ristorante non fatturati;- il primo giudice aveva accolto parzialmente il ricorso annullando laripresa relativa alle prestazioni pubblicitarie, perché il mancatopagamento di corrispettivi era stato attestato per iscritto dalle dittesponsorizzate, e confermandola per il resto;- era infondata l’eccezione di nullità dell’accertamento, in quantol’accesso in loco era giustificato, sulla base di quanto risultava dalPVC del 28.01.2013, posto che gli operatori dovevano: a) procedere aricerche di documentazione sia contabile sia extra contabile diinteresse ai fini della verifica fiscale; b) effettuare rilievi materialimediante verificazioni dirette, eseguibili unicamente presso la sedeNumero registro generale 20144/2016Numero sezionale 7279/2025Numero di raccolta generale 10377/2026Data pubblicazione 20/04/2026del contribuente, quali il rilevamento della tipologia di beni venduti edei prezzi di vendita applicati alla clientela, desumendosi da taleindicazione che l’accesso era necessario per aversi certezzadell’autenticità della documentazione da reperire e poi da analizzare,oltre che dell’effettiva attività svolta dall’ASD, che sarebbe potutaconsistere anche nella cessione di beni, o in altra di naturacommerciale; i diritti, anche di difesa, della contribuente nonostavano alla acquisizione documentale già programmata in assenzadel legale rappresentante dell’ente, avendovi partecipato il vicepresidente che aveva con l’ASD un rapporto organico e che avevadichiarato ai verificatori di essere in grado di produrre tutta ladocumentazione richiesta, delegando all’uopo un altro soggetto;- il mancato rispetto degli artt. 90, comma 17 della l. n. 289 del 2002e 25 della l. n. 133 del 1999 giustificava l’attribuzione della naturacommerciale dell’attività dell’ASD, in quanto gli strumenti tracciabili dipagamento hanno lo scopo di rendere possibile il controllo dellacompletezza delle scritture contabili della contribuente (e, inparticolare, del libro giornale), nonché del corretto utilizzo dei beneficidi cui alla l. n. 398 del 1991; né il libro giornale può essereannoverato tra le “altre modalità idonee a consentireall’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli chepossono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze”, inquanto non incluso;- anche l’omessa indicazione, nei documenti rivolti al pubblico, delleparole “associazione sportiva dilettantistica” condiziona ilriconoscimento delle agevolazioni fiscali previste per gli enti noncommerciali, in quanto il comma 17 dell’art. 90 della l. n. 289 del2002, che la prevede, va letto unitamente ai successivi commi 18 e18-bis, che individuano i presupposti per l’applicabilità delleagevolazioni tributarie prevedendo, il primo, quanto va indicato nelloNumero registro generale 20144/2016Numero sezionale 7279/2025Numero di raccolta generale 10377/2026Data pubblicazione 20/04/2026statuto e ponendo, il secondo, alcuni divieti agli amministratori; laprecisazione, nella ragione sociale, della natura di associazionesportiva dilettantistica ha una particolare rilevanza, essendopreordinata a far conoscere fin da subito ai potenziali interlocutori lebasi giuridiche regolatrici dell’eventuale rapporto;- nella specie, inoltre, era stata accertata anche la mancata tenutadella contabilità separata ai sensi dell’art. 144, comma 2, del TUIR; ilriconoscimento della qualifica di ente non commerciale non potevafarsi derivare dall’avvenuta attribuzione, da parte del CONI, dellaqualità di associazione sportiva dilettantistica, essendo la stessacondizionata dalla verifica della persistenza dei presupposti perbeneficiale del regime fiscale agevolativo;- era infondata anche la censura riguardante la violazione dell’art.145 del TUIR, non solo perché la predetta disposizione prevede ilregime forfettario come opzionale e, nella specie, la contribuente nonaveva provato di averlo richiesto né esplicitamente con ladichiarazione annuale dei redditi né per fatti concludenti, ma ancheperché l’accertata omessa tenuta della contabilità separata nonconsentiva di annoverare la contribuente tra gli enti non commercialiex art. 145 TUIR;- andava rigettata anche la richiesta della contribuente didisapplicazione delle sanzioni irrogate, posto che il presuppostosoggettivo della colpevolezza era connesso agli inadempimenti dellacontribuente, a seguito dei quali erano stati disapplicati i beneficitributari sulla base di disposizioni sulla cui interpretazione non vi eraalcun motivo di incertezza;- la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso percassazione, affidato a sei motivi;- l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.CONSIDERATO CHENumero registro generale 20144/2016Numero sezionale 7279/2025Numero di raccolta generale 10377/2026Data pubblicazione 20/04/20261. Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce la violazionee falsa applicazione degli artt. 12 della l. n. 212 del 2000, 33 deld.P.R. n. 600 del 1973 e 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazionedell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTRconsiderato che l’accesso nei locali aziendali del 28.01.2013, perl’anno d’imposta 2009, eseguito senza le previste esigenze diindagine e ricerca sul luogo, essendo giustificato solo in relazione alla“assenza di controlli o verifiche di carattere generale negli ultimi treanni”, inficiava la validità dell’attività di verifica e il successivo attoimpositivo; rileva, inoltre, che la CTR ha errato nel non riconoscere ildifetto di legittimazione del vice presidente presente all’accesso, cheaveva rilasciato delega, da ritenere per conseguenza nulla, ad unadipendente per la consegna della documentazione ai verificatori.1.1 Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.1.2 È inammissibile, là dove si assume il travisamento del fattoperché il giudice d’appello non si sarebbe reso conto che l’accessoeseguito il [OSCURATO:DATA_NASCITA] riguardava l’anno d’imposta 2009 (pag. 8 delricorso): il travisamento del contenuto oggettivo della prova trovarimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, qualoraricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - seil travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata dauna delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fattoprocessuale o sostanziale (Cass., Sez. Un., n. 5792 del 2024).1.3 Preme poi rilevare, con riguardo alla prima parte della doglianza,che le verifiche fiscali integrano l'obbligo del contribuente di fornirealle autorità fiscali informazioni precise che consentano loro diprocedere a un accertamento corretto (si veda Corte EDU BernhLarsen Holding AS, § 67 e 160-161). La revisione dei documenti, deiconti e degli archivi (che devono essere conservati ai fini di taleNumero registro generale 20144/2016Numero sezionale 7279/2025Numero di raccolta generale 10377/2026Data pubblicazione 20/04/2026revisione) e delle registrazioni non contabili (che costituiscono unaderoga alla trasparenza contabile), è un mezzo necessario pergarantire l'efficienza del controllo delle informazioni che i contribuentitrasmettono alle autorità fiscali. Le ispezioni nei magazzini e negliuffici sono finalizzate anche a verificare se la natura e la quantità deimateriali, del denaro e dei dipendenti sono state correttamenteindicate nelle dichiarazioni presentate alle autorità (Corte EDU 6febbraio 2025, in causa n. 36617/18 più 12, [OSCURATO:PERSONA].r.l. ed altri, § 81).1.4 Il giudice unionale ha poi evidenziato che lo scopo della faseiniziale dell’indagine - nella quale appunto si colloca l’accesso -, “è diraccogliere informazioni di cui si suppone che l’autorità ricorrente nonabbia una conoscenza precisa e completa” (Corte di Giustizia UE,Grande Sezione, 6 ottobre 2020, cause riunite C-245/19 e C-246/19 -État luxembourgeois, punto 121). Quel che occorre, dunque, hachiarito la CGUE, sia pure con riguardo alla cooperazione eall’assistenza reciproca nel settore fiscale, è che (punto 115) lamotivazione “…sia sufficiente a dimostrare che le informazionirichieste non sono prive di qualsiasi prevedibile pertinenza, alla lucedell’identità del contribuente oggetto dell’indagine da cui trae originetale richiesta, delle esigenze di una siffatta indagine e, nell’ipotesi incui sia necessario ottenere le informazioni di cui trattasi presso unapersona che le detiene, dell’identità di quest’ultima (v., in tal senso,sentenza del 16 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA], C-682/15,EU:C:2017:373, punti 76, 78, 80 e 82)”.1.5 Ciò che conta è, allora, verificare che non ci si trovi al cospetto diun agire arbitrario, idoneo a conculcare il diritto al rispetto deldomicilio, presidiato dall’art. 8 della CEDU (nell’accezione indicata al §76 della sentenza Italgomme) e dall’art. 7 della Carta dei dirittifondamentali dell’Unione europea.Numero registro generale 20144/2016Numero sezionale 7279/2025Numero di raccolta generale 10377/2026Data pubblicazione 20/04/20261.6 Utili argomenti, in chiave d’interpretazione convenzionalmenteorientata, sono offerti dalla suddetta sentenza Italgomme, con laquale, tuttavia, la CEDU non ha controllato “in abstracto, lacompatibilità con la Convenzione della normativa nazionale chedisciplina l'accesso ai locali commerciali e ai locali adibiti ad attivitàprofessionali e l’ispezione degli stessi, nella versione vigente all'epocadei fatti”, ma ha determinato, “in concreto, l'effetto dell'ingerenza neidiritti dei ricorrenti ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione” (§ 102).1.7 Ebbene, nella maggioranza dei casi ivi esaminati le autoritànazionali avevano richiesto una notevole quantità di informazioni perdiversi anni e senza limitazioni (§ 117), anche esulanti dall'ambitodell'accesso (§ 84), tra i quali copia dei documenti di identità deidipendenti (§ 12), i dati che si trovavano nel server informatico,conservati nei locali con divieto di modifica o rimozione (§ 14), fatturerelative a transazioni con un’altra società (§ 36); i documenti furonocopiati, se in formato elettronico, e, in alcuni casi, furono sequestrati;in altri casi, essi furono lasciati ai ricorrenti, ma sigillati e conservati,e tenuti a disposizione dell'amministrazione tributaria e di polizia peressere ulteriormente esaminati (§ 10). Modus procedendi, questo,che ha indotto quella Corte a stabilire (§ 148), in concreto, che“Anche se, in materia fiscale, i controlli e le verifiche possono andareoltre il semplice controllo delle scritture contabili obbligatorie (si vedail paragrafo 118 supra), dovrebbero essere stabilite delle garanzie perevitare l'accesso indiscriminato, o almeno la conservazione e l'utilizzodi documenti e oggetti non connessi con l'obiettivo della misura inquestione, fatto salvo l'esercizio del potere delle autorità di avviaredei procedimenti amministrativi separati o, se del caso, deiprocedimenti penali (si vedano i paragrafi 98 e 119-120 supra)”.1.8 Analogamente, con la successiva sentenza dell’11 dicembre 2025,in causa n. 32539/18 più 7, [OSCURATO:SOCIETA]. semplificata e altri, laNumero registro generale 20144/2016Numero sezionale 7279/2025Numero di raccolta generale 10377/2026Data pubblicazione 20/04/2026CEDU si è ritrovata al cospetto di casi in cui le autorizzazioni perlopiùconsentivano l’accesso a tutti i documenti e alle prove concernenti ilrispetto generale degli obblighi fiscali delle società ricorrenti in varianni, senza limitare in alcun modo la portata delle ispezioni effettuatenei loro locali (§ 11, che richiama la tabella allegata).1.9 Nell’odierno giudizio, invece, in base all’apprezzamentoesaurientemente motivato della CTR, va escluso che l’accesso siastato connotato da abusi o da arbitrarietà.1.10 La stessa ricorrente dà conto dell’esistenza dell’autorizzazioneall’accesso motivata dalla mancanza di controlli o di verifiche negliultimi tre anni, ossia giustappunto per uno dei motivi che la CorteEDU ha ritenuto che possano essere “sufficienti per integrare ledisposizioni nazionali applicabili al fine di delimitare la portata delmargine discrezionale riconosciuto alle autorità nazionali e preveniregli abusi e l’arbitrarietà” (vedi § 112 della sentenza Italgomme, inrelazione ai motivi enumerati nel precedente § 111).È poi emerso che l’accesso riguardava un solo anno d’imposta, erastato eseguito nell’ambito di un contesto temporale limitato (siprecisa in controricorso che i verificatori hanno richiesto ladocumentazione il 28, il 30 gennaio e il 1 febbraio 2013) e l’oggettoera stato circoscritto alla verifica dell’attività svolta in concreto.1.11 Si legge al riguardo in sentenza che dal verbale del 28.01.2013emergeva chiaramente l’esigenza di effettuare un controllo nei localiaziendali per ricercare documentazione sia contabile cheextracontabile di interesse fiscale, effettuare rilievi materiali medianteverificazioni dirette, eseguibili unicamente presso la sede dellacontribuente, quali la rilevazione della tipologia dei beni venduti e deiprezzi di vendita praticati.Numero registro generale 20144/2016Numero sezionale 7279/2025Numero di raccolta generale 10377/2026Data pubblicazione 20/04/2026All'avvio della verifica è stata quindi resa informazione dei motivi chela giustificavano e della portata di essa (v. § 148 della sentenza CEDUItalgomme).1.12 Dovendosi acclarare la natura dell’attività in concreto svoltadall’ente che beneficiava di agevolazioni fiscali, ha poi proseguito laCTR, solo mediante l’accesso sui luoghi si poteva garantire la certezzain ordine all’autenticità della documentazione da acquisire e accertarel’effettiva attività svolta dalla contribuente, anche mediantel’acquisizione di documentazione extracontabile che, diversamente,non sarebbe stata certamente consegnata.1.13 In definitiva, le richieste a fondamento del controllo (come sopraindicate) erano tali da rendere l’attività “non priva di qualsiasiprevedibile pertinenza”, come chiarito dalla CGUE.1.14 La censura, dunque, mira infondatamente ad ottenere larivalutazione dell’accertamento in fatto svolto dal giudice di appello eun diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.1.15 Anche la seconda parte della doglianza è infondata, posto che laCTR ha accertato che l’accesso era stato “programmato” in assenzadel legale rappresentante dell’ente (presidente), che il vice-presidente, “che aveva con esso [con il presidente] un rapportoorganico”, aveva dichiarato ai funzionari dell’Agenzia delle entrate “diessere in grado di produrre tutta la documentazione richiesta (ultimapagina del correlativo p.v.c.)”, ma, soprattutto, che la contribuenteaveva potuto contraddire, avendo fatto partecipare “un propriodelegato all’analisi di quanto rinvenuto, delegato che avevasottoscritto il p.v.c. di fine verifica”.La censura, calibrata sull’assenza del presidente e sulla mancanza divalida delega per la - sola - consegna della documentazione, si rivelaquindi irrilevante, a fronte dell’accertamento che in esito alla verifica(la quale, si è visto, si è protratta per alcuni giorni) la contribuente,Numero registro generale 20144/2016Numero sezionale 7279/2025Numero di raccolta generale 10377/2026Data pubblicazione 20/04/2026per l’analisi di quanto rinvenuto, ha fatto partecipare un propriodelegato, che ha sottoscritto il PVC, in tal modo realizzando unacondotta concludente di ratifica dell’attività iniziale di consegna delladocumentazione e contribuendo all’equilibrata composizione dellecontrapposte esigenze attinenti alle modalità di espletamento dellaverifica (Cass. n. 28390 del 2013, citata in ricorso).1.16 Giova rilevare che, in tema di accertamento e verifiche presso ilocali dell'impresa, è sufficiente la partecipazione di un delegato, cuil'incarico può essere conferito anche oralmente, non essendoprescritti particolari requisiti di forma, né risultando applicabile l'art.52 del d.P.R. n. 633 del 1972, che richiede la presenza del "titolare"dello studio o di suo delegato solo in caso di accesso presso localidestinati all'esercizio di arti o professioni (Cass. n. 6683 del 2017).1.17 Se per la partecipazione all’accesso è valida la delega orale, nonpuò che essere ammessa la ratifica tacita, “avendo potuto lacontribuente far partecipare un proprio delegato all’analisi di quantorinvenuto, delegato che aveva pure sottoscritto il pvc di fine verifica”.1.18 Va quindi enunciato il seguente principio: “In tema diaccertamento e verifiche presso i locali destinati ad attivitàdell'impresa, non è necessaria la presenza del titolare, ma èsufficiente la partecipazione di un delegato, cui l'incarico può essereconferito anche oralmente e la cui iniziale attività svolta senza avernei poteri può essere successivamente ratificata anche tacitamente,mediante la sua partecipazione, disposta dal contribuente, all’attivitàdi analisi di quanto rinvenuto e la sottoscrizione del processo verbaledi constatazione, non essendo prescritti particolari requisiti di forma,né risultando, peraltro, applicabile l'art. 52 del d.P.R. n. 633 del1972, che richiede la presenza del "titolare" dello studio o disuo delegato solo in caso di accesso presso locali destinatiall'esercizio di arti o professioni”.Numero registro generale 20144/2016Numero sezionale 7279/2025Numero di raccolta generale 10377/2026Data pubblicazione 20/04/20262. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 25 della l. n. 133 del 1999, in relazione dell’art. 360, comma1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato che lacontribuente non era incorsa in alcuna violazione sostanzialedell’obbligo di tracciabilità, in quanto, avendo adottato il sistema dirilevazioni della contabilità ordinaria, gli incassi in contanti potevanoessere ricostruiti aliunde, attraverso il sistema delle rilevazionicontabili in partita doppia.2.1 Il motivo è infondato.2.2 L'art. 25, comma 5, della l. n. 133 del 1999, nella formulazionevigente ratione temporis, prevede che «I pagamenti a favore disocietà, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presentearticolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se diimporto superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari opostali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee aconsentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficacicontrolli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dellefinanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizionecomporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recantedisposizioni tributarie relative alle associazioni sportivedilettantistiche, e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riformadelle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, diimposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi».2.3 Il riconoscimento delle agevolazioni fiscali alle associazionisportive dilettantistiche dipende quindi da un inderogabile obbligo ditracciabilità dei pagamenti ricevuti e dei versamenti eseguitidall'associazione; la condizione per beneficiare del trattamento fiscaleNumero registro generale 20144/2016Numero sezionale 7279/2025Numero di raccolta generale 10377/2026Data pubblicazione 20/04/2026favorevole è quella di sottoporre le transazioni economiche superioriall’importo indicato a modalità che ne garantiscano trasparenza etracciabilità (Cass. n. 3904 del 2023).2.4 Questa Corte ha sì precisato che, “In tema di accertamentotributario, in caso di pagamenti attraverso conti correnti bancari afavore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche, chegodono del regime di agevolazioni di cui alla legge n. 398 del 1991, èonere del Fisco quello di dimostrare che, a seguito della mancataindicazione nelle movimentazioni bancarie del percipiente,dell'erogante e della causale, non è stato possibile espletareun'efficace attività di controllo, atteso che l'art. 25, comma 5, della l.n. 133 del 1999, come riformulato dall'art. 37, comma 2, lett. s),della l. n. 342 del 2000, applicabile "ratione temporis", impone che ipagamenti a favore di tali soggetti, se di importo superiore a unmilione di lire, debbano essere effettuati tramite conti correnti bancario postali o comunque con modalità idonee a consentire losvolgimento di efficaci controlli, senza, tuttavia, null'altro aggiunge aifini della loro tracciabilità” (Cass. n. 16751 del 2016).2.5 Nel caso in esame, tuttavia, la CTR ha esaminato le modalitàutilizzate dalla contribuente (ossia l’annotazione nel libro giornale) ele ha reputate inidonee. Diversamente da quanto sostenuto in ricorso,difatti (v. pag. 17), il giudice d’appello non ha affatto “trascurato lalettura della predetta frase della disposizione normativa”, ossia diquella riferita alle “altre modalità idonee a consentire allaAmministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli”, mal’ha interpretata, reputando che il libro giornale dovesse esserneescluso perché oggetto del controllo.2.6 In effetti, tale modalità non viene contemplata dal d.m. n. 473/99che prevede all’art. 4: “1. I versamenti non inferiori a L. 100.000effettuati a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche diNumero registro generale 20144/2016Numero sezionale 7279/2025Numero di raccolta generale 10377/2026Data pubblicazione 20/04/2026cui al presente regolamento, comprese le erogazioni di cui alprecedente articolo, i contributi a qualsiasi titolo corrisposti, le quoteassociative e i proventi che non concorrono a formare il redditoimponibile di cui all'articolo 1, comma 3, sono eseguiti tramite conticorrenti bancari o postali intestati all'associazione sportiva o mediantecarte di credito o bancomat. 2. I pagamenti non inferiori a L. 100.000effettuati dalle società e dalle associazioni di cui al presenteregolamento per operazioni inerenti l’attività istituzionale, compresi ipagamenti dei compensi di cui all'articolo 2, sono eseguiti con lemodalità previste dal comma 1”.2.7 Nella specie, poi, risulta irrilevante l’abrogazione della sanzionedella decadenza dal beneficio del regime fiscale agevolato, previstadall’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 158 del 2015 (invocato dallaricorrente a p. 21 del ricorso), posto che (Cass. n. 13970 del2024) “La decadenza da un'agevolazione fiscale per l'inadempimentodell'onere di tracciamento dei versamenti, comportando ilriespandersi del regime fiscale ordinario nei confronti del regimefiscale speciale, non costituisce una sanzione, nemmeno impropria,con la conseguenza che l'abolizione di tale onere quale elementocostitutivo dell'agevolazione non configura una norma sanzionatoriapiù favorevole, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del1997, tale da sottrarre il contribuente alla decadenza già verificatasiprima della sua entrata in vigore. (Nella fattispecie, in tema diassociazione senza scopo di lucro soggetta al regime agevolativo dicui alla legge n. 398 del 1991, la S.C. ha stabilito che l'abolizione, daparte dell'art. 19 della legge n. 158 del 2015, della causa didecadenza dall'agevolazione rappresentata dall'inadempimentodell'onere di tracciamento dei versamenti, non abrogando una normasanzionatoria, non si applica retroattivamente alle fattispeciedecadenziali verificatesi prima della sua entrata in vigore)”.Numero registro generale 20144/2016Numero sezionale 7279/2025Numero di raccolta generale 10377/2026Data pubblicazione 20/04/20263. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 90, comma 17, della l. n. 289 del 2002, in relazione dell’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato cheil mancato inserimento della dizione “associazione sportivadilettantistica” nella denominazione dell’ente, peraltro occasionale,non è sanzionata con la decadenza del regime fiscale agevolato e conl’attribuzione della natura commerciale dell’associazione.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 144, comma 2, del TUIR in relazione dell’art. 360, comma 1,n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato che la mancatatenuta della contabilità separata non è sanzionata con la perdita dellaqualifica di ente non commerciale e che la stessa Agenzia delleentrate, con la risoluzione n. 86/E del 13.03.2002 ammette un unicoimpianto contabile, purché i conti riferiti all’attività istituzionale eall’attività commerciale siano ben individuati e a tale prescrizione siera attenuta anche la contribuente, tanto che è stato riconosciuto,quali ricavi commerciali, lo stesso importo dichiarato dall’ASD.4.1 Entrambi i motivi, che per connessione vanno esaminaticongiuntamente, sono infondati.4.2 Le norme richiamate stabiliscono principi generali cui devonouniformarsi gli statuti e gli atti costitutivi degli enti che beneficianodel regime fiscale agevolato, sicché il loro mancato recepimento ol’inosservanza delle clausole stabilite dallo statuto che li preveda -ammessa, nella specie, dalla stessa contribuente - comporta ladecadenza dell’ASD dai benefici fiscali, dato che tali violazioni sonosignificative della natura di ente commerciale, come ha precisatoanche la decisione impugnata.4.3 Questa Corte, d’altronde, ha già avuto occasione di stabilire che«Nel disciplinare la fruizione delle agevolazioni, e nella individuazionedelle conseguenze della violazione di quelle modalità, la prescrizioneNumero registro generale 20144/2016Numero sezionale 7279/2025Numero di raccolta generale 10377/2026Data pubblicazione 20/04/2026della tracciabilità rappresentava dunque una scelta discrezionale dellegislatore, all'esito di un bilanciamento degli interessi pubblici ingioco. Ne discende dunque che alla disciplina agevolativa, che nelsistema impositivo rappresenta una opzione di vantaggio, d'eccezionee derogatrice degli ordinari principi contributivi del soggetto passivod'imposta rispetto alle finalità e agli obiettivi di spesa pubblica, trovaapplicazione il criterio di stretta interpretazione» (Cass. n. 3904 del2023; Cass. n. 5149 del 2024).4.4 La CTR ha dunque fatto buon governo dei principi elaborati daquesta Corte, secondo cui all’accertamento di movimentazioni incontanti consegue la decadenza dalle agevolazioni. Tutt’al più, quindi,sarebbe stato onere della contribuente dimostrare che ogni singolopagamento era di importo inferiore ad euro 516,46.5. Con il quinto motivo deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 145 del TUIR, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc. civ., per non avere la CTR riconosciuto il diritto dellacontribuente, a seguito della disapplicazione del regime fiscaleagevolato di cui alla l. n. 398 del 1991, ad avvalersi del regime fiscaleforfettario previsto dall’art. 145 TUIR.5.1 Anche questo motivo è infondato.5.2 Il regime forfetario di cui all’art. 145 TUIR è previsto solo per glienti non commerciali che l’abbiano esplicitamente richiesto con ladichiarazione annuale dei redditi o per fatti concludenti e non siapplica agli enti – come la contribuente – decaduti dal regime fiscaleagevolato per le ragioni prima indicate. La natura non commercialedell’ente non implica difatti, quale logico corollario, l’applicazione toutcourt dell’art. 145 in commento (vedi ancora, al riguardo, leconsiderazioni spese da Cass. n. 5149 del 2024, cit.).6. Con il sesto motivo deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione dell’art.Numero registro generale 20144/2016Numero sezionale 7279/2025Numero di raccolta generale 10377/2026Data pubblicazione 20/04/2026360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR accolto larichiesta di disapplicazione delle sanzioni, in quanto, avendo lacontribuente adottato la contabilità ordinaria, gli incassi in contantipotevano essere ricostruiti in altro modo, attraverso il sistema dellerilevazioni contabili in partita doppia, non essendo stato mai emanatoil decreto ministeriale che avrebbe dovuto individuare “le altremodalità idonee a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] losvolgimento di efficaci controlli, come previsto dal comma 5 dell’art.25 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 133”, che prevede la sanzione didecadenza dal regime agevolativo, successivamente abrogata dall’art.19, comma 1, del d.lgs. n. 158 del 2015.6.1 Il motivo è privo di fondamento, stante la chiarezza delladisposizione di cui all’art. 25, comma 5, della l. n. 133 del 1999, nellaformulazione vigente ratione temporis, come si è già spiegato conriferimento al secondo motivo di ricorso.7. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il [OSCURATO:PERSONA] VigevanoAssociazione sportiva dilettantistica in liquidazione al pagamento, infavore dell’Agenzia delle entrate, delle spese di lite, che liquida ineuro 2.400,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29 ottobre 2025.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]