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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 03943/2026

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[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a NAPOLI avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino, che ha rigettato l’istanza di riabilitazione avanzata ai sensi dell’art. 70 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Con un unico motivo il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge e la nullità dell’ordinanza impugnata, in quanto la Corte di appello ha rigettato l’istanza valorizzando due contravvenzioni e una violazione amministrativa relativa al regime emergenziale COVID.

Secondo il ricorrente, “diversa sarebbe stata l’ipotesi di contestazioni -anche solo pendenti- per condotte delittuose od ancora per violazioni delle prescrizioni connesse al decreto applicativo quali quello di non frequentare pregiudicati, assentarsi in orario notturno dal domicilio, ecc.”. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, deve essere esaminata d'ufficio la questione relativa al rimedio esperibile avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di riabilitazione presentata dall'interessato una volta decorso il termine di legge (a seconda dei casi, di tre o di cinque anni) dalla cessazione della misura di prevenzione personale.

L'istituto è disciplinato dall'art. 70 decreto legislativo n. 159 del 2011, da un punto di vista procedurale, stabilisce che la competenza spetta alla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che ha disposto l'applicazione della misura, rinviando, per il resto, alle disposizioni del codice di procedura penale relative alla riabilitazione, in quanto compatibili (art. 70, comma 3, decreto legislativo n. 159 del 2011).

E’ stato dunque osservato (Sez. 7, n. 700 del 12/09/2019, dep. 2020, Russo, Rv. 277579) che tra le norme che disciplinano la riabilitazione nel codice di procedura penale si rinviene l'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., secondo il quale il giudice competente nella materia relativa all'istanza di riabilitazione, procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il quale -a sua volta- stabilisce che, contro l'ordinanza che decide sull’istanza, il pubblico ministero, l'interessato e il difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice.

Sul presupposto dell’esito positivo della valutazione di compatibilità tra tale norma e il procedimento in esame, non essendo emerse controindicazioni, nella pronuncia in disamina è stato rimarcato che, per effetto della estensibilità al procedimento in esame dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il rimedio esperibile è l'opposizione dinanzi allo stesso giudice (Cfr., in tema di procedimento di esecuzione, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 2655:38), tanto nel caso in cui, come nel procedimento di esecuzione, il provvedimento sia stato adottato de plano, quanto nel caso in cui, invece, sia stato irritualmente anticipato il contraddittorio.

Pertanto, va ribadito il seguente principio di diritto: «Il provvedimento con cui la corte di appello decide, de plano o all'esito di irrituale anticipazione del contraddittorio nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., sull'istanza di riabilitazione, all'esito di misura di prevenzione personale ex art.70 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è impugnabile mediante opposizione innanzi alla medesima corte» (Sez. 6, n. 25375 del 04/04/2023, Spinella, Rv. 284884 – 01; Sez. 7, n. 700 del 12/09/2019, dep. 2020, Russo, Rv. 277579 - 01).

Da quanto esposto discende che la doglianza dedotta con il ricorso non può essere esaminata in questa sede, in quanto ciò priverebbe l'interessato "della fase della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell'originario provvedimento che, a differenza del giudice di legittimità, ha cognizione piena della doglianza" (in tal senso, di nuovo, Sez. 7, n. 700 del 12/09/2019, dep. 2020, Russo, Rv. 277579, in motivazione).

Tuttavia, il ricorso non va dichiarato inammissibile, ma va qualificato come opposizione, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per l’ulteriore corso, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, siccome previsto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (cfr. da ultimo, Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Schirrer, Rv. 284403).

P.Q.M Qualificato il ricorso come opposizione dispone la trasmission

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a NAPOLI avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino, che ha rigettato l’istanza di riabilitazione avanzata ai sensi dell’art. 70 del decreto legislativo n. 159 del 2011. Con un unico motivo il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge e la nullità dell’ordinanza impugnata, in quanto la Corte di appello ha rigettato l’istanza valorizzando due contravvenzioni e una violazione amministrativa relativa al regime emergenziale COVID. Secondo il ricorrente, “diversa sarebbe stata l’ipotesi di contestazioni -anche solo pendenti- per condotte delittuose od ancora per violazioni delle prescrizioni connesse al decreto applicativo quali quello di non frequentare pregiudicati, assentarsi in orario notturno dal domicilio, ecc.”. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, deve essere esaminata d'ufficio la questione relativa al rimedio esperibile avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di riabilitazione presentata dall'interessato una volta decorso il termine di legge (a seconda dei casi, di tre o di cinque anni) dalla cessazione della misura di prevenzione personale. L'istituto è disciplinato dall'art. 70 decreto legislativo n. 159 del 2011, da un punto di vista procedurale, stabilisce che la competenza spetta alla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che ha disposto l'applicazione della misura, rinviando, per il resto, alle disposizioni del codice di procedura penale relative alla riabilitazione, in quanto compatibili (art. 70, comma 3, decreto legislativo n. 159 del 2011). E’ stato dunque osservato (Sez. 7, n. 700 del 12/09/2019, dep. 2020, Russo, Rv. 277579) che tra le norme che disciplinano la riabilitazione nel codice di procedura penale si rinviene l'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., secondo il quale il giudice competente nella materia relativa all'istanza di riabilitazione, procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il quale -a sua volta- stabilisce che, contro l'ordinanza che decide sull’istanza, il pubblico ministero, l'interessato e il difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice. Sul presupposto dell’esito positivo della valutazione di compatibilità tra tale norma e il procedimento in esame, non essendo emerse controindicazioni, nella pronuncia in disamina è stato rimarcato che, per effetto della estensibilità al procedimento in esame dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il rimedio esperibile è l'opposizione dinanzi allo stesso giudice (Cfr., in tema di procedimento di esecuzione, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 2655:38), tanto nel caso in cui, come nel procedimento di esecuzione, il provvedimento sia stato adottato de plano, quanto nel caso in cui, invece, sia stato irritualmente anticipato il contraddittorio. Pertanto, va ribadito il seguente principio di diritto: «Il provvedimento con cui la corte di appello decide, de plano o all'esito di irrituale anticipazione del contraddittorio nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., sull'istanza di riabilitazione, all'esito di misura di prevenzione personale ex art.70 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è impugnabile mediante opposizione innanzi alla medesima corte» (Sez. 6, n. 25375 del 04/04/2023, Spinella, Rv. 284884 – 01; Sez. 7, n. 700 del 12/09/2019, dep. 2020, Russo, Rv. 277579 - 01). Da quanto esposto discende che la doglianza dedotta con il ricorso non può essere esaminata in questa sede, in quanto ciò priverebbe l'interessato "della fase della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell'originario provvedimento che, a differenza del giudice di legittimità, ha cognizione piena della doglianza" (in tal senso, di nuovo, Sez. 7, n. 700 del 12/09/2019, dep. 2020, Russo, Rv. 277579, in motivazione). Tuttavia, il ricorso non va dichiarato inammissibile, ma va qualificato come opposizione, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per l’ulteriore corso, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, siccome previsto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (cfr. da ultimo, Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Schirrer, Rv. 284403). P.Q.M Qualificato il ricorso come opposizione dispone la trasmission
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