CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18334/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Serre avverso la sentenza del 24/09/2021 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 settembre 2021 la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato di primo grado dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania in data 21 dicembre 2018, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 319-ter, 321 cod. pen., così diversamente qualificata l'originaria imputazione (formulata in via alternativa ex artt. 319 -quater o 319-ter, 321 cod. pen.), condannandolo alla pena di anni due e mesi otto di reclusione previa concessione delle attenuanti generiche. L'imputato è stato ritenuto responsabile della su indicata ipotesi di reato per avere corrisposto a [OSCURATO:PERSONA], ufficiale giudiziario in servizio presso l'U.N.E.P. di quel Tribunale, la somma di cinquanta euro onde ottenere la garanzia del buon esito della notifica di un pignoramento mobiliare in precedenza richiesto a quell'ufficio. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Bevilacqua, deducendo violazioni di legge e vizi della motivazione per avere la Corte distrettuale erroneamente sussunto il fatto in contestazione nello schema della corruzione in atti giudiziari, anziché in quello della induzione indebita, che pur figurava, in alternativa, nell'imputazione formulata dal P.M. nel decreto di giudizio immediato. A seguito di due notificazioni non andate a buon fine per un pignoramento mobiliare richiesto dallo stesso imputato, e in assenza di accertamenti sulle ragioni circa la non regolarità della notificazione, il ricorrente è stato costretto a recarsi due volte da [OSCURATO:PERSONA], ufficiale giudiziario presso l'U.N.E.P. di Vallo della Lucania, non per cercare di ottenere un trattamento di favore, ma per evitare di subire ulteriori pregiudizi. Illogica, dunque, deve ritenersi, ad avviso del ricorrente, l'affermazione della Corte d'appello secondo cui, da un lato, non è stato accertato il motivo degli inconvenienti nella notifica, dall'altro lato tali inconvenienti non sarebbero ascrivibili ad un intenzionale comportamento ostruzionistico del notificatore o del Testiera. La mancata adesione all'accordo, assume il ricorrente, avrebbe determinato la conseguenza di una persistente infruttuosità dei pignoramenti, con il conseguente esborso di denaro e relativo danno per il privato, indotto in tal modo, nonostante le lamentele più volte esternate per la mancata esecuzione delle operazioni di notificazione, a versare una somma di denaro al fine di evitare il protrarsi di una situazione di inerzia legata al volere dell'ufficio di cui il Testiera era funzionario. Proprio in tale prospettiva, conclude il ricorrente, era stata avanzata una richiesta di integrazione probatoria affinché la Corte distrettuale disponesse l'acquisizione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e dell'ordinanza applicativa della misura cautelare emessi nell'ambito di altro procedimento, in modo da poter dimostrare che i fatti oggetto del procedimento de quo si inserivano all'interno di prassi consolidate nell'ambiente di riferimento.i [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto sulla base di motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, essendo le relative doglianze assertivamente orientate a sollecitare, sul duplice presupposto di una rivisitazione in fatto delle risultanze processuali e di una diversa o alternativa - e come tale non consentita - rivalutazione delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano gli articolati passaggi motivazionali attraverso i quali si snoda la decisione impugnata. 2. Nel ripercorrere il quadro delle convergenti risultanze probatorie già in senso conforme apprezzate dalla prima decisione di merito, la Corte distrettuale ha, con congrua ed esaustiva motivazione, puntualmente disatteso ciascuna delle, qui reiterate, obiezioni difensive e coerentemente illustrato le ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità per la richiamata fattispecie di corruzione in atti giudiziari, ponendo in evidenza segnatamente: a) la spontaneità della consegna del denaro all'ufficiale giudiziario da parte del privato e la sua accettazione senza riserve da parte del beneficiario, in assenza di qualsiasi sollecitazione da parte di quest'ultimo (ciò che, evidentemente, esclude l'ipotesi dell'induzione indebita); b) il dettagliato raffronto con la ricostruzione del fatto prospettata dal Testiera e il contestuale, motivato, vaglio di inattendibilità della seconda versione dei fatti fornita dall'imputato nel corso delle indagini, per essere stata, di converso, considerata razionalmente credibile la prima sua ricostruzione della vicenda, in quanto logicamente coerente con il fatto che egli si era attivato per primo, nei confronti di una persona da lui da tempo conosciuta, al fine di soddisfare un interesse che, peraltro, non riguardava lui personalmente, bensì un terzo (ossia il cugino); c) l'assenza di elementi sintomatici di una condotta costrittiva o abusivamente induttiva nelle modalità di realizzazione del fatto, sì come direttamente osservate da un ufficiale di Polizia giudiziaria, a sua volta impegnato in un'attività investigativa diretta a monitorare la condotta del pubblico ufficiale, che ebbe modo di notare il Testiera nell'atto di appartarsi e di dialogare con l'imputato in un angolo seminascosto dell'ufficio U.N.E.P. di Vallo della Lucania, per poi intascare una banconota da cinquanta euro consegnatagli dal privato; d) la modestia della somma consegnata nell'occasione e il fatto che la persona realmente interessata al richiesto adempimento era un parente dell'imputato, laddove un'eventuale condotta prevaricatrice nei confronti del delegato avrebbe dovuto costituire, quanto meno, un motivo di interpello del diretto interessato; e) la circostanza di fatto che, per ammissione dello stesso imputato, il pubblico ufficiale, a fronte delle rimostranze inerenti al tardivo espletamento delle procedure di notifica, abbia invitato l'interlocutore a richiedere una notifica urgente, accompagnandolo poi presso lo sportello per i relativi adempimenti, senza che alcun atteggiamento ostruzionistico o prevaricatore sia emerso al fine di ottenere la dazione di una somma di denaro volta a favorire la più celere esecuzione della notifica. Coerente con la su esposta ricostruzione del fatto e linearmente argomentata rispetto al contenuto del tema d'accusa deve ritenersi, pertanto, la conclusione cui la Corte distrettuale è pervenuta in ordine alla configurabilità di un accordo raggiunto fra le parti su un piano di sostanziale parità, al fine di ricompensare il pubblico ufficiale per l'impegno che avrebbe profuso per soddisfare le esigenze prospettategli dall'imputato in vista di una particolare cura ed un più celere espletamento della procedura di notifica. 3. Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine al denegato accoglimento della richiesta di integrazione probatoria, sia perché nel caso in esame si versa nell'evenienza di un rito abbreviato in cui l'imputato non ha riproposto, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, la rigettata richiesta di giudizio abbreviato probatoriamente condizionato (da ultimo, v. Sez. 1, n. 12818 del 14/02/2020, Bergnnann, Rv. 279324), sia per avere la Corte di appello puntualmente esposto le ragioni della superfluità di un'eventuale integrazione istruttoria, attivabile ex officio ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a fronte della rilevata assenza di decisività della richiesta acquisizione documentale rispetto alla completezza del compendio probatorio e alla non accertata configurabilità di condotte costrittive o prevaricatrici poste in essere nei confronti del privato. 4. Le su esposte censure, in definitiva, sono state ampiamente vagliate in tutti i loro risvolti storico-fattuali e non pongono in rilievo mancanze argomentative ed illogicità ictu ()culi percepibili, sì da scardinare la tenuta logica e l'intima coerenza strutturale del ragionamento probatorio delineato nella motivazione, ma sono volte ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dalla Corte d'appello, la cui motivata decisione, nel richiamare le conformi valutazioni già espresse dal primo Giudice, ha linearmente ricostruito il compendio probatorio posto a fondamento del correlativo tema d'accusa, giustificandone la rilevanza penale sulla base di un'analisi critico-argomentativa compiutamente svolta e specificamente orientata anche ad esaminare e disattendere ciascuna delle obiezioni difensive finanche in questa Sede reiterate. 5. Per le su esposte considerazioni, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00