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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 luglio 2025

Cassazione n. 22161/2025

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8177 R.G.anno 2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentatae difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso quest’ultimo; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], nel cui controricorso è indicato, quale difensore, l’avvocatoGiuseppe Castelluzzo; controricorrente avverso la sentenza n. 93/2023 depositat a il 26 gennaio 2023 del la Corte di appello di Lecce.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2025dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez.

I–RG 8177/2023 camera di consiglio2.7.2025

1. ─ Con ricorso ex art. 702-bisc.p.c. [OSCURATO:PERSONA] convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; ha dedotto che i n data 25 novembre 2006 aveva acquistato , unitamente ai propri genitori,undici buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie «18 0» per un valore nominale complessivo di euro 55.000,00 ; ha rilevato, altresì, che il 18 aprile 2000 [OSCURATO:PERSONA] aveva opposto la prescrizionealla sua richiesta di rimborso.

Ha domandato accertar si il proprio diritto alla riscossione dell’importo di euro 55.000,00 , oltre interessi, e condannarsi la resistente al pagamento di tale somma; in via subordinata ha chiesto accertar si la responsabilità contrattuale di [OSCURATO:PERSONA] per violazione dei doveri di correttezza e buona fede e condannarsi la stessa al risarcimento dei danni.

Si è costituita in giudizio [OSCURATO:PERSONA] che ha domandato il rigetto delledomande attrici.

Il Tribunale ha rigettato queste ultime.

2. ─ In esito al giudizio di gravame cui hanno partecipato entrambi i contendenti, la Corte di appello di Lecce ha accertato il diritto alla riscossione dei buoni da parte di Risolo e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della controparte, della somma di euro 55.000,00, maggiorata degli interessi prevista per i buoni della serie «18 O».

La Corte di appello ha evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] , al momento della costituzione del giudizio di primo grado, fosse decaduta dal diritto di eccepire la prescrizione; ha aggiunto, che non avendo la detta appellataproposto altre eccezioni sostanziali al diritto fatto valere da Risolo, questoandava riconosciuto.

3. ― [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per c assazione la sentenza d ella Corte salentinacon un unico motivo.

Vi ècontroricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Occorre preliminarmente dare atto del mancato deposito Sez.

I–RG 8177/2023 camera di consiglio2.7.2025 della procura ad litemche sarebbe stata rilasciata da [OSCURATO:PERSONA].

In ragione di ciò il controricorso è inammissibile.

2. ― La ricorrente denuncia la violazione falsa applicazione dell’art. 8 d.m. 19 dicembre 2000, del d.l. n. 269/2003, degli artt. 1341 e 1342 c.c., nonché dell’art. 167, comma 2, c.p.c..

Deduce che la prescrizione non andava eccepita nei diecigiorni antecedenti alla prima udienza di comparizione,in quanto « il contraente era perfettamente a conoscenza delle condizioni contrattuali da esso stesso sottoscritte o, quantomeno, avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza e pertantola costituzione di parte costituiva solo una mera difesa».

3. ― Il motivo è infondato.

L’eccezione di cui si discorre è una comune eccezi one di prescrizione.

L’eccezione di prescrizione costituisce un’eccezione in senso stretto (principio del tutto pacifico: massimata in tal senso è Cass. 8 marzo 2001, n. 2275; per recenti applicazioni, cfr.,ad es., Cass. 14 settembre 2022, n. 27113e Cass. 10 dicembre 2021, n. 39232 ).

In conseguenza, [OSCURATO:PERSONA] è decaduta da essa , essendosi costituita tardivamentenel giudizio di primo grado.

4. ― Il ricorso è respinto.

5. ― Non è luogo a statuire sul le spese processuali .

In linea di principio, l'inammissibilità del controricorso comporta che non pu ò tenersi conto nédel controricorso stesso, né della successiva memoria della parte (Cass. 4 febbraio 1981, n. 742; Cass. 5 aprile 1978, n. 2114).

E’ stato precisato che nell’ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c., introdotto dall'art. 1-bisdel d.l. n. 168 del 2016, convertito con modif icazioni dalla l. n. 196 del 2016 , e con riferimento ai giudizi introdotti con ricorso depositato successivamente all'entrata in vigore della predetta legge di conversione, l'inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibili anche le memorie depositate dalla parte intimata in quanto, divenuta la regola Sez.

I–RG 8177/2023 camera di consiglio2.7.2025 la trattazione camerale e quella in udienza pubblica l'eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell'art. 370 c.p.c., di cui la parte inosservante delle regole del rito non può che subire le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che, venuta a mancare tale udienza , alcuna attività difensiva è più consentita(Cass. 11 febbraio 2022, n. 4428 ; Cass. 29 ottobre 2020, n. 23921).

A detteconclusioni deve pervenirsi, avendo riguardo alle altre ipotesi di inammissibilità del controricorso, ove venga in discorso il procedimento camerale contemplato dall’art. 3, comma 28, d.lgs. n. 149 del 2022, che ha modificato il cit. art. 380 - bis .1 c.p.c. : procedimento che obbedisce a uno schema del tutto analogo a quello introdotto col d.l. n. 168 del 2016e rispetto al quale opera la regola, desumibiledall’art. 370 c.p.c., per cuil’inammissibilità del controricorso preclude alla parte di presentare memoria.Ciò vale, a maggior ragione, nel caso in cui l’inammissibilità sia determinata dall’assenza di ius postulandi, dal momento che in tale ipotesi non vi è comunque modo di raccordare la memoria alla parte che se ne vorrebbe giovare.

P.Q.M La Corte rigettail ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8177 R.G.anno 2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentatae difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso quest’ultimo; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], nel cui controricorso è indicato, quale difensore, l’avvocatoGiuseppe Castelluzzo; controricorrente avverso la sentenza n. 93/2023 depositat a il 26 gennaio 2023 del la Corte di appello di Lecce. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2025dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I–RG 8177/2023 camera di consiglio2.7.2025 1. ─ Con ricorso ex art. 702-bisc.p.c. [OSCURATO:PERSONA] convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; ha dedotto che i n data 25 novembre 2006 aveva acquistato , unitamente ai propri genitori,undici buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie «18 0» per un valore nominale complessivo di euro 55.000,00 ; ha rilevato, altresì, che il 18 aprile 2000 [OSCURATO:PERSONA] aveva opposto la prescrizionealla sua richiesta di rimborso. Ha domandato accertar si il proprio diritto alla riscossione dell’importo di euro 55.000,00 , oltre interessi, e condannarsi la resistente al pagamento di tale somma; in via subordinata ha chiesto accertar si la responsabilità contrattuale di [OSCURATO:PERSONA] per violazione dei doveri di correttezza e buona fede e condannarsi la stessa al risarcimento dei danni. Si è costituita in giudizio [OSCURATO:PERSONA] che ha domandato il rigetto delledomande attrici. Il Tribunale ha rigettato queste ultime. 2. ─ In esito al giudizio di gravame cui hanno partecipato entrambi i contendenti, la Corte di appello di Lecce ha accertato il diritto alla riscossione dei buoni da parte di Risolo e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della controparte, della somma di euro 55.000,00, maggiorata degli interessi prevista per i buoni della serie «18 O». La Corte di appello ha evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] , al momento della costituzione del giudizio di primo grado, fosse decaduta dal diritto di eccepire la prescrizione; ha aggiunto, che non avendo la detta appellataproposto altre eccezioni sostanziali al diritto fatto valere da Risolo, questoandava riconosciuto. 3. ― [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per c assazione la sentenza d ella Corte salentinacon un unico motivo. Vi ècontroricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Occorre preliminarmente dare atto del mancato deposito Sez. I–RG 8177/2023 camera di consiglio2.7.2025 della procura ad litemche sarebbe stata rilasciata da [OSCURATO:PERSONA]. In ragione di ciò il controricorso è inammissibile. 2. ― La ricorrente denuncia la violazione falsa applicazione dell’art. 8 d.m. 19 dicembre 2000, del d.l. n. 269/2003, degli artt. 1341 e 1342 c.c., nonché dell’art. 167, comma 2, c.p.c.. Deduce che la prescrizione non andava eccepita nei diecigiorni antecedenti alla prima udienza di comparizione,in quanto « il contraente era perfettamente a conoscenza delle condizioni contrattuali da esso stesso sottoscritte o, quantomeno, avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza e pertantola costituzione di parte costituiva solo una mera difesa». 3. ― Il motivo è infondato. L’eccezione di cui si discorre è una comune eccezi one di prescrizione. L’eccezione di prescrizione costituisce un’eccezione in senso stretto (principio del tutto pacifico: massimata in tal senso è Cass. 8 marzo 2001, n. 2275; per recenti applicazioni, cfr.,ad es., Cass. 14 settembre 2022, n. 27113e Cass. 10 dicembre 2021, n. 39232 ). In conseguenza, [OSCURATO:PERSONA] è decaduta da essa , essendosi costituita tardivamentenel giudizio di primo grado. 4. ― Il ricorso è respinto. 5. ― Non è luogo a statuire sul le spese processuali . In linea di principio, l'inammissibilità del controricorso comporta che non pu ò tenersi conto nédel controricorso stesso, né della successiva memoria della parte (Cass. 4 febbraio 1981, n. 742; Cass. 5 aprile 1978, n. 2114). E’ stato precisato che nell’ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c., introdotto dall'art. 1-bisdel d.l. n. 168 del 2016, convertito con modif icazioni dalla l. n. 196 del 2016 , e con riferimento ai giudizi introdotti con ricorso depositato successivamente all'entrata in vigore della predetta legge di conversione, l'inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibili anche le memorie depositate dalla parte intimata in quanto, divenuta la regola Sez. I–RG 8177/2023 camera di consiglio2.7.2025 la trattazione camerale e quella in udienza pubblica l'eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell'art. 370 c.p.c., di cui la parte inosservante delle regole del rito non può che subire le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che, venuta a mancare tale udienza , alcuna attività difensiva è più consentita(Cass. 11 febbraio 2022, n. 4428 ; Cass. 29 ottobre 2020, n. 23921). A detteconclusioni deve pervenirsi, avendo riguardo alle altre ipotesi di inammissibilità del controricorso, ove venga in discorso il procedimento camerale contemplato dall’art. 3, comma 28, d.lgs. n. 149 del 2022, che ha modificato il cit. art. 380 - bis .1 c.p.c. : procedimento che obbedisce a uno schema del tutto analogo a quello introdotto col d.l. n. 168 del 2016e rispetto al quale opera la regola, desumibiledall’art. 370 c.p.c., per cuil’inammissibilità del controricorso preclude alla parte di presentare memoria.Ciò vale, a maggior ragione, nel caso in cui l’inammissibilità sia determinata dall’assenza di ius postulandi, dal momento che in tale ipotesi non vi è comunque modo di raccordare la memoria alla parte che se ne vorrebbe giovare. P.Q.M La Corte rigettail ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito
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