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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29314/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con il provvedimento in esame il Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della Prima Sezione Penale della Cessazione (sentenza n. 43507 del 2023), ha rideterminato la pena inflitta in continuazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 900 di multa, in me/ius rispetto alla precedente misura complessiva della pena disposta nel provvedimento annullato in anni 3, mesi 1 di reclusione ed euro 1032 di multa e ovviando al vizio rilevato dalla sentenza rescindente, con una motivazione che ha affrontato specificamente la misura degli aumenti disposti per ciascun titolo di reato computato nella continuazione criminosa.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro la citata ordinanza, emessa a seguito di annullamento con rinvio, proponendo un unico motivo, con cui ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per assenza di congrua esplicitazione delle ragioni dei singoli aumenti per i reati-satellite, illogicamente conteggiati nella stessa entità pur in presenza della differente gravità dei fatti avvinti in continuazione.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.La giurisprudenza di legittimità, come del resto richiamato nella sentenza rescindente, ha da tempo indicato le linee guida per corrispondere agli obblighi motivazionali in tema di computo della pena nel reato continuato, approdando ad un risultato condiviso con la sentenza delle Sezioni Unite, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Ry. 282269, che ha chiarito come, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.

Con la precisazione, che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. 2.Ebbene, concentrando l'attenzione sull'ultimo inciso del richiamo così illustrato, osserva il collegio che il giudice di rinvio - oltre ad attenersi al principio di diritto che gli ha imposto di ricalcolare i singoli incrementi per le fattispecie-satellite nel rispetto del divieto della reformatio in peius (sez.

U n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, Rv. 2687:35) - li ha individuati, partitamente, in misura estremamente contenuta e del tutto prossima ai minimi di legge, pervenendo al risultato finale di significativo favore per il condannato.

Né è possibile ancorare, per di più genericamente, la lacuna della motivazione alla sanzione eclittale in astratto prevista della norma incriminatrice per i singoli reati o ai distinti dettagli della condotta divisata nell'uno o nell'altro provvedimento giurisdizionale di cognizione, rimanendo riservata alla discrezionalità del giudice dell'esecuzione, nel rispetto degli artt. 132 e 133 cod. pen., la scelta di quantificazione del trattamento sanzionatorio e degli aumenti per le figure satellite, tanto più ove questi ultimi siano conteggiati in misura profondamente esigua.

Nel caso in scrutinio, del resto, il giudice del rinvio ha complessivamente dato conto delle opzioni effettuate avuto riguardo "alla gravità del fatto, desunta dalle modalità dell'azione, della capacità a delinquere del condannato e del danno arrecato" ed ha, di conseguenza, operato gli aumenti per i reati- satellite sulla pena- base prevista per il reato più grave. 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in esame il Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della Prima Sezione Penale della Cessazione (sentenza n. 43507 del 2023), ha rideterminato la pena inflitta in continuazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 900 di multa, in me/ius rispetto alla precedente misura complessiva della pena disposta nel provvedimento annullato in anni 3, mesi 1 di reclusione ed euro 1032 di multa e ovviando al vizio rilevato dalla sentenza rescindente, con una motivazione che ha affrontato specificamente la misura degli aumenti disposti per ciascun titolo di reato computato nella continuazione criminosa. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro la citata ordinanza, emessa a seguito di annullamento con rinvio, proponendo un unico motivo, con cui ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per assenza di congrua esplicitazione delle ragioni dei singoli aumenti per i reati-satellite, illogicamente conteggiati nella stessa entità pur in presenza della differente gravità dei fatti avvinti in continuazione. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.La giurisprudenza di legittimità, come del resto richiamato nella sentenza rescindente, ha da tempo indicato le linee guida per corrispondere agli obblighi motivazionali in tema di computo della pena nel reato continuato, approdando ad un risultato condiviso con la sentenza delle Sezioni Unite, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Ry. 282269, che ha chiarito come, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Con la precisazione, che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. 2.Ebbene, concentrando l'attenzione sull'ultimo inciso del richiamo così illustrato, osserva il collegio che il giudice di rinvio - oltre ad attenersi al principio di diritto che gli ha imposto di ricalcolare i singoli incrementi per le fattispecie-satellite nel rispetto del divieto della reformatio in peius (sez. U n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, Rv. 2687:35) - li ha individuati, partitamente, in misura estremamente contenuta e del tutto prossima ai minimi di legge, pervenendo al risultato finale di significativo favore per il condannato. Né è possibile ancorare, per di più genericamente, la lacuna della motivazione alla sanzione eclittale in astratto prevista della norma incriminatrice per i singoli reati o ai distinti dettagli della condotta divisata nell'uno o nell'altro provvedimento giurisdizionale di cognizione, rimanendo riservata alla discrezionalità del giudice dell'esecuzione, nel rispetto degli artt. 132 e 133 cod. pen., la scelta di quantificazione del trattamento sanzionatorio e degli aumenti per le figure satellite, tanto più ove questi ultimi siano conteggiati in misura profondamente esigua. Nel caso in scrutinio, del resto, il giudice del rinvio ha complessivamente dato conto delle opzioni effettuate avuto riguardo "alla gravità del fatto, desunta dalle modalità dell'azione, della capacità a delinquere del condannato e del danno arrecato" ed ha, di conseguenza, operato gli aumenti per i reati- satellite sulla pena- base prevista per il reato più grave. 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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