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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2022

Cassazione n. 23000/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude riportandosi alle conclusioni già depositate. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza impugnata, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Palmi, su richiesta del Pubblico Ministero, in esito alla sentenza di condanna, nei suoi confronti pronunciata alla pena di anni quindici di reclusione in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione mafiosa, di trasferimento fraudolento di valori e di violenza e minaccia a pubblico (questi ultimi aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen.), gli ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen..

2. Con il proposto ricorso per cassazione i difensori del cautelato articolano due motivi, quivi enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo denunciano la violazione degli artt. 275 e 307 cod. proc. pen., nella quale il Tribunale del riesame sarebbe incorso nel ritenere non necessario, in caso di ripristino della misura cautelare custodiale carceraria a seguito di sentenza di condanna di primo grado, il vaglio della gravità indiziaria; violazione, che, invece, sarebbe ancor più rimarchevole in ipotesi, come quella all'esame, di mancato deposito della motivazione della sentenza stessa ed in presenza di un precedente giudicato cautelare favorevole all'imputato.

Sicché, in assenza di indicazioni concrete in ordine alle modalità del fatto accertato e ad elementi sopravvenuti, sarebbe viziata anche la statuizione in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, la quale, peraltro, non è stata neppure corredata da adeguata e pertinente argomentazione in punto di rilevanza del tempo trascorso dai fatti contestati.

2.2. Con il secondo motivo denunciano la violazione degli artt. 274, lett. b) e c), 275 e 307 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione.

All'uopo eccepiscono che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la condotta di partecipazione dell'imputato all'associazione di stampo mafioso di riferimento si fosse protratta sino alla pronuncia della sentenza di primo grado: così opinando, infatti, ha posto a carico dell'imputato l'onere di dimostrare la rescissione del vincolo associativo o il suo allontanamento dalle dinamiche del fenomeno criminale di cui all'art. 416-bis cod. pen..

Si dolgono, pertanto, anche della genericità della motivazione al riguardo rassegnata, adducendo che l'operata utilizzazione del ragionamento presuntivo, quanto all'esistenza del pericolo di fuga e di reiterazione delle condotte per le quali il ricorrente era stato condannato, dissimulerebbe l'inosservanza dei canoni normativi della concretezza e dell'attualità dei detti pericula, tanto più in considerazione, nell'esistenza del prevenuto: di un significativo 'tempo silente', di un suo comportamento del tutto ossequioso delle prescrizioni impostegli con la misura di prevenzione personale applicatagli, nonché di un riscontrato radicamento lavorativo e familiare nella provincia di [OSCURATO:PERSONA], quale elemento espressivo dell'esclusione della volontà di darsi alla fuga.

3. Con comunicazione in data 24 aprile 2022, i difensori del cautelato hanno avanzato richiesta di trattazione orale del ricorso, trattazione che è stata loro accordata.

4. Con memoria in data 5 maggio 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha anticipato le proprie conclusioni chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole del fatto che la misura cautelare gli sia stata applicata in violazione degli artt. 275 e 307 cod. proc. pen., è destituito di fondamento.

1.1. Non si verte, in effetti, in materia di ripristino di misura cautelare spirata per decorrenza dei termini massimi di custodia (art. 307 cod. proc. pen.), ma in materia di rinnovazione di una misura - in precedenza annullata nella fase delle indagini preliminari - alla luce dell'intervenuta sentenza di condanna e degli elementi prodotti dal pubblico ministero, valutati in ossequio al disposto dell'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., che, appunto, legittima l'emissione del provvedimento coercitivo dopo la sentenza, precisando che la valutazione dei pericula di cui all'art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. - dunque, del pericolo di recidivanza come di quello di fuga - deve essere compiuto tenendo conto dell'esito del processo, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti.

1.2. Al riguardo, giova, preliminarmente, evidenziare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la pronuncia di una sentenza di condanna costituisce di per sé non solo un fatto nuovo che legittima l'emissione di una misura coercitiva personale, non ostando a tal fine la formazione di un giudicato cautelare precedente, ancorché favorevole, ma anche, quando sia relativa ad uno dei reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., elemento idoneo a fondare la presunzione di pericolosità che impone la misura della custodia in carcere (Sez. 1, n. 13407 del 08/01/2021, Rv. 281055; Sez. 2, n. 25246 del 02/05/2019, Rv. 275826; Sez. 6, n. 30144 del 06/05/2015, Rv. 264997; Sez. 1, n. 13904 del 11/12/2008 - dep. 30/03/2009, Rv. 243129; Sez. 6, n. 30582 del 12/03/2003, Rv. 226103).

1.3. In ordine alla questione della necessità del vaglio dei gravi indizi di colpevolezza, occorre, poi, ribadire che la disposizione di cui all'art. 275, comma 1- bis cod. proc. pen., laddove richiede che, in ipotesi di applicazione della misura coercitiva contestualmente alla sentenza di condanna, la sussistenza delle esigenze cautelari sia valutata anche alla luce degli elementi sopravvenuti, costituiti dall'esito del procedimento e dalle modalità del fatto, quale accertato in sentenza, deve essere interpretata nel senso che il giudizio in ordine alla ricorrenza della gravità indiziaria è estraneo alla valutazione che il giudice di merito è tenuto a compiere, trattandosi di profilo assorbito dalla pronuncia di condanna che quel materiale indiziario ha ritenuto idoneo, e, quindi, implicitamente grave, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, atteso che l'affermazione di responsabilità presuppone un quadro indiziario necessariamente più solido di quello richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen (Sez. 2, n. 25246 del 02/05/2019, Rv. 275826; Sez. 6, n. 2961 del 27/09/1999, 08/11/1999, Rv. 214533).

Si è spiegato, in proposito, che lo scopo della disposizione è soltanto quello di "indurre" il giudice a "riconsiderare" la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen, anche alla luce degli "elementi sopravvenuti", che nel corso delle indagini preliminari non erano stati ritenuti sufficienti, e che sono, in particolare, costituiti dall'esito del procedimento e dalle modalità del fatto, quale accertato con la sentenza di condanna (Sez. 2, n. 25246 del 02/05/2019, Rv. 275826; Sez. 1, n. 17620 del 14/12/2015 - dep. 28/04/2016, Rv. 267725).

1.4. E' stato, conseguentemente, affermato che, qualora venga disposta una misura cautelare dopo la pronuncia della sentenza di condanna, è sufficiente ad integrare il requisito dell'ordinanza applicativa richiesto dall'art. 292, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., l'indicazione del titolo giuridico delle imputazioni per le quali la condanna è intervenuta, mentre l'obbligo motivazionale in ordine agli indizi di colpevolezza, anche con riferimento agli elementi favorevoli, può dirsi soddisfatto con la semplice esposizione degli elementi di prova a carico, senza che sia rinnovata la loro valutazione critica, la quale, successivamente all'emanazione della sentenza e per effetto di essa, deve, anzi, ritenersi preclusa fin dal momento in cui è stata data pubblica lettura del dispositivo (Sez. 1, n. 17620 del 14/12/2015 - dep. 28/04/2016, Rv. 267725).

In tal senso è stato precisato che i gravi indizi di colpevolezza, necessari per l'applicazione o per il mantenimento di una misura 3 A cautelare personale, possono essere desunti anche dal fatto storico dell'avvenuta pronuncia di una sentenza di condanna, attestato dalla cancelleria, pur senza la trasmissione di copia del relativo dispositivo (Sez. 1, n. 40133 del 30/04/2019, Rv. 277448; Sez. 3, n. 6780 del 27/01/2012, Rv. 251990).

1.5. Ne viene che, poiché l'ordinanza impugnata, riporta l'indicazione del titolo giuridico per cui è stata applicata la misura e dà conto dei fatti oggetto del processo penale celebrato a carico del cautelato, conclusosi con la condanna in relazione ad essi, la stessa è immune dalle censure che le sono state mosse con il motivo esaminato.

2. Le doglianze oggetto del secondo motivo sono manifestamente infondate.

2.1. I rilievi difensivi secondo i quali, pur in presenza della presunzione relativa di cui all'art. 275 comma 3, cod. proc. pen., i giudici di merito sarebbero stati, comunque, tenuti a valutare la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. b) e c), cod. proc. pen. e, pertanto, a motivare sul punto, tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione dei fatti di reato ascritti al cautelato e del comportamento da questi tenuto, quali elementi sintomatici di un allontanamento dalle dinamiche criminali cui poteva avere dato il proprio contributo ovvero di una rescissione del rapporto eventualmente esistente con la cosca mafiosa di riferimento, nonché del suo radicamento familiare e lavorativo nell'ambito della provincia di [OSCURATO:PERSONA], quale dato espressivo dell'assenza di volontà, nel prevenuto, di darsi alla fuga, sono in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766; Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Rv. 280450; Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020, Rv. 279470; Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, Rv. 274180; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Rv. 271855; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Rv. 270062), secondo cui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., di modo che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo; sicché, in assenza di elementi a favore del cautelato, sul giudice della cautela non grava neppure un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze cautela ri.

A sostegno del riferito approdo interpretativo il giudice di legittimità ha chiarito che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, nel caso di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto d'associazione di tipo mafioso, pone una presunzione relativa di pericolosità sociale e una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, con la conseguenza che la prima presunzione può essere superata solo quando, dagli elementi a disposizione del giudice, emerga che l'imputato abbia rescisso i vincoli che lo tenevano legati al sodalizio criminale o quando questi dimostri l'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale; la seconda presunzione, come indirettamente confermato dalle considerazioni contenute nelle sentenze n. 48 del 2015 e n. 57 del 2013 della Corte costituzionale, non può essere superata (Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Rv. 270062).

Tali presunzioni, d'altro canto, operano in tutti casi in cui si proceda per il att delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., con la conseguenza& stesse devono ritenersi operanti nel corso delle diverse fasi del processo, anche allorché la misura cautelare sia applicata ai sensi dall'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., nei confronti del condannato in primo grado (Sez. 2, n. 25246 del 02/05/2019, Rv. 275826): «una diversa interpretazione si risolverebbe, infatti, in un ingiustificato trattamento di favore nei confronti di imputati, già raggiunti non più da indizi, ma da prove della commissione di reati tanto gravi da giustificare nel corso delle indagini preliminari una presunzione di pericolosità, che non è certo venuta meno per effetto della condanna» (Sez. 2, n. 25246 del 02/05/2019, in motivazione; conf.

Sez. 1, n. 30298 del 24/04/2003, Rv. 226250).

2.2. Tanto premesso, diversamente da quanto eccepito in ricorso, il Tribunale del riesame ha correttamente applicato le norme evocate ed ha adeguatamente motivato quanto all'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., con il riferimento: I.) al contesto nel quale si sono svolti i fatti (il dispiegarsi dell'attività criminale della cosca di 'ndrangheta 'Zagari - Fazzalari - Viola - Sposato - Tallarida', operante in Taurianova e zone limitrofe, che si colloca nell'ambito di una mafia c.d. 'storica' e della quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto partecipe ); II.) alla circostanza che il ricorrente sia stato condannato per un reato associativo nel quale la condotta era contestata come "perdurante sino in data odierna", ribadendo quanto affermato dalla giurisprudenza di vertice secondo cui, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di imputato per delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, il tribunale del riesame, al fine di valutare l'attualità delle esigenze cautelari, può tener conto della sentenza di condanna di primo grado e considerare il reato, contestato "in forma aperta", come commesso fino alla data della pronunzia della sentenza di condanna medesima (Sez. 2, n. 8944 del 19/12/2019 -dep. 05/03/2020, Rv. 278570), non essendo il tempo c.d. 'silente', di per sé, significativo in ordine alla cessazione del legame tra l'imputato ed il sodalizio (Sez. 3, n. 13632 del 28/02/2020, Rv. 279379).Argomenti e conclusioni, questi, che, d'altro canto, le deduzioni della difesa, pur, in ogni caso, approfonditamente vagliate dal giudice di merito (cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata) ed in questa sede ripetute senza alcun effettivo elemento di novità, non sono riuscite a scalfire.

Come correttamente evidenziato dal Tribunale, con motivazione logica e, pertanto, non sindacabile in questa sede, infatti, gli elementi indicati dalla difesa sono del tutto congetturali e non idonei, in positivo, ad escludere l'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen..

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue, altresì, la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 94, comma 1 -ter, disp.att. cod. proc. pen..

Così deciso il 20 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude riportandosi alle conclusioni già depositate. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza impugnata, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Palmi, su richiesta del Pubblico Ministero, in esito alla sentenza di condanna, nei suoi confronti pronunciata alla pena di anni quindici di reclusione in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione mafiosa, di trasferimento fraudolento di valori e di violenza e minaccia a pubblico (questi ultimi aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen.), gli ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.. 2. Con il proposto ricorso per cassazione i difensori del cautelato articolano due motivi, quivi enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo denunciano la violazione degli artt. 275 e 307 cod. proc. pen., nella quale il Tribunale del riesame sarebbe incorso nel ritenere non necessario, in caso di ripristino della misura cautelare custodiale carceraria a seguito di sentenza di condanna di primo grado, il vaglio della gravità indiziaria; violazione, che, invece, sarebbe ancor più rimarchevole in ipotesi, come quella all'esame, di mancato deposito della motivazione della sentenza stessa ed in presenza di un precedente giudicato cautelare favorevole all'imputato. Sicché, in assenza di indicazioni concrete in ordine alle modalità del fatto accertato e ad elementi sopravvenuti, sarebbe viziata anche la statuizione in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, la quale, peraltro, non è stata neppure corredata da adeguata e pertinente argomentazione in punto di rilevanza del tempo trascorso dai fatti contestati. 2.2. Con il secondo motivo denunciano la violazione degli artt. 274, lett. b) e c), 275 e 307 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. All'uopo eccepiscono che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la condotta di partecipazione dell'imputato all'associazione di stampo mafioso di riferimento si fosse protratta sino alla pronuncia della sentenza di primo grado: così opinando, infatti, ha posto a carico dell'imputato l'onere di dimostrare la rescissione del vincolo associativo o il suo allontanamento dalle dinamiche del fenomeno criminale di cui all'art. 416-bis cod. pen.. Si dolgono, pertanto, anche della genericità della motivazione al riguardo rassegnata, adducendo che l'operata utilizzazione del ragionamento presuntivo, quanto all'esistenza del pericolo di fuga e di reiterazione delle condotte per le quali il ricorrente era stato condannato, dissimulerebbe l'inosservanza dei canoni normativi della concretezza e dell'attualità dei detti pericula, tanto più in considerazione, nell'esistenza del prevenuto: di un significativo 'tempo silente', di un suo comportamento del tutto ossequioso delle prescrizioni impostegli con la misura di prevenzione personale applicatagli, nonché di un riscontrato radicamento lavorativo e familiare nella provincia di [OSCURATO:PERSONA], quale elemento espressivo dell'esclusione della volontà di darsi alla fuga. 3. Con comunicazione in data 24 aprile 2022, i difensori del cautelato hanno avanzato richiesta di trattazione orale del ricorso, trattazione che è stata loro accordata. 4. Con memoria in data 5 maggio 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha anticipato le proprie conclusioni chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole del fatto che la misura cautelare gli sia stata applicata in violazione degli artt. 275 e 307 cod. proc. pen., è destituito di fondamento. 1.1. Non si verte, in effetti, in materia di ripristino di misura cautelare spirata per decorrenza dei termini massimi di custodia (art. 307 cod. proc. pen.), ma in materia di rinnovazione di una misura - in precedenza annullata nella fase delle indagini preliminari - alla luce dell'intervenuta sentenza di condanna e degli elementi prodotti dal pubblico ministero, valutati in ossequio al disposto dell'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., che, appunto, legittima l'emissione del provvedimento coercitivo dopo la sentenza, precisando che la valutazione dei pericula di cui all'art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. - dunque, del pericolo di recidivanza come di quello di fuga - deve essere compiuto tenendo conto dell'esito del processo, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti. 1.2. Al riguardo, giova, preliminarmente, evidenziare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la pronuncia di una sentenza di condanna costituisce di per sé non solo un fatto nuovo che legittima l'emissione di una misura coercitiva personale, non ostando a tal fine la formazione di un giudicato cautelare precedente, ancorché favorevole, ma anche, quando sia relativa ad uno dei reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., elemento idoneo a fondare la presunzione di pericolosità che impone la misura della custodia in carcere (Sez. 1, n. 13407 del 08/01/2021, Rv. 281055; Sez. 2, n. 25246 del 02/05/2019, Rv. 275826; Sez. 6, n. 30144 del 06/05/2015, Rv. 264997; Sez. 1, n. 13904 del 11/12/2008 - dep. 30/03/2009, Rv. 243129; Sez. 6, n. 30582 del 12/03/2003, Rv. 226103). 1.3. In ordine alla questione della necessità del vaglio dei gravi indizi di colpevolezza, occorre, poi, ribadire che la disposizione di cui all'art. 275, comma 1- bis cod. proc. pen., laddove richiede che, in ipotesi di applicazione della misura coercitiva contestualmente alla sentenza di condanna, la sussistenza delle esigenze cautelari sia valutata anche alla luce degli elementi sopravvenuti, costituiti dall'esito del procedimento e dalle modalità del fatto, quale accertato in sentenza, deve essere interpretata nel senso che il giudizio in ordine alla ricorrenza della gravità indiziaria è estraneo alla valutazione che il giudice di merito è tenuto a compiere, trattandosi di profilo assorbito dalla pronuncia di condanna che quel materiale indiziario ha ritenuto idoneo, e, quindi, implicitamente grave, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, atteso che l'affermazione di responsabilità presuppone un quadro indiziario necessariamente più solido di quello richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen (Sez. 2, n. 25246 del 02/05/2019, Rv. 275826; Sez. 6, n. 2961 del 27/09/1999, 08/11/1999, Rv. 214533). Si è spiegato, in proposito, che lo scopo della disposizione è soltanto quello di "indurre" il giudice a "riconsiderare" la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen, anche alla luce degli "elementi sopravvenuti", che nel corso delle indagini preliminari non erano stati ritenuti sufficienti, e che sono, in particolare, costituiti dall'esito del procedimento e dalle modalità del fatto, quale accertato con la sentenza di condanna (Sez. 2, n. 25246 del 02/05/2019, Rv. 275826; Sez. 1, n. 17620 del 14/12/2015 - dep. 28/04/2016, Rv. 267725). 1.4. E' stato, conseguentemente, affermato che, qualora venga disposta una misura cautelare dopo la pronuncia della sentenza di condanna, è sufficiente ad integrare il requisito dell'ordinanza applicativa richiesto dall'art. 292, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., l'indicazione del titolo giuridico delle imputazioni per le quali la condanna è intervenuta, mentre l'obbligo motivazionale in ordine agli indizi di colpevolezza, anche con riferimento agli elementi favorevoli, può dirsi soddisfatto con la semplice esposizione degli elementi di prova a carico, senza che sia rinnovata la loro valutazione critica, la quale, successivamente all'emanazione della sentenza e per effetto di essa, deve, anzi, ritenersi preclusa fin dal momento in cui è stata data pubblica lettura del dispositivo (Sez. 1, n. 17620 del 14/12/2015 - dep. 28/04/2016, Rv. 267725). In tal senso è stato precisato che i gravi indizi di colpevolezza, necessari per l'applicazione o per il mantenimento di una misura 3 A cautelare personale, possono essere desunti anche dal fatto storico dell'avvenuta pronuncia di una sentenza di condanna, attestato dalla cancelleria, pur senza la trasmissione di copia del relativo dispositivo (Sez. 1, n. 40133 del 30/04/2019, Rv. 277448; Sez. 3, n. 6780 del 27/01/2012, Rv. 251990). 1.5. Ne viene che, poiché l'ordinanza impugnata, riporta l'indicazione del titolo giuridico per cui è stata applicata la misura e dà conto dei fatti oggetto del processo penale celebrato a carico del cautelato, conclusosi con la condanna in relazione ad essi, la stessa è immune dalle censure che le sono state mosse con il motivo esaminato. 2. Le doglianze oggetto del secondo motivo sono manifestamente infondate. 2.1. I rilievi difensivi secondo i quali, pur in presenza della presunzione relativa di cui all'art. 275 comma 3, cod. proc. pen., i giudici di merito sarebbero stati, comunque, tenuti a valutare la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. b) e c), cod. proc. pen. e, pertanto, a motivare sul punto, tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione dei fatti di reato ascritti al cautelato e del comportamento da questi tenuto, quali elementi sintomatici di un allontanamento dalle dinamiche criminali cui poteva avere dato il proprio contributo ovvero di una rescissione del rapporto eventualmente esistente con la cosca mafiosa di riferimento, nonché del suo radicamento familiare e lavorativo nell'ambito della provincia di [OSCURATO:PERSONA], quale dato espressivo dell'assenza di volontà, nel prevenuto, di darsi alla fuga, sono in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766; Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Rv. 280450; Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020, Rv. 279470; Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, Rv. 274180; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Rv. 271855; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Rv. 270062), secondo cui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., di modo che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo; sicché, in assenza di elementi a favore del cautelato, sul giudice della cautela non grava neppure un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze cautela ri. A sostegno del riferito approdo interpretativo il giudice di legittimità ha chiarito che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, nel caso di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto d'associazione di tipo mafioso, pone una presunzione relativa di pericolosità sociale e una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, con la conseguenza che la prima presunzione può essere superata solo quando, dagli elementi a disposizione del giudice, emerga che l'imputato abbia rescisso i vincoli che lo tenevano legati al sodalizio criminale o quando questi dimostri l'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale; la seconda presunzione, come indirettamente confermato dalle considerazioni contenute nelle sentenze n. 48 del 2015 e n. 57 del 2013 della Corte costituzionale, non può essere superata (Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Rv. 270062). Tali presunzioni, d'altro canto, operano in tutti casi in cui si proceda per il att delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., con la conseguenza& stesse devono ritenersi operanti nel corso delle diverse fasi del processo, anche allorché la misura cautelare sia applicata ai sensi dall'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., nei confronti del condannato in primo grado (Sez. 2, n. 25246 del 02/05/2019, Rv. 275826): «una diversa interpretazione si risolverebbe, infatti, in un ingiustificato trattamento di favore nei confronti di imputati, già raggiunti non più da indizi, ma da prove della commissione di reati tanto gravi da giustificare nel corso delle indagini preliminari una presunzione di pericolosità, che non è certo venuta meno per effetto della condanna» (Sez. 2, n. 25246 del 02/05/2019, in motivazione; conf. Sez. 1, n. 30298 del 24/04/2003, Rv. 226250). 2.2. Tanto premesso, diversamente da quanto eccepito in ricorso, il Tribunale del riesame ha correttamente applicato le norme evocate ed ha adeguatamente motivato quanto all'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., con il riferimento: I.) al contesto nel quale si sono svolti i fatti (il dispiegarsi dell'attività criminale della cosca di 'ndrangheta 'Zagari - Fazzalari - Viola - Sposato - Tallarida', operante in Taurianova e zone limitrofe, che si colloca nell'ambito di una mafia c.d. 'storica' e della quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto partecipe ); II.) alla circostanza che il ricorrente sia stato condannato per un reato associativo nel quale la condotta era contestata come "perdurante sino in data odierna", ribadendo quanto affermato dalla giurisprudenza di vertice secondo cui, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di imputato per delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, il tribunale del riesame, al fine di valutare l'attualità delle esigenze cautelari, può tener conto della sentenza di condanna di primo grado e considerare il reato, contestato "in forma aperta", come commesso fino alla data della pronunzia della sentenza di condanna medesima (Sez. 2, n. 8944 del 19/12/2019 -dep. 05/03/2020, Rv. 278570), non essendo il tempo c.d. 'silente', di per sé, significativo in ordine alla cessazione del legame tra l'imputato ed il sodalizio (Sez. 3, n. 13632 del 28/02/2020, Rv. 279379).Argomenti e conclusioni, questi, che, d'altro canto, le deduzioni della difesa, pur, in ogni caso, approfonditamente vagliate dal giudice di merito (cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata) ed in questa sede ripetute senza alcun effettivo elemento di novità, non sono riuscite a scalfire. Come correttamente evidenziato dal Tribunale, con motivazione logica e, pertanto, non sindacabile in questa sede, infatti, gli elementi indicati dalla difesa sono del tutto congetturali e non idonei, in positivo, ad escludere l'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue, altresì, la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 94, comma 1 -ter, disp.att. cod. proc. pen.. Così deciso il 20 maggio
Sentenza Cassazione n. 23000/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris