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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00758/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché la terza censura proposta dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA] replica profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito Und valutazione logica delle emergenze istruttorie che non merita critiche prospettabili in questa sede (si veda pag. 6, dal secondo capoverso quanto alla riferibilità soggettiva dell'aggravante ad entrambi gli imputati alla luce dello sviluppo logico ivi rassegnato); le altre censure del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e quelle proposte dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avente un oggetto comune e considerazioni critiche di fatto sovrapponibili, sono rnanlfestarnente infondate atteso che la motivazione spesa in sentenza in relazione al giudizio di equiv3ienza tra circostanze e alla misura della pena irrogata appare puntuale ( secondo e terzo capoverso della sentenza impugnata), coerente alle emergenze istruttorie destinate a disvelare dei contributi garantiti dall'agire dei due concorrenti e la ritenuta complessiva gravità del fatto, non risulta ultimente attinta dai rilievi critici addotti con il ricorso; -iievato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui ali'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali dea somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché la terza censura proposta dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA] replica profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito Und valutazione logica delle emergenze istruttorie che non merita critiche prospettabili in questa sede (si veda pag. 6, dal secondo capoverso quanto alla riferibilità soggettiva dell'aggravante ad entrambi gli imputati alla luce dello sviluppo logico ivi rassegnato); le altre censure del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e quelle proposte dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avente un oggetto comune e considerazioni critiche di fatto sovrapponibili, sono rnanlfestarnente infondate atteso che la motivazione spesa in sentenza in relazione al giudizio di equiv3ienza tra circostanze e alla misura della pena irrogata appare puntuale ( secondo e terzo capoverso della sentenza impugnata), coerente alle emergenze istruttorie destinate a disvelare dei contributi garantiti dall'agire dei due concorrenti e la ritenuta complessiva gravità del fatto, non risulta ultimente attinta dai rilievi critici addotti con il ricorso; -iievato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui ali'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali dea somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre