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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 07641/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione dei legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, è inammissibile perché totalmente generico, essendo articolato in proposizioni astratte, che non si correlano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale, con un percorso argomentativo privo di profili di illogicità manifesta, ha ribadito la congruità della pena inflitta alla luce sia del dato ponderale della cocaina sequestrata, pari a quasi 60 gr. di principio attivo, corrispondenti a 346 dosi medie giornaliere, sia dei plurimi precedenti penali di cui è gravato l'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione dei legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, è inammissibile perché totalmente generico, essendo articolato in proposizioni astratte, che non si correlano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale, con un percorso argomentativo privo di profili di illogicità manifesta, ha ribadito la congruità della pena inflitta alla luce sia del dato ponderale della cocaina sequestrata, pari a quasi 60 gr. di principio attivo, corrispondenti a 346 dosi medie giornaliere, sia dei plurimi precedenti penali di cui è gravato l'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.
Sentenza Cassazione n. 07641/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris