CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25446/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 giugno 2022 la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza del 19 gennaio 2021 del Tribunale di Perugia resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro dodicimila di multa per il reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, col riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata e con la diminuente del rito, con confisca della somma di euro 8700 in sequestro. 2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stata in primo luogo censurata la ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 80 cit. relativamente alla valutazione di ingente quantità dello stupefacente detenuto (3,276 chilogrammi di principio attivo di cocaina, pari a 21.840 dosi), tenuto conto della discrezionale valutazione spettante al Giudice e della necessità di considerare la situazione peculiare anche del ricorrente. Oltre a ciò, è stata altresì contestata l'avvenuta confisca della somma residua di 8700 euro, laddove al contrario era stata dimessa documentazione utile a comprovare la proporzione della stessa somma al reddito percepito e la provenienza lecita dell'importo. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 4. In relazione alla doglianza complessivamente proposta, anzitutto il ricorrente non si confronta affatto col percorso argomentativo della sentenza impugnata. In ordine infatti al primo motivo di doglianza, vero è che la Corte territoriale ha inteso fare non illogico riferimento altresì, nell'ambito della valutazione discrezionale (cfr. da ult. Sez. 4, n. 49366 del 19/07/2018, C., Rv. 274038) spettante al Giudice del merito una volta raggiunti i valori soglia (circostanza pacifica), alla capacità della fornitura in questione di raggiungere un elevatissimo numero di consumatori nel territorio di destinazione della droga, con i relativi danni alla salute in tal modo provocati alla cittadinanza così coinvolta. In proposito nulla il ricorrente ha inteso aggiungere, semmai proponendo una valutazione meramente alternativa legata al ruolo svolto dall'imputato in ragione delle prospettate difficoltà economiche, altresì invocando una non chiarita modalità approssimativa di repertazione della cotaina. Né può negarsi il rilievo invero decisivo ed assorbente ai dati numerici indicati sub 2. 4.1. Per quanto poi concerne la contestata confisca, la sentenza impugnata ha dato ampio e ragionato conto della sussistenza dei presupposti della misura ablatoria di cui agli artt. 85-bis d.P.R. 309 cit., laddove opera il richiamo alla previsione generale di cui all'art. 240-bis cod. pen., secondo il quale "è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica". In particolare, la Corte territoriale ha dato conto della modestia del reddito imponibile del ricorrente di 12.344 euro, anche in ragione della famiglia a carico, a fronte altresì di una disponibilità comunque rinvenuta in 18.700 euro (di cui 10.000 quale asserito compenso per il trasporto della droga). Ed anche a questo proposito la sentenza impugnata ha altresì correttamente osservato - a riprova della confusione esistente e dell'impossibile verifica di una lecita provenienza del denaro - che una somma di 10.000 euro sarebbe stata utilizzata per pagare la rata del debito Equitalia, mentre di ulteriore importo di 10.000 euro alcuna giustificazione risulta essere stata fornita, laddove il prezzo del trasporto illecito di stupefacente sarebbe stato appunto ricompensato con soli 10.000 euro. Contrariamente ai rilievi del ricorrente, che sulla ricostruzione contabile operata dalla Corte territoriale e sulle considerazioni colà svolte non spende parola, la norma applicata non richiede inoltre alcun vincolo di pertinenzialità tra il denaro e il reato contestato (in termini, Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248). 5. In definitiva, pertanto, il complessivo iter motivazionale appare del tutto solido ed immeritevole di censura. 6. La manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione, che neppure si confrontano pienamente con la ratio decisoria, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma