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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00352/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. nella ipotesi del danneggiamento, denunciando la correttezza della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che la Corte territoriale, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. (si vedano, in particolare, le pagine da 11 a 14 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie, sulla cui base i giudici di appello hanno ritenuto pienamente condivisibile la scelta operata dal Tribunale di riqualificare il fatto nella fattispecie di reato del furto con strappo, che risultava integrato tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo); che, inoltre, le medesime considerazioni devono svolgersi anche con riguardo alla seconda censura, che deduce il vizio di travisamento della prova in ordine al ritenuto impossessamento da parte dell'imputato del telefono cellulare della persona offesa, atteso che la stessa è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; considerato che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza, risolvendosi la censura proposta nella mera considerazione che il telefono de quo fosse stato ritrovato dagli operanti nei pressi del negozio dove si erano svolti i fatti, circostanza che non incide in alcun modo sulla completezza e linearità della sentenza impugnata complessivamente valutata, che anzi risulta aver congruamente e specificamente esaminato anche tale risultanza probatoria; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di lesioni aggravate dall'uso di un'arma, non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso considerato che anche il quarto motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non è consentito in questa sede ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 14, paragrafo 4, della sentenza impugnata, ove si rileva il valore economico non irrisorio del telefono cellulare sottratto alla persona offesa, reso comunque inservibile con conseguente impossibilità per la legittima proprietaria di recuperarlo alla sua funzione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. nella ipotesi del danneggiamento, denunciando la correttezza della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che la Corte territoriale, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. (si vedano, in particolare, le pagine da 11 a 14 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie, sulla cui base i giudici di appello hanno ritenuto pienamente condivisibile la scelta operata dal Tribunale di riqualificare il fatto nella fattispecie di reato del furto con strappo, che risultava integrato tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo); che, inoltre, le medesime considerazioni devono svolgersi anche con riguardo alla seconda censura, che deduce il vizio di travisamento della prova in ordine al ritenuto impossessamento da parte dell'imputato del telefono cellulare della persona offesa, atteso che la stessa è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; considerato che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza, risolvendosi la censura proposta nella mera considerazione che il telefono de quo fosse stato ritrovato dagli operanti nei pressi del negozio dove si erano svolti i fatti, circostanza che non incide in alcun modo sulla completezza e linearità della sentenza impugnata complessivamente valutata, che anzi risulta aver congruamente e specificamente esaminato anche tale risultanza probatoria; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di lesioni aggravate dall'uso di un'arma, non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso considerato che anche il quarto motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non è consentito in questa sede ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 14, paragrafo 4, della sentenza impugnata, ove si rileva il valore economico non irrisorio del telefono cellulare sottratto alla persona offesa, reso comunque inservibile con conseguente impossibilità per la legittima proprietaria di recuperarlo alla sua funzione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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