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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 18352/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23326/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo Studio dello stesso, alla via Oslavia, 28, come da procura in calce al ricorso – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Lombradia di Milano, sez. 1, n. 1322/2016, depositata in data 9 marzo 2016.

F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 23326/2016 Numero sezionale 1624/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglioNumero di raccolta generale 18352/2022 del 5 maggio Data pubblicazione 07/06/2022 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla CTP l’avviso di accertamento di maggior imposta IRPEF e addizionali anno 2009, scaturito da indagini della Guardia di Finanza avviate in base a informative acquisite presso l’amministrazione fiscale francese mediante collaborazione informativa internazionale.

IN particolare veniva esibita al contribuente una scheda riportante l’indicazione della banca HSBC di Ginevra con tre profili cliente.

L’impugnazione si basava sulla nullità del provvedimento per violazione dell’art.12 l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.212; inattendibilità della scheda esibita; mancata allegazione di atti richiamati; preclusione per “scudo” fiscale; inammissibilità delle presunzioni operate.

2. Con sentenza 26 novembre 2014 la CTP rigettava il ricorso.

La stessa veniva appellata dal contribuente davanti alla CTR.

Quest’ultima, nel contraddittorio delle parti, entrambe costituite, rigettava l’appello.

La sentenza in particolare riteneva l’utilizzabilità della scheda richiamando la sent. Cass. 28/04/2015 n. 8605, in quanto la decisione potrebbe fondarsi su qualsiasi elemento che il giudice qualifichi come possibile “punto di appoggio” per dimostrare l’esistenza di un fatto rilevante e non direttamente conosciuto, col limite della lesione dei diritti fondamentali del contribuente.

La sentenza richiamava la pronuncia di legittimità anche laddove la stessa riteneva che in materia tributaria, è sufficiente quale prova presuntiva, un unico indizio, previso e grave, e la relazione tra il fatto noto e quello ignoto in termini di necessità, il tutto alla stregua dei canoni di ragionevolezza e probabilità.

D’altronde la scheda era dotata di validi riscontri: i dati anagrafici ; il riferimento all’istituto bancario dal quale il contribuente il 28.04.2010 aveva effettuato il rimpatrio di alcune somme, per cui incombeva decisamente sul contribuente stesso la prova che portasse a F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 23326/2016 smentire tali risultanze, agevolata dall’essere egli dunque Numero sezionale 1624/2022Numero di raccolta generale 18352/2022 incontestabilmente in rapporto con la banca suddetta.

Ancora la Data pubblicazione 07/06/2022 commissione sottolineava la sussistenza di titolarità di conti per importi superiori a quelli oggetto di dichiarazione riservata di emersione (citando ad esempio quello intestato alla società KBA Limited con sede a Guernsey, di cui il contribuente è amministratore), col ché veniva meno la preclusione data appunto la parzialità dell’emersione.

3. Il contribuente impugna la sentenza in cassazione, affidando il gravame a nove motivi.

L’Agenzia si è costituita con controricorso per resistere all’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt.112, 115, 132, 2° comma, n. 4, del cod. proc. civ, e 118 disp. att. stesso codice e dell’art.36, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, 1° comma, n.4, cod. proc. civ.

Osserva il ricorrente come nella sentenza impugnata sia detto che la scheda in questione era stata acquisita presso l’amministrazione fiscale francese attraverso i canali di cooperazione internazionale di cui alla citata direttiva, e che si trattava di informazioni segrete, contenute in file e documenti scoperti e sequestrati nel 2009 a [OSCURATO:PERSONA], e legittimamente acquisite dalle autorità francesi, per cui con ciò essa aveva acriticamente recepito le mere affermazioni dell’Ufficio, senza un riferimento a idonea documentazione di conferma. 2.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.6, comma 2; 10, comma 1 e 12 comma 2 della l. n. 212/2000; 31-bis del d.P.R. n. 600/1973; nonché della direttiva n.77/799/CEE e della convenzione italo-francese ratificata dalla l. 07/01/1992 n.20; infine degli artt. 115, 1° comma e 116, cod.proc. civ, e 111, 1° comma, Cost. in relazione all’art.360, n.3, cod. proc. civ..

Asserisce il contribuente l’assoluta mancanza di F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 23326/2016 prova, a fronte delle puntuali contestazioni del contribuente, non Numero sezionale 1624/2022Numero di raccolta generale 18352/2022 risultando infatti l’acquisizione della scheda con le modalità indicate Data pubblicazione 07/06/2022 nell’avviso di accertamento.

3. Con il terzo motivo il contribuente assume violazione degli artt.112, 115, 132, 2° comma, n. 4, del cod. proc. civ, e 118 disp. att. stesso codice e dell’art.36, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, 1° comma, n.4, cod. proc. civ. per aver omesso di pronunciarsi sulla necessità di riscontri rispetto al valore meramente indiziario della scheda esibita;

4. Con il quarto motivo il contribuente assume la violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729, cod. civ., in relazione all’art.360, 1° comma, n.3, cod. proc. civ.

Infatti la sentenza impugnata avrebbe abbracciato la natura di presunzione legale in capo al contenuto della scheda, con conseguente inversione dell’onere della prova, e la mancata necessità di ulteriori riscontri.

5. Con il quinto motivo il contribuente denuncia violazione degli artt.112, 115, 132, 2° comma, n. 4, del cod. proc. civ, e 118 disp. att. stesso codice e dell’art.36, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, 1° comma, n.4, cod. proc. civ., deducendo l’omessa pronuncia circa la mancata allegazione all’avviso di informazione e documentazioni ulteriori, oltre che ultrapetizione rispetto alla (non sostenuta) mancata allegazione del pvc all’avviso;

6. Con il sesto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.42 del d.P.R. n.600/1973, allegando come l’avviso di accertamento faccia riferimento a documentazione ulteriore rispetto alla scheda allegata, ma si tratta di atti ignoti al contribuente e ai giudici, e il rinvio ad essi non assolve all’obbligo di motivazione.

Viene dunque violato il principio, espresso infatti dalla norma violata, per cui se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato.

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 23326/2016

7. Con il settimo motivo si assume la violazione dell’art.14, Numero sezionale 1624/2022Numero di raccolta generale 18352/2022 comma 1, del d.l. 25/09/2001 n.350.

Infatti il contribuente aveva Data pubblicazione 07/06/2022 esibito la propria dichiarazione riservata di emersione delle attività detenute all’estero, e ciò avrebbe dovuto inibire qualsiasi ulteriore attività.

In particolare la ricerca di attività in eccedenza ha integrato una vera e propria attività di accertamento che si pone in netto contrasto con il principio per cui la preclusione opera automaticamente, senza necessità di prova specifica da parte del contribuente.

Nella specie non vi era alcun motivo di escludere che i saldi periodici indicati nella scheda siano una valorizzazione degli investimenti e non invece entità periodicamente versate, e quindi incrementi patrimoniali.

8. Con l’ottavo motivo si denuncia violazione degli artt.112, 115, 132, 2° comma, n. 4, del cod. proc. civ, e 118 disp. att. stesso codice per avere erroneamente l’Agenzia operato una presunzione sulla base di elementi non certi, quali appunto i “saldi mensili” che non possono costituire dimostrazione certa di nuove operazione (accrediti o addebiti), ma sono compatibili anche con l’assenza di nuove operazioni.

Per di più tale presunzione di incremento sarebbe anche di secondo grado, come tale non ammissibile, poiché dai (presunti) versamenti (in realtà saldi) si presume ulteriormente che gli stessi abbiano avuto ad oggetto materia imponibile

9. Con il nono motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2729 cod. civ., e 38, comma 3, del d.

P.R. n. 600/1973 in relazione all’art.360, 1° comma, n.3, cod. proc. civ., disposizioni violate in relazione al mezzo precedente. 10.I motivi da primo a quarto di ricorso possono essere trattati fra loro congiuntamente per l’evidente connessione.

Essi sono infondati.

Va premesso in generale che l’utilizzabilità della cd scheda “Falciani” ha trovato oramai positivo riscontro nell’indirizzo F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 23326/2016 nomofilattico della giurisprudenza di questa Corte (v. le ordinanze Numero sezionale 1624/2022Numero di raccolta generale 18352/2022 del 28/04/2015 nn. 8605 e 86066, nonché l’ordinanza n. 9670 del Data pubblicazione 07/06/2022 13/05/2015 e le sentenze del 19/08/2015 nn. 16950 e 16951, quest’ultime tre non massimate) che ha ammesso l’utilizzabilità delle informazioni contenute appunto nella cd. lista “Falciani” (così detta dal nome di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della banca ginevrina HSBC, che si è appropriato dell’archivio della clientela della stessa).

Dopo le suddette ordinanze sulla lista Falciani la giurisprudenza sezionale ha approfondito, rivisitato e calibrato la materia in base alla peculiarità delle tre liste (Pessina, Falciani e Vaduz), formulando principi di diritto di carattere generale, estensibili a ciascuna di esse (cfr. ex plurimis, Cass 19/12/2019, n. 33893; 05/12/2019, n. 31779).

Per quel che qui interessa ([OSCURATO:PERSONA]) l’efficacia probatoria degli elementi evidenziati dalla scheda cliente (fische) della banca HSBC di Ginevra, intestata ad [OSCURATO:PERSONA] è stata ricavata dalla disciplina in tema di presunzioni, evidenziandosi come, in tesi generale, il diritto interno, sia in materia di imposte dirette che di Iva, consente l’ingresso nell’accertamento fiscale, prima, e nel processo tributario, poi, di elementi comunque acquisiti e, dunque, anche di prove atipiche ovvero di dati acquisiti in forme diverse da quelle regolamentate, secondo i canoni propri della prova per presunzioni («Riguardo alla prova dei fatti giuridici la dottrina civilistica ha tempo chiarito che “un dato incontestabile è che tali elementi non sono predeterminati né predeterminabili dalla legge, poiché qualunque cosa, documento o dichiarazione può costituire la base per una inferenza presuntiva idonea a produrre conclusioni probatorie circa i fatti della causa.

Si può dunque ravvisare nella categoria delle presunzioni semplici (salvo i limiti di cui all’art. 2729 c.c.), la via attraverso la quale le prove atipiche posso entrate nel processo civile» cfr., in motivazione, la sentenza n. 17183/2015 sulla lista cd.

Pessina).

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 23326/2016 Numero sezionale 1624/2022 I requisiti caratteristici della praesumptio hominis, se non possono Numero di raccolta generale 18352/2022Data pubblicazione 07/06/2022 essere stabiliti a priori, essendo ad essi immanenti la valutazione del caso concreto, si ritrovano nella gravità, precisione e concordanza, i quali se sussistenti, attribuiscono all’indizio pieno valore probatorio (v.

Cass. 13/05/2015 n. 9760, in tema di [OSCURATO:PERSONA]; in tal senso anche Cass. 28/02/2022, n.6509).

In tale ambito, la scorretta valutazione degli elementi medesimi, in quanto operata senza il rispetto dei criteri di legge, non integra un giudizio di fatto, ma una vera e propria valutazione in diritto soggetta al controllo di legittimità (Cass. 13/10/2005 n. 19894).

Tutto ciò consente senz’altro di affermare che i nomi dei soggetti sottoposti ad accertamento non siano finiti “accidentalmente” nella lista Falciani, in quanto il materiale rivenuto col sequestro - e in proposito va ricordato che la provenienza dall'autorità francese e in generale la correttezza del procedimento di estrazione documentale, essendo attestati nel richiamato avviso di accertamento con valore fidefacente (da ultimo Cass. 30/12/2020, n. 29890) è incontestabile - ha valore indiziario forte per configurare l’ipotesi elusiva del trasferimento all’estero di capitali italiani scudati, salvo l’eventualità di elementi di controprova che sconfessino quegli stessi elementi.

Va poi ricordato che è «legittima l'utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale.

Ne consegue che sono utilizzabili ai fini della pretesa fiscale, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari trasmessi dall'autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della direttiva 77/799/CEE (successivamente modificata), senza onere di preventiva verifica da parte dell'autorità destinataria, sebbene acquisiti con modalità F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Data pubblicazione 07/06/2022 Alla luce di tutto quanto precede va ribadito il principio secondo cui la prova della esistenza di redditi non dichiarati dal contribuente, detenuti in maniera occulta in Paesi c.d.

“black list”, può essere fornita non solo mediante la presunzione legale ex articolo 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (non applicabile ratione temporum alla fattispecie), ma anche per mezzo di un unico elemento come tale idonea a fondare una presunzione semplice, purché grave e precisa.

Gli elementi di prova in tema di presunzioni semplici non devono, pertanto, essere necessariamente molteplici in quanto il giudice può fondare il suo convincimento anche su un solo elemento, purché, per l’appunto, sia grave e preciso (e, quindi, dotato di elevata valenza indiziaria fortemente probabilistica) e tanto proprio in relazione al requisito della concordanza che assume rilievo solamente in presenza di più elementi presuntivi (ex plurimis, Cass 14/11/2019, nn. 29632- 29633; 26/09/2018, n. 23153; 12/02/2018, n. 3276; 22/12/2017, n. 30803, da ultimo, cfr. 27/05/2021, n. 14834).

Pertanto è legittima l'utilizzazione della scheda cliente riepilogante gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute dal ricorrente presso la Banca svizzera, trasmessa dall'autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della direttiva 77/799/CEE, senza onere di preventiva verifica da parte dell'autorità destinataria, in quanto formante (unico) indiziario forte a prescindere dalla presunzione di cui all’art. 12, comma. 2, d.lgs. cit. (ancora in tal senso Cass. 28/02/2022, n. 6509). 11.Alla luce di quanto precede i motivi suddetti sono infondati, senza peraltro trascurare il fatto che la CTR ha indicato altresì precisi elementi di riscontro alla scheda, costituiti come già ricordato sopra dalla presenza dei dati anagrafici e dalla F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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12. Del pari infondati risultano i motivi quinto e sesto.

Quest’ultimo va esaminato per primo nell’ordine logico.

Con esso come detto si sostiene la mancata allegazione delle informazioni e documenti ulteriori cui farebbe riferimento l’avviso, ma di tale riferimento da parte del verbale non v’è traccia in atti.

In effetti l’avviso fa riferimento a “informazioni acquisite presso l’amministrazione fiscale francese attraverso i canali della collaborazione informativa internazionale” ed alla “documentazione acquisita dall’amministrazione fiscale francese”, secondo quanto riportato dallo stesso ricorrente, senza che vi sia ragione di escludere che lo stesso alluda esclusivamente alla scheda.

Da ciò si ricava appunto anche l’infondatezza del precedente sesto motivo, non essendo logicamente configurabile il vizio di omessa pronuncia allorché l’eccezione trascurata alluda ad un elemento palesemente insussistente.

13. Pure infondati sono i motivi settimo, ottavo.

Infatti deve preliminarmente osservarsi come l'onere di giustificare l'incoerenza tra l'ammontare delle disponibilità in Paese estero a fiscalità privilegiata secondo il Fisco facenti capo al contribuente sulla base delle risultanze della c.d. lista Falciani e l'entità delle somme oggetto di scudo fiscale, onde godere dell'effetto preclusivo di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla

I. 23 novembre 2001, n. 409, incombe sul contribuente, stante la valenza presuntiva degli elementi desumibili dalla lista Falciani medesima (così pure Cass. 25/02/2020, n.4984).

Nella specie nessun elemento di tal tipo offre il ricorrente che anzi si limita a osservare come i saldi “potrebbero” non consistere in versamenti ma in valorizzazione di investimenti, lasciando così ad altri l’adempimento dell’onere probatorio gravante su di lui.

Ma F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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14. Quanto al nono motivo lo stesso è assorbito dalla decisione sul precedente.

15. In definitiva il ricorso dev’essere respinto, con aggravio di spese del giudizio in capo al ricorrente integralmente soccombente.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte controricorrente, che liquida in € 2.300,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare in capo al ricorrente l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, in data 5 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23326/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo Studio dello stesso, alla via Oslavia, 28, come da procura in calce al ricorso – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Lombradia di Milano, sez. 1, n. 1322/2016, depositata in data 9 marzo 2016. F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 23326/2016 Numero sezionale 1624/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglioNumero di raccolta generale 18352/2022 del 5 maggio Data pubblicazione 07/06/2022 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla CTP l’avviso di accertamento di maggior imposta IRPEF e addizionali anno 2009, scaturito da indagini della Guardia di Finanza avviate in base a informative acquisite presso l’amministrazione fiscale francese mediante collaborazione informativa internazionale. IN particolare veniva esibita al contribuente una scheda riportante l’indicazione della banca HSBC di Ginevra con tre profili cliente. L’impugnazione si basava sulla nullità del provvedimento per violazione dell’art.12 l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.212; inattendibilità della scheda esibita; mancata allegazione di atti richiamati; preclusione per “scudo” fiscale; inammissibilità delle presunzioni operate. 2. Con sentenza 26 novembre 2014 la CTP rigettava il ricorso. La stessa veniva appellata dal contribuente davanti alla CTR. Quest’ultima, nel contraddittorio delle parti, entrambe costituite, rigettava l’appello. La sentenza in particolare riteneva l’utilizzabilità della scheda richiamando la sent. Cass. 28/04/2015 n. 8605, in quanto la decisione potrebbe fondarsi su qualsiasi elemento che il giudice qualifichi come possibile “punto di appoggio” per dimostrare l’esistenza di un fatto rilevante e non direttamente conosciuto, col limite della lesione dei diritti fondamentali del contribuente. La sentenza richiamava la pronuncia di legittimità anche laddove la stessa riteneva che in materia tributaria, è sufficiente quale prova presuntiva, un unico indizio, previso e grave, e la relazione tra il fatto noto e quello ignoto in termini di necessità, il tutto alla stregua dei canoni di ragionevolezza e probabilità. D’altronde la scheda era dotata di validi riscontri: i dati anagrafici ; il riferimento all’istituto bancario dal quale il contribuente il 28.04.2010 aveva effettuato il rimpatrio di alcune somme, per cui incombeva decisamente sul contribuente stesso la prova che portasse a F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 23326/2016 smentire tali risultanze, agevolata dall’essere egli dunque Numero sezionale 1624/2022Numero di raccolta generale 18352/2022 incontestabilmente in rapporto con la banca suddetta. Ancora la Data pubblicazione 07/06/2022 commissione sottolineava la sussistenza di titolarità di conti per importi superiori a quelli oggetto di dichiarazione riservata di emersione (citando ad esempio quello intestato alla società KBA Limited con sede a Guernsey, di cui il contribuente è amministratore), col ché veniva meno la preclusione data appunto la parzialità dell’emersione. 3. Il contribuente impugna la sentenza in cassazione, affidando il gravame a nove motivi. L’Agenzia si è costituita con controricorso per resistere all’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt.112, 115, 132, 2° comma, n. 4, del cod. proc. civ, e 118 disp. att. stesso codice e dell’art.36, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, 1° comma, n.4, cod. proc. civ. Osserva il ricorrente come nella sentenza impugnata sia detto che la scheda in questione era stata acquisita presso l’amministrazione fiscale francese attraverso i canali di cooperazione internazionale di cui alla citata direttiva, e che si trattava di informazioni segrete, contenute in file e documenti scoperti e sequestrati nel 2009 a [OSCURATO:PERSONA], e legittimamente acquisite dalle autorità francesi, per cui con ciò essa aveva acriticamente recepito le mere affermazioni dell’Ufficio, senza un riferimento a idonea documentazione di conferma. 2.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.6, comma 2; 10, comma 1 e 12 comma 2 della l. n. 212/2000; 31-bis del d.P.R. n. 600/1973; nonché della direttiva n.77/799/CEE e della convenzione italo-francese ratificata dalla l. 07/01/1992 n.20; infine degli artt. 115, 1° comma e 116, cod.proc. civ, e 111, 1° comma, Cost. in relazione all’art.360, n.3, cod. proc. civ.. Asserisce il contribuente l’assoluta mancanza di F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 23326/2016 prova, a fronte delle puntuali contestazioni del contribuente, non Numero sezionale 1624/2022Numero di raccolta generale 18352/2022 risultando infatti l’acquisizione della scheda con le modalità indicate Data pubblicazione 07/06/2022 nell’avviso di accertamento. 3. Con il terzo motivo il contribuente assume violazione degli artt.112, 115, 132, 2° comma, n. 4, del cod. proc. civ, e 118 disp. att. stesso codice e dell’art.36, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, 1° comma, n.4, cod. proc. civ. per aver omesso di pronunciarsi sulla necessità di riscontri rispetto al valore meramente indiziario della scheda esibita; 4. Con il quarto motivo il contribuente assume la violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729, cod. civ., in relazione all’art.360, 1° comma, n.3, cod. proc. civ. Infatti la sentenza impugnata avrebbe abbracciato la natura di presunzione legale in capo al contenuto della scheda, con conseguente inversione dell’onere della prova, e la mancata necessità di ulteriori riscontri. 5. Con il quinto motivo il contribuente denuncia violazione degli artt.112, 115, 132, 2° comma, n. 4, del cod. proc. civ, e 118 disp. att. stesso codice e dell’art.36, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, 1° comma, n.4, cod. proc. civ., deducendo l’omessa pronuncia circa la mancata allegazione all’avviso di informazione e documentazioni ulteriori, oltre che ultrapetizione rispetto alla (non sostenuta) mancata allegazione del pvc all’avviso; 6. Con il sesto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.42 del d.P.R. n.600/1973, allegando come l’avviso di accertamento faccia riferimento a documentazione ulteriore rispetto alla scheda allegata, ma si tratta di atti ignoti al contribuente e ai giudici, e il rinvio ad essi non assolve all’obbligo di motivazione. Viene dunque violato il principio, espresso infatti dalla norma violata, per cui se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato. F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 23326/2016 7. Con il settimo motivo si assume la violazione dell’art.14, Numero sezionale 1624/2022Numero di raccolta generale 18352/2022 comma 1, del d.l. 25/09/2001 n.350. Infatti il contribuente aveva Data pubblicazione 07/06/2022 esibito la propria dichiarazione riservata di emersione delle attività detenute all’estero, e ciò avrebbe dovuto inibire qualsiasi ulteriore attività. In particolare la ricerca di attività in eccedenza ha integrato una vera e propria attività di accertamento che si pone in netto contrasto con il principio per cui la preclusione opera automaticamente, senza necessità di prova specifica da parte del contribuente. Nella specie non vi era alcun motivo di escludere che i saldi periodici indicati nella scheda siano una valorizzazione degli investimenti e non invece entità periodicamente versate, e quindi incrementi patrimoniali. 8. Con l’ottavo motivo si denuncia violazione degli artt.112, 115, 132, 2° comma, n. 4, del cod. proc. civ, e 118 disp. att. stesso codice per avere erroneamente l’Agenzia operato una presunzione sulla base di elementi non certi, quali appunto i “saldi mensili” che non possono costituire dimostrazione certa di nuove operazione (accrediti o addebiti), ma sono compatibili anche con l’assenza di nuove operazioni. Per di più tale presunzione di incremento sarebbe anche di secondo grado, come tale non ammissibile, poiché dai (presunti) versamenti (in realtà saldi) si presume ulteriormente che gli stessi abbiano avuto ad oggetto materia imponibile 9. Con il nono motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2729 cod. civ., e 38, comma 3, del d. P.R. n. 600/1973 in relazione all’art.360, 1° comma, n.3, cod. proc. civ., disposizioni violate in relazione al mezzo precedente. 10.I motivi da primo a quarto di ricorso possono essere trattati fra loro congiuntamente per l’evidente connessione. Essi sono infondati. Va premesso in generale che l’utilizzabilità della cd scheda “Falciani” ha trovato oramai positivo riscontro nell’indirizzo F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 23326/2016 nomofilattico della giurisprudenza di questa Corte (v. le ordinanze Numero sezionale 1624/2022Numero di raccolta generale 18352/2022 del 28/04/2015 nn. 8605 e 86066, nonché l’ordinanza n. 9670 del Data pubblicazione 07/06/2022 13/05/2015 e le sentenze del 19/08/2015 nn. 16950 e 16951, quest’ultime tre non massimate) che ha ammesso l’utilizzabilità delle informazioni contenute appunto nella cd. lista “Falciani” (così detta dal nome di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della banca ginevrina HSBC, che si è appropriato dell’archivio della clientela della stessa). Dopo le suddette ordinanze sulla lista Falciani la giurisprudenza sezionale ha approfondito, rivisitato e calibrato la materia in base alla peculiarità delle tre liste (Pessina, Falciani e Vaduz), formulando principi di diritto di carattere generale, estensibili a ciascuna di esse (cfr. ex plurimis, Cass 19/12/2019, n. 33893; 05/12/2019, n. 31779). Per quel che qui interessa ([OSCURATO:PERSONA]) l’efficacia probatoria degli elementi evidenziati dalla scheda cliente (fische) della banca HSBC di Ginevra, intestata ad [OSCURATO:PERSONA] è stata ricavata dalla disciplina in tema di presunzioni, evidenziandosi come, in tesi generale, il diritto interno, sia in materia di imposte dirette che di Iva, consente l’ingresso nell’accertamento fiscale, prima, e nel processo tributario, poi, di elementi comunque acquisiti e, dunque, anche di prove atipiche ovvero di dati acquisiti in forme diverse da quelle regolamentate, secondo i canoni propri della prova per presunzioni («Riguardo alla prova dei fatti giuridici la dottrina civilistica ha tempo chiarito che “un dato incontestabile è che tali elementi non sono predeterminati né predeterminabili dalla legge, poiché qualunque cosa, documento o dichiarazione può costituire la base per una inferenza presuntiva idonea a produrre conclusioni probatorie circa i fatti della causa. Si può dunque ravvisare nella categoria delle presunzioni semplici (salvo i limiti di cui all’art. 2729 c.c.), la via attraverso la quale le prove atipiche posso entrate nel processo civile» cfr., in motivazione, la sentenza n. 17183/2015 sulla lista cd. Pessina). F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 23326/2016 Numero sezionale 1624/2022 I requisiti caratteristici della praesumptio hominis, se non possono Numero di raccolta generale 18352/2022Data pubblicazione 07/06/2022 essere stabiliti a priori, essendo ad essi immanenti la valutazione del caso concreto, si ritrovano nella gravità, precisione e concordanza, i quali se sussistenti, attribuiscono all’indizio pieno valore probatorio (v. Cass. 13/05/2015 n. 9760, in tema di [OSCURATO:PERSONA]; in tal senso anche Cass. 28/02/2022, n.6509). In tale ambito, la scorretta valutazione degli elementi medesimi, in quanto operata senza il rispetto dei criteri di legge, non integra un giudizio di fatto, ma una vera e propria valutazione in diritto soggetta al controllo di legittimità (Cass. 13/10/2005 n. 19894). Tutto ciò consente senz’altro di affermare che i nomi dei soggetti sottoposti ad accertamento non siano finiti “accidentalmente” nella lista Falciani, in quanto il materiale rivenuto col sequestro - e in proposito va ricordato che la provenienza dall'autorità francese e in generale la correttezza del procedimento di estrazione documentale, essendo attestati nel richiamato avviso di accertamento con valore fidefacente (da ultimo Cass. 30/12/2020, n. 29890) è incontestabile - ha valore indiziario forte per configurare l’ipotesi elusiva del trasferimento all’estero di capitali italiani scudati, salvo l’eventualità di elementi di controprova che sconfessino quegli stessi elementi. Va poi ricordato che è «legittima l'utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue che sono utilizzabili ai fini della pretesa fiscale, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari trasmessi dall'autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della direttiva 77/799/CEE (successivamente modificata), senza onere di preventiva verifica da parte dell'autorità destinataria, sebbene acquisiti con modalità F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 23326/2016 illecite ed in violazione del diritto alla riservatezza bancaria». (cosìNumero sezionale 1624/2022Numero di raccolta generale 18352/2022 Cass. 05/12/2019, n. 31779, in materia di lista Falciani). Data pubblicazione 07/06/2022 Alla luce di tutto quanto precede va ribadito il principio secondo cui la prova della esistenza di redditi non dichiarati dal contribuente, detenuti in maniera occulta in Paesi c.d. “black list”, può essere fornita non solo mediante la presunzione legale ex articolo 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (non applicabile ratione temporum alla fattispecie), ma anche per mezzo di un unico elemento come tale idonea a fondare una presunzione semplice, purché grave e precisa. Gli elementi di prova in tema di presunzioni semplici non devono, pertanto, essere necessariamente molteplici in quanto il giudice può fondare il suo convincimento anche su un solo elemento, purché, per l’appunto, sia grave e preciso (e, quindi, dotato di elevata valenza indiziaria fortemente probabilistica) e tanto proprio in relazione al requisito della concordanza che assume rilievo solamente in presenza di più elementi presuntivi (ex plurimis, Cass 14/11/2019, nn. 29632- 29633; 26/09/2018, n. 23153; 12/02/2018, n. 3276; 22/12/2017, n. 30803, da ultimo, cfr. 27/05/2021, n. 14834). Pertanto è legittima l'utilizzazione della scheda cliente riepilogante gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute dal ricorrente presso la Banca svizzera, trasmessa dall'autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della direttiva 77/799/CEE, senza onere di preventiva verifica da parte dell'autorità destinataria, in quanto formante (unico) indiziario forte a prescindere dalla presunzione di cui all’art. 12, comma. 2, d.lgs. cit. (ancora in tal senso Cass. 28/02/2022, n. 6509). 11.Alla luce di quanto precede i motivi suddetti sono infondati, senza peraltro trascurare il fatto che la CTR ha indicato altresì precisi elementi di riscontro alla scheda, costituiti come già ricordato sopra dalla presenza dei dati anagrafici e dalla F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 23326/2016 Numero sezionale 1624/2022 provenienza dalla stessa banca dalla quale il contribuente ha Numero di raccolta generale 18352/2022Data pubblicazione 07/06/2022 effettuato il rimpatrio di capitali; 12. Del pari infondati risultano i motivi quinto e sesto. Quest’ultimo va esaminato per primo nell’ordine logico. Con esso come detto si sostiene la mancata allegazione delle informazioni e documenti ulteriori cui farebbe riferimento l’avviso, ma di tale riferimento da parte del verbale non v’è traccia in atti. In effetti l’avviso fa riferimento a “informazioni acquisite presso l’amministrazione fiscale francese attraverso i canali della collaborazione informativa internazionale” ed alla “documentazione acquisita dall’amministrazione fiscale francese”, secondo quanto riportato dallo stesso ricorrente, senza che vi sia ragione di escludere che lo stesso alluda esclusivamente alla scheda. Da ciò si ricava appunto anche l’infondatezza del precedente sesto motivo, non essendo logicamente configurabile il vizio di omessa pronuncia allorché l’eccezione trascurata alluda ad un elemento palesemente insussistente. 13. Pure infondati sono i motivi settimo, ottavo. Infatti deve preliminarmente osservarsi come l'onere di giustificare l'incoerenza tra l'ammontare delle disponibilità in Paese estero a fiscalità privilegiata secondo il Fisco facenti capo al contribuente sulla base delle risultanze della c.d. lista Falciani e l'entità delle somme oggetto di scudo fiscale, onde godere dell'effetto preclusivo di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla I. 23 novembre 2001, n. 409, incombe sul contribuente, stante la valenza presuntiva degli elementi desumibili dalla lista Falciani medesima (così pure Cass. 25/02/2020, n.4984). Nella specie nessun elemento di tal tipo offre il ricorrente che anzi si limita a osservare come i saldi “potrebbero” non consistere in versamenti ma in valorizzazione di investimenti, lasciando così ad altri l’adempimento dell’onere probatorio gravante su di lui. Ma F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 23326/2016 anche qui non va trascurato come aldilà delle risultanze dei saldi Numero sezionale 1624/2022Numero di raccolta generale 18352/2022 periodici, la commissione ha altresì valorizzato la presenza di Data pubblicazione 07/06/2022 specifiche disponibilità di conti ulteriori (quello citato relativo alla società delle [OSCURATO:PERSONA] di cui il contribuente è amministratore) che dimostrano apertamente la parzialità dell’emersione a suo tempo operata e sul cui punto nulla è detto nel ricorso. 14. Quanto al nono motivo lo stesso è assorbito dalla decisione sul precedente. 15. In definitiva il ricorso dev’essere respinto, con aggravio di spese del giudizio in capo al ricorrente integralmente soccombente. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte controricorrente, che liquida in € 2.300,00, oltre alle spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare in capo al ricorrente l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma, in data 5 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l #
Sentenza Cassazione n. 18352/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris