CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28562/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ENTENZA sul ricorso iscritto al numero 1355del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40S62 I548F) CARUSO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61R62 C351X) CARUSO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59T14 C351G) rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57H29 C351G) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata nel presente giudizio da [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura allegata all’atto di co- stituzione di nuovo difensore, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76E16 E958Z) -controricorrente- E AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore Ric. n. 1355/2022– S ez. 3 - U d. 19 settembre 20 23 – Sentenza – Pagina 2 di 11 rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -resistente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (P.I.: 09339391006), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:SOCIETA]. già [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 00348170101), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA]’ ACQUISIZIONE E [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I.: 00751270141), in persona del lega- le rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (P.I.: 00833920150), in persona del legale rappresentante pro tempore COLOMBO Adele (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61M56 C351F) VENTIMIGLIA Andrea (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60P04 M139H) PATANE’ Patrizia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60H66 C351B) VENTURA Placido (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47A31 C351Q) VENTURA Francesco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50P14 C351A) VENTURA Carmelo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53B20 C351X) PISTORIO Vincenzo (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Catania n. 2914/2021, pubblicatain data 28 giugno 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 19 settembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha co ncluso per l’accoglimento del ricorso; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la società controricorrente. Fatti di causa Ric. n. 1355/2022– S ez. 3 - U d. 19 settembre 20 23 – Sentenza – Pagina 3 di 11 Nel corso di una procedura esecutiva per espropriazione im- mobiliare, accertato che il notaio delegato alla vendita Gaeta- no Caruso aveva personalmente incassato il prezzo di aggiudi- cazione di un immobile pignorato, per € 93.500,00, ometten- do di versarlo su libretto intestato alla procedura stessa, il giudice dell’esecuzione (a distanza di diversi anni dai fatti), ha ordinato agli eredi del notaio, frattanto deceduto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], di pagare l’importo in questione, maggiorato degli interessi, per com- plessivi € 113.940,62, “mediante apertura di un libretto di de- posito bancario intestato alla procedura e vincolato all’ordine del G.E.”. [OSCURATO:PERSONA] ed i Caruso hanno proposto opposizione agli atti esecutivi avverso tale provvedimento, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. Il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile l’opposizione, per difetto di interesse degli opponenti. RicorronoDomenica Tropea, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]- pe Caruso, sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., rappre- sentata da doValue S.p.A.. L’Agenzia delle Entrate –Riscossione ha depositato atto di co- stituzione in vista dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art.378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione o falsa applicazione di norme di diritto; art. 360 n.3 c.p.c.in re- Ric. n. 1355/2022– S ez. 3 - U d. 19 settembre 20 23 – Sentenza – Pagina 4 di 11 lazione agli artt. 37, 100, 158, 161, 183, 484, 617,618 c.p.c.». I ricorrenti sostengono che , nonostante il tribunale abbia espressamente affermato che il provvedimento impugnato, contenente un ordine di pagamento diretto nei loro confronti, terzi estraneial processo esecutivo in corso, non poteva affat- to essere emesso dal giudice dell’esecuzione, ed era anzi addi- rittura un atto “abnorme”, lo avrebbe erroneamente ritenuto non “opponibile”, dichiarando inammissibile la loro opposizio- ne agli atti esecutivi. Contestano altresì le considerazioni contenute nella sentenza impugnata in relazione alla inammissibilità dei motivi di oppo- sizione che non erano stati dedotti già con il ricorso originario rivolto al giudice dell’esecuzione, ma avanzati solo con l’atto introduttivo del giudizio di merito a cognizione piena. Con il secondo motivosi denunzia « Nullità della sentenza ; art. 360 n.4 c.p.c.in relazione agli artt. 112, 132 c.II° n.4 c.p.c. e 111 Cost.». I ricorrenti deduc ono che la sentenza impugnata sarebbe in- sanabilmente contraddittoria sul piano logico, in quanto in es- sa il tribunale ha dapprima affermato che l’atto esecutivo “ab- norme” sarebbe suscettibile di essere impugnato con l’opposizione agli atti esecutivi, per poi negare l’opponibilità dell’atto in concreto impugnato, pure espressamente qualifica- to dallo stesso tribunale proprio come “atto abnorme”, assu- mendone erroneamente il difetto di potenzialità lesiva. I due motivi del ricorso sono logicamente e giuridicamente connessi e, come tali, esaminabili congiuntamente. Essi sono parzialmente fondati, nei limiti che saranno precisa- ti. 1.1 È opportuna una premessa sullo svolgimento della vicen- da che ha dato luogo al presente giudizio. Ric. n. 1355/2022– S ez. 3 - U d. 19 settembre 20 23 – Sentenza – Pagina 5 di 11 Nel corso di un procedimento di espropriazione forzata immo- biliare, il notaio [OSCURATO:PERSONA], delegato alla vendita degli immobili pignorati, ha versa to su un suo conto bancario per- sonale il ricavato della vendita stessa ; dopo essere stato so- stituito nella sua funzione di ausiliario del giudice dell’esecuzione, ha ottenuto un decreto ingiuntivo (diven uto definitivo a seguito del rigetto dell’opposizione) per il paga- mento del suo compenso e,successivamente, è deceduto . Non avendo il nuovo professionista delegato rinvenuto nelle disponibilità della procedura il denaro incassatodal notaio Ca- ruso da destinare alla distribuzione, il giudice dell’esecuzione – dopo alcuni anni dai fatti – ha emesso un provvedimento con il quale ha ordinatoagli eredi del suddetto notaio (sogget- ti terzi,estranei alla procedura esecutiva ), in solido, di versare l’importo sottratto dal loro dante causa, maggiorato degli inte- ressi legali (per un importo complessiv o superiore ad € 100.000,00). Gli eredi del notaio hanno proposto, avverso tale atto , una opposizione agli atti esecutivi,ai sensi dell’art. 617 c.p.c., con la quale– pur senza espressamente e specificamente mettere in dubbio il potere astratto del giudice dell’esecuzione di emettere un siffatto ordine di pagamento nei loro confronti – hanno contesta to , in concreto, l’effettiva sussistenza dell’obbligazione e, segnatamente, hanno sostenuto che , in relazione alla stessa, era maturata la prescrizione e , comun- que,che il pagamento non poteva essere ordinato in solido a tutti gli eredi, trattandosi di obbligazione parziaria, proprio in quanto ereditaria. Solo nell’instaurare il giudizio di meritodell’opposizione, dopo lo svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione, hanno poi avanzato ulteriori contestazioni, in buona parte, comunque, anch’esse attinenti all’esistenza della loro obbligazionerestitutoria (in particolare, hanno sostenuto Ric. n. 1355/2022– S ez. 3 - U d. 19 settembre 20 23 – Sentenza – Pagina 6 di 11 che sull’inesistenza dell’obbligazione restitutoria si sarebbe formato un giudicato esterno, avendo il notaio delegato chie- sto ed ottenuto un decreto ingiuntivo, divenuto definitivo per rigetto dell’opposizione, in relazione al pagamento delle sue spettanze professionali, il che, a loro dire, implicherebbe l’inesistenza di una sua possibile responsabilità professionale); hanno sostenuto, altresì, che sulla responsabilità dell’ausiliario di giustizia sussisterebbe la giurisdizione della Corte dei Conti. 1.2 L’opposizione è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse. Il tribunale, dopo una lunga premessa sui caratteri generali dell’opposizione agli atti esecutivi, ha, in primo luogo, affer- matoche non potevano ritenersi ammissibili i motivi di oppo- sizione non avanzaticon l’originario ricorso introduttivo rivolto al giudice dell’esecuzione ma solo, per la prima volta, con l’atto introduttivo della fase di merito a cognizione piena. Ha, quindi,conclu so che l’atto del giudice dell’esecuzione im- pugnato era da considerarsi, in effetti , “abnorme”, dal mo- mento che detto giudice non ha il potere di emettere condan- ne nei confronti di terzi estranei al processo esecutivo, ma non erasuscettibile di opposizione agli atti esecutivi per difet- to di interesse, in quanto, proprio perché “abnorme”, esso era da ritenersi in sostanza di per sé privo di qualsiasi effetto e , quindi,“non lesivo” dell’interesse degli opponenti . 1.3 Gli opponenti censurano la decisione, sostenendo che , come del resto affermato– contraddittoriamente – dal lo stes- so tribunale nella prima parte dellamotivazione della sentenza impugnata,anche l’atto “abnorme” è suscettibile di opposizio- ne agli atti esecutivi, se lesivo: dunque, sussisteva senz’altro il loro interesse ad agire con tale opposizione, onde ottenere la revoca del provvedimento del giudice dell’esecuzione che, ingiungendo loro,espressamente, di versare la somma di da- naro in contestazione, non poteva che ritenersi tale. Ric. n. 1355/2022– S ez. 3 - U d. 19 settembre 20 23 – Sentenza – Pagina 7 di 11 Il ricorso è fondato, nei limiti che saranno esposti. 1.4 Non vi è dubbio che giudice dell’esecuzione , in coerenza con i caratteri della funzione della giurisdizione esecutiva,non disponga, in linea generale, di poteri di cognizione (ad ecce- zione dei casi in cui, entro determinati limiti e a determinati effetti, tali poteri gli siano espressamente attribuiti dalla leg- ge). Tanto meno, dispone del potere di emettere statuizioni di condanna, essendo ad esso attribuiti esclusivamente i poteri connessi con lo svolgimento del processo esecutivo ed espres- samente previsti dalla legge.Esula, dunque, con tutta eviden- za, dalle sue att ribuzioni l’accertamento delle situazioni sog- gettive nei rapporti con soggetti estranei alla procedura ese- cutivae, soprattutto, l’emissione di provvedimenti di condan- na degli stessi al pagamento di somme di danaro. Di conseguenza, non vi è dubbio che il provvedimentoemesso dal giudice dell’esecuzione contenente un ordine di pagamento nei confronti di terzi estranei alla procedura sia manifesta- mente illegittimo. D’altra parte, è altrettanto innegabile che un provvedimento giudiziario che ordina a determinati soggetti il pagamento di una somma di danaro sia di per sé lesivo degli interessi dei destinatari dell’ordine stesso che lo ritengano illegittimo e, quindi,qualora si tratti di un provvedimento emesso dal giudi- ce dell’esecuzione nell’esercizio delle sue funzioni (sia pure evidentemente esorbitando dalle stesse), che questi ultimi abbiano certamente l’ interesse , anche concreto, a proporre l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., per ottenere il suo annullamento. Sotto questo aspetto, deve ritenersi manifestamente fondata la censura con la quale vienecontestata la decisione impugna- ta, nella parte in cui ha escluso l’ammissibilità dell’opposizione, per difetto di interessedegli opponenti. Ric. n. 1355/2022– S ez. 3 - U d. 19 settembre 20 23 – Sentenza – Pagina 8 di 11 È, del resto, altresì fondata anche la censura di insanabile contraddittorietà logica della motivazione della sentenza im- pugnata, perché in essa, da una parte, si afferma che l’atto “abnorme” sarebbe sempre suscettibile di opposizione agli atti esecutivi e che il provvedimento del giudice dell’esecuzione nella specie opposto è da ritenere effettivamente “ abnorme ”, mentre, dall’altra parte, si statuisce, in palese contraddizione con tali premesse, che l’opposizione in concreto proposta sa- rebbe inammissibile per difetto di interesse. Il ricorso deve essere quindi certamente accolto, in quanto l’opposizione avanzata dai ricorrenti è da ritenersi ammissibi- le,quanto meno sotto il profilo della sussistenza del loro inte- resse ad agire, con conseguente cassazione della decisione impugnatacon rinvio, affinché detta opposizione sia decisa nel merito. 1.5È opportuno precisare che , ferma restando la fondatezza dei profili del ricorso sin qui esaminati, le ulteriori censure avanzate dai ricorrenti risultano manifestamente infondate. 1.5.1In particolare, nella parte in cui afferma che non posso- no essere avanzati ulteriori motivi di opposizione per la prima volta con l’atto introduttivo della fase di merito a cognizione piena,la sentenza impugnata risulta pienamente conforme, in diritto, alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (cfr., per tutte: Cass., Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 – 01 ; Cass., Sez. U , Sentenza n. 28387del 14/12/2020, Rv. 659870 – 01, in motivazione ; Sez. 3, Sentenza n. 18761del 07/08/2013 , Rv. 627504 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16541del 28/07/2011 , Rv. 618875 – 01 ; suc- cessivamente, conf.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022, Rv. 664260 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022, Rv. 664455 – 01; da ultima; Cass., Sez. 3 , Ordinanzan. 22126 del 24/07/2023, in motivazione) , mentre risultano, di contro, manifestamente infondate le contrarie af- Ric. n. 1355/2022– S ez. 3 - U d. 19 settembre 20 23 – Sentenza – Pagina 9 di 11 fermazioni dei ricorrenti, secondo cuisarebbe, invece, sempre possibile introdurre nuovi motivi di opposizione con l’atto in- troduttivo della fase di merito a cognizione piena. Altrettanto infondati sono gli assunti dei ricorrenti secondo cui sarebbe sempre rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado, dal giudice dell’opposizione agli atti esecutivi, la nullità dell’atto esecutivo oggetto di opposizione anche per ragioni diverseda quelle dedotte con l’opposizione , quanto meno lad- dove si tratti di un vizio così grave da essere qualificabile co- me “abnormità”. Se un atto del giudice dell’esecuzione è illegittimo, esso può essere sempre impugnato con l’opposizione agli atti esecutivi, purché non si tratti di atto meramente preparatorio ma di atto direttamente lesivo degli interessi degli opponenti (sui carat- teri dell’atto esecutivo opponibile, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14282 del 05/05/2022, Rv. 664846 – 01 ) e anzi, di regola, esso deve essere impugnatoentro il term ine perentorio previ- sto dall’art 617 c.p.c., perché, in mancanza , si determina la sua sanatoria. Ed anche laddove si tratti di vizi per i quali non sia configurabile la sanatoria a seguito di mancata opposizione nei termini di legge (come in effetti avviene, secondo la stessa giurisprudenza di questa Corte , in determinati casi di nullità insanabili: cfr. Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 144 49 del 15/07/2016, Rv. 640526 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 35878 del 06/12/2022, Rv. 666303 -01), ciò non toglie che, se l’atto sia effettivamente oggetto di opposizione agli atti esecutivi, quest’ultima sia disciplinata dalle regole ordinarie. Potrà, in determinati casi, anche ritenersi che determinati e specifici effetti dell’atto insanabilmente nullo non si producano in nessun casoe, pertanto, tali effetti potranno eventualmente essere contestati anche in altra sede. Potrà, inoltre, lo stesso giudice dell’esecuzione sempre revocare, in ogni tempo, di sua Ric. n. 1355/2022– S ez. 3 - U d. 19 settembre 20 23 – Sentenza – Pagina 10 di 11 iniziativa, l’atto illegittimamente emesso, se affetto da insana- bile nullità. Ma, come già affermato da questa Corte, specificamente per l’applicabilità del termine perentorio di cui all’art. 617 c.p.c. (cfr. le decisioni n. 14449 del 2016 e n. 35878 del 2022 , da ultimo richiamate), ciò non significa che, laddove sia proposta l’opposizione agli atti esecutivi in relazione ad atti viziati da nullità insanabile, questa debba essere assoggettata ad un re- gime diverso da quello ordinario. Di conseguenza, la decisione impugnata deve ritenersi con- forme a diritto nella parte in cui ha ritenuto inammissibili e come tali non esaminabili, né rilevabili di ufficiodal giudice del merito, i motivi di opposizione avanzati dai ricorrenti solo con l’atto introduttivo della fase a cognizione piena del giudizio oppositivo. 1.5.2La decisione impugnata va, altresì, esente da cen sure nella parte in cui in essa si rileva che, nella specie, con il ri- corso originario, gli unici motivi di opposizione avanzati dagli opponenti erano relativi alla prescrizione ed alla parziarietà dell’obbligazione contestata (come si evince, del resto, dall’esame diretto dell’atto di opposizione originario, in atti). 1.6In definitiva, il ricorso è da ritenersi fondato, nei limiti fin qui chiariti, sulla base del principio di diritto per cui qualsiasi atto emesso dal giudice dell’esecuzione che si sostenga illegit- timo (purché immediatamente lesivo e non meramente prepa- ratorio) è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi da par- te di chi abbia interesse a ottenerne l’annullamento e,in ogni caso,dai destinatari dell’atto stesso, a prescindere dalla “gra- vità” del vizio dedotto, con la precisazione, peraltro, che l’opposizione agli atti esecutivi segue in tal caso il suo ordina- rio regime (con termine perentorio per la proposizione e og- getto limitato ai motivi di opposizione effettivamente dedotti con il ricorso al giudice dell’esecuzione depositato entro quel Ric. n. 1355/2022– S ez. 3 - U d. 19 settembre 20 23 – Sentenza – Pagina 11 di 11 termine) e non è,pertanto , possibile che essa sia accolta per ragioni diverse da quelle poste a base del ricorso originario o introdotte solocon la fase di merito a cognizione piena; e con l’ulteriore precisazione che, nel caso di nullità radicali, tali da impedire comunque la sanatoria dell’atto illegittimo per la sua mancata opposizione e tali da impedire allo stesso di produrre determinati effetti, saranno sempre possibili sia ulteriori con- testazioni di tali pretesi effetti nelle sedi opportune, sia la re- voca di ufficio in ogni tempo dell’atto illegittimo da parte del giudice dell’esecuzione, ma senza alcuna alterazione dell’ordinario regime dell’eventuale opposizione agli atti ese- cutivi in concreto proposta. Ne consegue, ai fini del presente giudizio, che la sentenza im- pugnata deve essere cassata con rinvio affinché, in sede di rinvio, siano decisi nel merito i motivi di opposizione tempe- stivamente avanzati con il ricorso originario rivolto al giudice dell’esecuzione. 3.Il ricorso è accolto, nei limiti di cui in motivazione, e la sen- tenza impugnata è cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio al Tribunale di Catania, in persona di diverso magi- strato, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso nei limiti di cui in