CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26337/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 ottobre 2022 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città il 26 settembre 2022 con la quale è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per plurimi reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato, il secondo, fra l'altro, dall'art. 416bis.1 cod. pen. Il Tribunale ha richiamato gli esiti di precedenti indagini di polizia giudiziaria dai quali è emersa l'esistenza di una cosca di 'ndrangheta operante a Mesoraca, facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. Nell'ambito dell'attività del gruppo mafioso rientrava anche il traffico di sostanze stupefacenti oggetto della contestazione di cui al capo 20) relativa ad un sodalizio (attivo dal 2016) rispetto al quale sono stati ritenuti acquisiti gravi indizi relativi alla partecipazione di Piperno, quale coadiutore dei fratelli Salvatore e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di spaccio di stupefacente del quale predisponeva le dosi che provvedeva a smerciare al dettaglio. Oltre che in relazione al reato associativo, sono stati ritenuti acquisiti elementi indiziari anche per numerosi episodi di detenzione a fine di spaccio e cessione di sostanza stupefacente avvenuti dal 23 febbraio al 21 aprile 2017. L'esistenza dell'organizzazione è stata desunta da più elementi indiziari: le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, i contatti stabili tra i diversi soggetti indagati, l'esistenza di un rapporto gerarchico e la suddivisione di ruoli tra i sodali, il numero elevato dei reati fine accertati, la disponibilità dei luoghi per la conservazione e l'occultamento della sostanza stupefacente, la capacità del gruppo di affrontare i momenti di fibrillazione e di alimentare i flussi di droga sul mercato, l'esistenza di un canale estero per l'approvvigionamento e di un collegamento con la cosca mafiosa di Mesoraca. Nel ricostruire il ruolo di partecipe di Piperno, con i compiti sopra descritti, il Tribunale ha valorizzato il numero elevato degli episodi di detenzione a fine di spaccio nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2017, i contatti stabili con gli spacciatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (elemento incompatibile con un'attività di spaccio occasionale), i rapporti con [OSCURATO:PERSONA], anch'egli spacciatore all'ingrosso di stupefacenti. A titolo esemplificativo della partecipazione di Piperno al sodalizio, il Tribunale ha valorizzato il dato captativo relativo ai reati fine di cui al capo 39), proprio a dimostrazione della stabilità dei rapporti con il predetto Serrao, nonché con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La conversazione riportata alle pagg. 8 e 9 dell'ordinanza è stata ritenuta riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori circa il trasporto della sostanza stupefacente da Mesoraca verso la Lombardia, la Svizzera e la Germania. I giudici di merito hanno, inoltre, illustrato gli indizi riferiti al reato di cui al capo 40) della rubrica (contestato a Piperno in concorso con Salvatore e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Le intercettazioni ampiamente riportate e trascritte alle pagg. 10, 11 e 12 dell'ordinanza sono state ritenute indicative, ancora una volta, dello stabile inserimento di Piperno nella compagine associativa, avendo egli concorso alla suddivisione in dosi della sostanza stupefacente che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto dal fratello Francesco in accordo con gli altri indagati. In ordine alle esigenze cautelari, è stato ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione in ragione del numero di reati contestati e delle modalità con le quali sono stati commessi, oltre che per effetto della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. E' stata affermata la «spiccata pericolosità sociale dell'indagato» e ritenuta l'inidoneità a garantire le esigenze cautelari della misura gradata degli arresti donniciliari, anche con l'ausilio del braccialetto elettronico. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con il ministero dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza della partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico. Nell'analizzare i rapporti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale avrebbe omesso di considerare che gli episodi contestati e accertati nel limitato periodo febbraio - aprile 2017 erano funzionali a finanziare il consumo personale dello stupefacente in un contesto privo degli elementi caratterizzanti l'associazione dedita al narcotraffico. Il Tribunale non avrebbe considerato l'esiguità dei quantitativi di sostanza di volta in volta acquistati e, quindi, chiaramente funzionali all'approvvigionamento per scopo personale, oltre al dato temporale che ha visto il coinvolgimento dell'indagato in un periodo ristretto. Da alcun elemento, inoltre, potrebbe desumersi la consapevolezza dell'indagato di supportare un'associazione, né la conoscenza della stessa esistenza del sodalizio. Ne sarebbe derivata, secondo il ricorrente, un'ordinanza caratterizzata da congetture e ipotesi, oltre che priva di riferimenti effettivi ad elementi decisivi quali la ripartizione degli utili e l'esistenza di un rischio comune nella gestione dell'attività illecita. 2.2. Con il secondo motivo ha eccepito la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari. Circoscritta l'operatività della presunzione alla scelta della misura da applicare, ha evidenziato come te esigenze cautelari devono, pur sempre, essere individuate senza ricorrere a meccanismi di semplificazione probatoria. Nel caso di specie, i reati sono stati commessi da soggetto incensurato in un limitato periodo di tempo, ossia da febbraio ad aprile del 2017, il che avrebbe imposto al Tribunale di valutare con maggiore rigore l'esistenza delle predette esigenze senza limitarsi al generico riferimento al «pericolo di reiterazione delle medesime condotte criminose» e alla «spiccata pericolosità sociale dell'indagato». Il ricorrente ha contestato anche l'esistenza dell'attualità di un pericolo di reiterazione, proprio in ragione del fatto che i reati sono stati commessi in un arco di tempo ristretto. A tale proposito, ha segnalato come le indagini si siano protratte sino al 2018 inoltrato, senza che a carico dell'indagato, dopo il mese di aprile 2017, siano stati acquisiti elementi di alcun genere. 3. Il difensore del ricorrente ha formulato tempestiva istanza di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al profilo delle esigenze cautelari, per come di seguito illustrato. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto formulato sollecitando a questa Corte una rinnovata valutazione di merito del compendio indiziario. Il complesso motivo di impugnazione, pur essendo promiscuamente articolato attraverso la censura della violazione di legge e del vizio di motivazione, si sostanzia nella diffusa illustrazione del contenuto di elementi indiziari (quali alcune intercettazioni e i quantitativi esigui di sostanza stupefacente) e rispetto a questi viene sollecitata una interpretazione alternativa a quella fatta propria dai giudici di merito. Deve essere ricordato che risale a Sez. U, n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 l'insegnamento secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie». L'arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità che, da ultimo, lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 e Sez. 1, n. 30416 del 25/09/2020, in motivazione. Peraltro, occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213 e molte altre conformi precedenti). Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». 3. Nel caso di specie, oltre a quanto già esposto in narrativa, si evidenza che il Tribunale ha illustrato, con sufficiente precisione e con motivazione priva di vizi manifesti, gli elementi dai quali desumere l'esistenza del sodalizio dedito al narcotraffico illustrandoli ampiamente alle pagg. 5 e 6 dell'ordinanza, con particolare riferimento alla divisione dei ruoli, alla disponibilità di una adeguata logistica, funzionale al perseguimento degli scopi associativi, in uno con l'esistenza di una rete estera di commercializzazione dello stupefacente. E' stato, altresì, individuato un preciso collegamento con la cosca mafiosa operante in territorio di Mesoraca. In ordine al ruolo assunto da Piperno sono stati valorizzati i dati intercettativi sopra citati. Sugli stessi, il ricorrente non ha svolto alcun rilievo specifico e puntuale essendosi, piuttosto, soffermato su intercettazioni del 6 ottobre 2017 e del 20 aprile 2017 neppure menzionate nell'ordinanza impugnata. Alla luce di quanto esposto, discende l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 4. E' fondato, invece, il motivo di ricorso relativo alle esigenze cautelari. A seguito della contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. opera, per il reato associativo, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura cautelare inframuraria. E' noto come il panorama della giurisprudenza di questa Corte offra opzioni interpretative diverse in ordine alla rilevanza del decorso del tempo sulla persistenza della presunzione. Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280983 e Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861 hanno affermato che, in tema di misure cautelari per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce la stessa norma. Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 e Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004 hanno invece espresso il principio per cui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art.274 cod. proc. pen., per cui detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo.La fattispecie riguarda una vicenda associativa contestata come sviluppatasi dal 2016 con indagini concluse incontestatamente nel 2018 e reati fine concentrati nel periodo febbraio - aprile 2017. Dopo tale ultimo momento (si tratta del reato di cui al capo 40) della rubrica) non sono stati contestati altri reati di detenzione a fine di spaccio. Il dato non risulta, in alcun modo, preso in considerazione al fine di verificare la permanenza dei contatti dell'indagato con il contesto delinquenziale del quale è stato ritenuto partecipe (quanto meno a livello indiziario). Esso avrebbe dovuto formare oggetto di specifica valutazione tenuto conto del tempo in cui si è sviluppata, secondo gli indizi fin qui acquisiti, la condotta di detenzione a fine di spaccio (poco più di due mesi) e del tempo trascorso dall'ultimo degli episodi contestati. Tali circostanze avrebbero dovuto essere considerate e, laddove ritenute non ostative all'applicazione della misura cautelare, sia per il reato associativo che per i reati fine, motivatamente disattese. Al contrario, nel caso di specie, le esigenze cautelari sono state motivate con argomentazioni generiche. Infine, sotto il profilo della scelta della misura, con particolare riferimento alla possibilità di adottare gli arresti domiciliari rafforzati dal controllo elettronico in luogo della custodia cautelare carceraria, andava e, se del caso, andrà osservato il principio di diritto in base al quale, quando si tratti di applicare la custodia cautelare inframuraria, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, quando non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre (anche quando la presunzione esiste, ma è soltanto relativa) motivare sull'inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651). Pertanto, solo la totale inidoneità della custodia cautelare domestica rende superflua la motivazione comparativa fra le suindicate misure. Nel caso di specie, il Tribunale ha fornito una motivazione astrattamente riferibile a un numero indeterminato di posizioni, non avendo compiuto un esame specifico riferito a quella dell'indagato. 5. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, in relazione al profilo delle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, da estrinsecarsi in piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi U fin quite esposti. -l- Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tri