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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36759/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; nz3 Ritenuto in fatto e considerato in diritto - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Cassino, con cui era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 497-bis, 477 e 482, cod. pen., e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 497-bis, secondo comma, cod. pen. - è manifestamente infondato atteso che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; è, inoltre, manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza della legittimità.

Invero, come correttamente evidenziato dal giudice di merito, integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303); - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e della sospensione condizionale della pena -è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; lo stesso dicasi in relazione alla sospensione condizionale della pena, rispetto alla quale è stato espresso un giudizio di prognosi sfavorevole, tipico del giudizio di merito, la cui rivalutazione non è consentita in sede di legittimità in assenza di vizi logici o giuridici della motivazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; nz3 Ritenuto in fatto e considerato in diritto - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Cassino, con cui era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 497-bis, 477 e 482, cod. pen., e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 497-bis, secondo comma, cod. pen. - è manifestamente infondato atteso che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; è, inoltre, manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza della legittimità. Invero, come correttamente evidenziato dal giudice di merito, integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303); - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e della sospensione condizionale della pena -è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; lo stesso dicasi in relazione alla sospensione condizionale della pena, rispetto alla quale è stato espresso un giudizio di prognosi sfavorevole, tipico del giudizio di merito, la cui rivalutazione non è consentita in sede di legittimità in assenza di vizi logici o giuridici della motivazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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