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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 17059/2022

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7 ORDINANZA sul ricorso 29433/2017 proposto da: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del ministro pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l' Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della omonima [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, del 11/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Brescia, con ordinanza depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - in controversia concernente opposizione alla stima, ex art.29 d.lgs. 150/2011, promossa dall'[OSCURATO:SOCIETA] e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avverso provvedimento dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Commissario ad acta, nominato dal TAR Lombardia Sezione di Brescia (con sentenza n. 777/2015), di determinazione dell'indennizzo (nella misura di C 318.853,90, detratto dall'importo d C 691.801,96, riconosciuto spettante dal Commissario, la somma già corrisposta in acconto sull'indennità di espropriazione), ex art.42 bis, comma 1, DPR 327/2001, dovuto a [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un terreno in Castenedolo (BS), sul quale era stato asportato materiale ghiaioso e realizzato un tratto autostradale, oggetto, con provvedimento dello stesso Commissario ad acta dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], di acquisizione sanante, accertata l'irreversibile trasformazione dell'area, - ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

In particolare, i giudici di merito hanno sostenuto che : a) il decreto di determinazione dell'indennizzo, ex art.42 bis T.U.E. , è stato emesso dal Commissario ad acta nominato dal TAR per la Lombardia per ottemperare alla stessa sentenza n. 777/2015 (con la quale il giudice amministrativo, concesso all'amministrazione il termine fino al 31/8/2015 per la scelta tra la restituzione dell'area o la loro acquisizione, aveva altresì nominato il Commissario, fissando i criteri di determinazione dell'indennizzo dovuto a Boldini); b) l'impugnazione del provvedimento reso dal commissario ad acta nominato per l'ottemperanza di un giudicato amministrativo doveva essere proposta davanti al giudice investito per l'ottemperanza, nella specie, il giudice amministrativo.

Avverso la suddetta pronuncia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'[OSCURATO:SOCIETA] propongono ricorso per cassazione, notificato il 7/12/2017, affidato a unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:PERSONA] (che resistono con separati controricorsi).

Entrambe le parti hanno depositato memorie, con documenti, ex art.372 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorrenti lamentano, con unico motivo, la violazione di legge per motivi attinenti la giurisdizione, ex art.360 n. 1 c.p.c., deducendo che, nel ricorso di opposizione alla stima ex art.29 d.lgs. 29 d.lgs.150/2011, si contestava solo la quantificazione degli importi riconosciuti al Boldini ex art.42 bis DPR 327/2001.

2. La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito la tardività del ricorso per notifica oltre il termine di legge, ex art.702 quater c.p.c., di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ex art.702 bis d.lgs. 150/2011, alle parti , avvenuta il 12/10/2017. 2.1.L'eccezione è infondata, in quanto per il ricorso per cassazione, nei procedimenti soggetti, nel merito, al rito di cognizione sommaria di cui agli artt.702 bis e ss. c.p.c. (e nella specie si tratta di procedimento soggetto al rito sommario di cognizione, con competenza in unico grado della Corte d'appello, ex art.29 d.lgs. 150/2011), si applica il termine lungo semestrale di cui all'art.327 c.p.c., atteso che il termine di trenta giorni di cui all'art.702 quater c.p.c. è riferito solo all'impugnazione in appello della pronuncia di primo grado, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione di questa (cfr. Cass. 19185/2015; Cass. 14821/2020).

3. Sempre preliminarmente, va poi respinta l'istanza del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di trattazione congiunta del presente ricorso con altro (n. 10157/2017 RG) pendente tra Ministero e Anas, da un lato, e Castello sgr, dall'altro, attinente solo a questione identica di giurisdizione, per quanto dedotto, e con altro ricorso ancora, n.

R.G. 14849/2017, promosso dal Ministero e dall'Anas avverso altra ordinanza della Corte di appello di Brescia in data 5/4/2017.

Trattasi di giudizi distinti ed autonomi e non di ricorsi aventi ad oggetto l'impugnazione dello stesso provvedimento.

In merito all'stanza relativa al giudizio n. 10157/2017 RG, trattasi di giudizio pendente tra diverse parti ed attinente solo a questione di giurisdizione, definita «identica», che non giustifica la trattazione congiunta dei due ricorsi; in relazione poi all'istanza di trattazione congiunta del presente procedimento con quello iscritto al n. 14849/2017 RG, tra le stesse parti, ma avente ad oggetto impugnazione di un'altra ordinanza resa dalla Corte d'appello di Brescia in il 5/4/2017, in altro giudizio (con il quale si era chiesta la giusta determinazione dell'indennità di espropriazione, contestandosi la determinazione del Commissario ad acta, con domanda riconvenzionale del Boldini per l'indennità di occupazione), sempre definita, quanto all'indennizzo ex art.42 bis di esproprio, con declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario adito, va rilevato che il giudizio è stato definito, quanto alla questione della giurisdizione, dalle Sezioni unite (con la sentenza n. 5643/2019), nel senso dell'affermazione della competenza in unico grado della Corte d'appello, secondo la regola generale operante per la determinazione giudiziale delle indennità dovute, ivi incluse le controversie circa l'elusione o la violazione del giudicato in sede di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, e dalla Sezione Prima, con l'ordinanza n. 18784/19, quanto al ricorso incidentale, in tema di determinazione dell'indennità di occupazione temporanea e d'urgenza, del Boldini (accolto per i motivi quarto e quinto, con cassazione con rinvio), con cassazione dell'ordinanza impugnata con rinvio «alla Corte d'appello di Napoli» (il giudizio di riassunzione, tuttavia, a seguito di pronuncia di declinatoria della propria competenza da parte della corte partenopea, decisione questa non impugnata, risulterebbe pendente dinanzi alla Corte d'appello di Brescia, per quanto dedotto dai controricorrenti).

Invero, come chiarito anche dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA], in memoria, in esecuzione della sentenza TAR [OSCURATO:PERSONA].Brescia n. 777/2015, il nominato Commissario ad acta ha assunto due distinti provvedimenti: uno interlocutorio, in data 11/10/2016, di liquidazione delle indennità dovute al Bodini, impugnato dall'Amministrazione e definito dalla Corte d'appello di Brescia con ordinanza del 5/4/2017, impugnata dall'amministrazione e dall'ANAS con ricorso per cassazione n. 14849/2017 R.G.; l'altro provvedimento, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui è stata disposta l'effettiva acquisizione all'amministrazione, ex art. 42 bis T.U.E., impugnato del pari dall'Amministrazione dinanzi alla Corte d'appello di Brescia e definito con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], oggetto di impugnazione con il presente ricorso n. 29433/2017 RG sempre da parte dell'Amministrazione e dell'ANAS.

Nel presente ricorso l'unica questione sollevata attiene alla giurisdizione, mentre nel procedimento n. 14849/2017 RG, oltre alla questione di giurisdizione, sono stati sollevati altri motivi attinenti al merito dell'opposizione alla stima e il procedimento è stato già definito con la sentenza n. 5643/2019 delle Sezioni Unite e con l'ordinanza n. 18784/2019 della Prima Sezione civile, in relazione ai motivi non inerenti alla giurisdizione.

Questa Sezione semplice può esaminare e risolvere la presente controversia, ai sensi dell'art.374, comma 1, c.p.c., atteso che la questione di giurisdizione, sollevata con l'unico motivo di ricorso, risulta essere stata ormai univocamente decisa dalle Sezioni Unite, con orientamento consolidato, ed anzi con giudicato vincolante intervenuto tra le stesse parti.

4. L'unica censura del ricorso è quindi fondata.

Va premesso che il ricorso è ammissibile in quanto il provvedimento impugnato, ancorchè formalmente emesso in veste di ordinanza, ha natura di sentenza ex art. 279 c.p.c., contenendo una statuizione di natura decisoria sulla giurisdizione ed avendo pure provveduto sulle spese.Questa Corte a Sezioni Unite (n. 28573/2018) ha invero già chiarito che «la domanda avente ad oggetto la determinazione dell'indennità ex art. 42 bis del d.lgs. n. 327 del 2001 è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario anche qualora detta indennità sia stata determinata, in sede di giudizio di ottemperanza ad una sentenza del giudice amministrativo, mediante provvedimento del commissario "ad acta", atteso che nel giudizio di ottemperanza il giudice è chiamato non solo a enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato, ma anche - quando sorgano problemi interpretativi la cui soluzione costituisca l'indispensabile presupposto della verifica dell'esattezza dell'esecuzione - ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, restando tuttavia fermo il limite esterno della giurisdizione propria del giudice amministrativo, con la conseguenza che, quando la cognizione della questione controversa, la cui soluzione sia necessaria ai fini della verifica dell'esatto adempimento dell'amministrazione obbligata, risulti devoluta ad altro giudice, soltanto questi può provvedere al riguardo».

Le Sezioni Unite, premesso che, per giurisprudenza consolidata (cfr. Cass.

S.U. n. 2583 del 2018; n. 15343 del 2018), la controversia relativa alla determinazione e alla corresponsione dell'indennizzo, globalmente inteso, previsto per la c.d. acquisizione sanante di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42-bis, è devoluta, in unico grado, alla Corte di appello, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, comma 2 e dell'art. 133, lett. ult. parte, c.p.a., secondo la regola generale dell'ordinamento posta in tema di determinazione giudiziale delle indennità dovute nell'ambito di un procedimento espropriativo, a ristoro della privazione o compressione del diritto dominicale dell'espropriato, hanno affermato che la giurisdizione non muta «per il fatto che ... la quantificazione dell'indennizzo sia stata effettuata dal Commissario ad acta, nominato dal TAR in sede d'ottemperanza, dovendo trovare applicazione il principio già più volte affermato da questa Corte (cfr. Cass.

SU n. 17633 del 2003 e giurisprudenza ivi richiamata; SU n. 16469 del 2006, n. 23302 del 2011; n. 27277 del 2011) che, muovendo dalla natura del giudizio d'ottemperanza, volto alla verifica dell'effettivo adempimento, da parte dell'Amministrazione, dell'obbligo di conformarsi al comando impartito dal giudice della cognizione, ha affermato che il giudice dell'esecuzione è chiamato non solo ad enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato, chiarendone il reale contenuto, ma anche ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione».

Si è quindi precisato che, ove i ricorrenti, pur enunciando profili d'illegittimità dell'atto acquisitivo, deducano essenzialmente il loro diritto al ristoro dovuto in conseguenza del provvedimento acquisitivo e, quindi, chiedano la determinazione delle indennità loro spettanti, la cognizione è devoluta alla giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA], essendo del tutto ininfluente la chiesta disapplicazione dell'atto di acquisizione sanante, trattandosi di un ordinario processo di cognizione sul rapporto, diretto all'accertamento giudiziale della giusta indennità, alla stregua di criteri legali effettivamente vigenti e riconosciuti applicabili alla fattispecie, né ponendosi una questione di elusione del giudicato amministrativo, là dove il giudice amministrativo si sia limitato ad ordinare all'espropriante, in alternativa alla restituzione dei beni occupati ai legittimi proprietari e al risarcimento del danno per l'occupazione illegittima, l'acquisizione di uno o più dei beni occupati e il risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42-bis, senza nulla statuire, al di là del rinvio ai criteri di legge, in ordine al concreto valore venale dei beni e alle modalità della relativa stima.

Tale principio di diritto va applicato alla fattispecie in esame ed è stato applicato nella sentenza n. 5643/2019 di queste Sezioni Unite, intervenuta, come sopra chiarito, in altra controversia vertente tra le stesse parti, avente ad oggetto altro provvedimento del Commissario ad acta nominato dal TAR Lombardia.

Ora, le sentenze delle Sezioni unite della Corte di cassazione, alla quale, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna (cosiddetta efficacia «panprocessuale»), sono idonee ad acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale ed a spiegare, perciò, effetti al di fuori del processo nel quale siano state rese, poiché le pronunce dei detti giudici sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato (esterno) in tema di giurisdizione, e di spiegare, conseguentemente, i propri effetti anche al di fuori del processo (Cass.

SU. 1007/1993; Cass.

SU 9352/1994; Cass.

SU 95/2000; Cass. 15208/2015).

Ne consegue, in applicazione sia dell'orientamento già espresso da questo giudice di legittimità, sia del sopravvenuto giudicato intervenuto per effetto della pronuncia delle Sezioni Unite su questione identica, l'accoglimento del ricorso .

4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, va cassata l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e cassa l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, anche in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7 ORDINANZA sul ricorso 29433/2017 proposto da: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del ministro pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l' Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della omonima [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, del 11/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Brescia, con ordinanza depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - in controversia concernente opposizione alla stima, ex art.29 d.lgs. 150/2011, promossa dall'[OSCURATO:SOCIETA] e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avverso provvedimento dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Commissario ad acta, nominato dal TAR Lombardia Sezione di Brescia (con sentenza n. 777/2015), di determinazione dell'indennizzo (nella misura di C 318.853,90, detratto dall'importo d C 691.801,96, riconosciuto spettante dal Commissario, la somma già corrisposta in acconto sull'indennità di espropriazione), ex art.42 bis, comma 1, DPR 327/2001, dovuto a [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un terreno in Castenedolo (BS), sul quale era stato asportato materiale ghiaioso e realizzato un tratto autostradale, oggetto, con provvedimento dello stesso Commissario ad acta dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], di acquisizione sanante, accertata l'irreversibile trasformazione dell'area, - ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice ordinario. In particolare, i giudici di merito hanno sostenuto che : a) il decreto di determinazione dell'indennizzo, ex art.42 bis T.U.E. , è stato emesso dal Commissario ad acta nominato dal TAR per la Lombardia per ottemperare alla stessa sentenza n. 777/2015 (con la quale il giudice amministrativo, concesso all'amministrazione il termine fino al 31/8/2015 per la scelta tra la restituzione dell'area o la loro acquisizione, aveva altresì nominato il Commissario, fissando i criteri di determinazione dell'indennizzo dovuto a Boldini); b) l'impugnazione del provvedimento reso dal commissario ad acta nominato per l'ottemperanza di un giudicato amministrativo doveva essere proposta davanti al giudice investito per l'ottemperanza, nella specie, il giudice amministrativo. Avverso la suddetta pronuncia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'[OSCURATO:SOCIETA] propongono ricorso per cassazione, notificato il 7/12/2017, affidato a unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:PERSONA] (che resistono con separati controricorsi). Entrambe le parti hanno depositato memorie, con documenti, ex art.372 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti lamentano, con unico motivo, la violazione di legge per motivi attinenti la giurisdizione, ex art.360 n. 1 c.p.c., deducendo che, nel ricorso di opposizione alla stima ex art.29 d.lgs. 29 d.lgs.150/2011, si contestava solo la quantificazione degli importi riconosciuti al Boldini ex art.42 bis DPR 327/2001. 2. La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito la tardività del ricorso per notifica oltre il termine di legge, ex art.702 quater c.p.c., di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ex art.702 bis d.lgs. 150/2011, alle parti , avvenuta il 12/10/2017. 2.1.L'eccezione è infondata, in quanto per il ricorso per cassazione, nei procedimenti soggetti, nel merito, al rito di cognizione sommaria di cui agli artt.702 bis e ss. c.p.c. (e nella specie si tratta di procedimento soggetto al rito sommario di cognizione, con competenza in unico grado della Corte d'appello, ex art.29 d.lgs. 150/2011), si applica il termine lungo semestrale di cui all'art.327 c.p.c., atteso che il termine di trenta giorni di cui all'art.702 quater c.p.c. è riferito solo all'impugnazione in appello della pronuncia di primo grado, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione di questa (cfr. Cass. 19185/2015; Cass. 14821/2020). 3. Sempre preliminarmente, va poi respinta l'istanza del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di trattazione congiunta del presente ricorso con altro (n. 10157/2017 RG) pendente tra Ministero e Anas, da un lato, e Castello sgr, dall'altro, attinente solo a questione identica di giurisdizione, per quanto dedotto, e con altro ricorso ancora, n. R.G. 14849/2017, promosso dal Ministero e dall'Anas avverso altra ordinanza della Corte di appello di Brescia in data 5/4/2017. Trattasi di giudizi distinti ed autonomi e non di ricorsi aventi ad oggetto l'impugnazione dello stesso provvedimento. In merito all'stanza relativa al giudizio n. 10157/2017 RG, trattasi di giudizio pendente tra diverse parti ed attinente solo a questione di giurisdizione, definita «identica», che non giustifica la trattazione congiunta dei due ricorsi; in relazione poi all'istanza di trattazione congiunta del presente procedimento con quello iscritto al n. 14849/2017 RG, tra le stesse parti, ma avente ad oggetto impugnazione di un'altra ordinanza resa dalla Corte d'appello di Brescia in il 5/4/2017, in altro giudizio (con il quale si era chiesta la giusta determinazione dell'indennità di espropriazione, contestandosi la determinazione del Commissario ad acta, con domanda riconvenzionale del Boldini per l'indennità di occupazione), sempre definita, quanto all'indennizzo ex art.42 bis di esproprio, con declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario adito, va rilevato che il giudizio è stato definito, quanto alla questione della giurisdizione, dalle Sezioni unite (con la sentenza n. 5643/2019), nel senso dell'affermazione della competenza in unico grado della Corte d'appello, secondo la regola generale operante per la determinazione giudiziale delle indennità dovute, ivi incluse le controversie circa l'elusione o la violazione del giudicato in sede di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, e dalla Sezione Prima, con l'ordinanza n. 18784/19, quanto al ricorso incidentale, in tema di determinazione dell'indennità di occupazione temporanea e d'urgenza, del Boldini (accolto per i motivi quarto e quinto, con cassazione con rinvio), con cassazione dell'ordinanza impugnata con rinvio «alla Corte d'appello di Napoli» (il giudizio di riassunzione, tuttavia, a seguito di pronuncia di declinatoria della propria competenza da parte della corte partenopea, decisione questa non impugnata, risulterebbe pendente dinanzi alla Corte d'appello di Brescia, per quanto dedotto dai controricorrenti). Invero, come chiarito anche dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA], in memoria, in esecuzione della sentenza TAR [OSCURATO:PERSONA].Brescia n. 777/2015, il nominato Commissario ad acta ha assunto due distinti provvedimenti: uno interlocutorio, in data 11/10/2016, di liquidazione delle indennità dovute al Bodini, impugnato dall'Amministrazione e definito dalla Corte d'appello di Brescia con ordinanza del 5/4/2017, impugnata dall'amministrazione e dall'ANAS con ricorso per cassazione n. 14849/2017 R.G.; l'altro provvedimento, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui è stata disposta l'effettiva acquisizione all'amministrazione, ex art. 42 bis T.U.E., impugnato del pari dall'Amministrazione dinanzi alla Corte d'appello di Brescia e definito con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], oggetto di impugnazione con il presente ricorso n. 29433/2017 RG sempre da parte dell'Amministrazione e dell'ANAS. Nel presente ricorso l'unica questione sollevata attiene alla giurisdizione, mentre nel procedimento n. 14849/2017 RG, oltre alla questione di giurisdizione, sono stati sollevati altri motivi attinenti al merito dell'opposizione alla stima e il procedimento è stato già definito con la sentenza n. 5643/2019 delle Sezioni Unite e con l'ordinanza n. 18784/2019 della Prima Sezione civile, in relazione ai motivi non inerenti alla giurisdizione. Questa Sezione semplice può esaminare e risolvere la presente controversia, ai sensi dell'art.374, comma 1, c.p.c., atteso che la questione di giurisdizione, sollevata con l'unico motivo di ricorso, risulta essere stata ormai univocamente decisa dalle Sezioni Unite, con orientamento consolidato, ed anzi con giudicato vincolante intervenuto tra le stesse parti. 4. L'unica censura del ricorso è quindi fondata. Va premesso che il ricorso è ammissibile in quanto il provvedimento impugnato, ancorchè formalmente emesso in veste di ordinanza, ha natura di sentenza ex art. 279 c.p.c., contenendo una statuizione di natura decisoria sulla giurisdizione ed avendo pure provveduto sulle spese.Questa Corte a Sezioni Unite (n. 28573/2018) ha invero già chiarito che «la domanda avente ad oggetto la determinazione dell'indennità ex art. 42 bis del d.lgs. n. 327 del 2001 è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario anche qualora detta indennità sia stata determinata, in sede di giudizio di ottemperanza ad una sentenza del giudice amministrativo, mediante provvedimento del commissario "ad acta", atteso che nel giudizio di ottemperanza il giudice è chiamato non solo a enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato, ma anche - quando sorgano problemi interpretativi la cui soluzione costituisca l'indispensabile presupposto della verifica dell'esattezza dell'esecuzione - ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, restando tuttavia fermo il limite esterno della giurisdizione propria del giudice amministrativo, con la conseguenza che, quando la cognizione della questione controversa, la cui soluzione sia necessaria ai fini della verifica dell'esatto adempimento dell'amministrazione obbligata, risulti devoluta ad altro giudice, soltanto questi può provvedere al riguardo». Le Sezioni Unite, premesso che, per giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. S.U. n. 2583 del 2018; n. 15343 del 2018), la controversia relativa alla determinazione e alla corresponsione dell'indennizzo, globalmente inteso, previsto per la c.d. acquisizione sanante di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42-bis, è devoluta, in unico grado, alla Corte di appello, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, comma 2 e dell'art. 133, lett. ult. parte, c.p.a., secondo la regola generale dell'ordinamento posta in tema di determinazione giudiziale delle indennità dovute nell'ambito di un procedimento espropriativo, a ristoro della privazione o compressione del diritto dominicale dell'espropriato, hanno affermato che la giurisdizione non muta «per il fatto che ... la quantificazione dell'indennizzo sia stata effettuata dal Commissario ad acta, nominato dal TAR in sede d'ottemperanza, dovendo trovare applicazione il principio già più volte affermato da questa Corte (cfr. Cass. SU n. 17633 del 2003 e giurisprudenza ivi richiamata; SU n. 16469 del 2006, n. 23302 del 2011; n. 27277 del 2011) che, muovendo dalla natura del giudizio d'ottemperanza, volto alla verifica dell'effettivo adempimento, da parte dell'Amministrazione, dell'obbligo di conformarsi al comando impartito dal giudice della cognizione, ha affermato che il giudice dell'esecuzione è chiamato non solo ad enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato, chiarendone il reale contenuto, ma anche ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione». Si è quindi precisato che, ove i ricorrenti, pur enunciando profili d'illegittimità dell'atto acquisitivo, deducano essenzialmente il loro diritto al ristoro dovuto in conseguenza del provvedimento acquisitivo e, quindi, chiedano la determinazione delle indennità loro spettanti, la cognizione è devoluta alla giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA], essendo del tutto ininfluente la chiesta disapplicazione dell'atto di acquisizione sanante, trattandosi di un ordinario processo di cognizione sul rapporto, diretto all'accertamento giudiziale della giusta indennità, alla stregua di criteri legali effettivamente vigenti e riconosciuti applicabili alla fattispecie, né ponendosi una questione di elusione del giudicato amministrativo, là dove il giudice amministrativo si sia limitato ad ordinare all'espropriante, in alternativa alla restituzione dei beni occupati ai legittimi proprietari e al risarcimento del danno per l'occupazione illegittima, l'acquisizione di uno o più dei beni occupati e il risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42-bis, senza nulla statuire, al di là del rinvio ai criteri di legge, in ordine al concreto valore venale dei beni e alle modalità della relativa stima. Tale principio di diritto va applicato alla fattispecie in esame ed è stato applicato nella sentenza n. 5643/2019 di queste Sezioni Unite, intervenuta, come sopra chiarito, in altra controversia vertente tra le stesse parti, avente ad oggetto altro provvedimento del Commissario ad acta nominato dal TAR Lombardia. Ora, le sentenze delle Sezioni unite della Corte di cassazione, alla quale, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna (cosiddetta efficacia «panprocessuale»), sono idonee ad acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale ed a spiegare, perciò, effetti al di fuori del processo nel quale siano state rese, poiché le pronunce dei detti giudici sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato (esterno) in tema di giurisdizione, e di spiegare, conseguentemente, i propri effetti anche al di fuori del processo (Cass. SU. 1007/1993; Cass. SU 9352/1994; Cass. SU 95/2000; Cass. 15208/2015). Ne consegue, in applicazione sia dell'orientamento già espresso da questo giudice di legittimità, sia del sopravvenuto giudicato intervenuto per effetto della pronuncia delle Sezioni Unite su questione identica, l'accoglimento del ricorso . 4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, va cassata l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e cassa l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, anche in
Sentenza Cassazione n. 17059/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris