CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 2025
Cassazione n. 36377/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PESAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 31.3.2025 il Tribunale di Pesaro, ;n funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la sua istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ai fatti oggetto di due sentenze irrevocabili di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; Rilevato che il ricorso, con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione al fatto che la richiesta era stata presentata senza che il condannato e il pubblico ministero avessero concordato ex art. 188 disp. att. cod. proc. pen. l'entità della pena e, con il secondo motivo, deduce violazione di legge in relazione allo svolgimento dell'udienza camerale in assenza dell'interessato che non aveva rinunciato ad essere personalmente presente; Considerato che il ricorrente sia sprovvisto di interesse ad impugnare con riferimento ad entrambe le censure, in quanto l'eventuale annullamento del provvedimento per i motivi da lui proposti sortirebbe effetti pregiudizievoli nei suoi confronti; [OSCURATO:PERSONA], quanto al primo motivo, che la sanzione dell'inosservanza dello schema procedimentale previsto dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. sarebbe l'inammissibilità della originaria richiesta (Sez. 1, n. 22298 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ben, Rv. 273138 - 01) e che, pertanto, alla proposizione del motivo di inammissibilità avrebbe interesse tutt'al più il pubblico ministero e non il difensore del condannato, che peraltro a quella inammissibilità ha dato corso con la presentazione unilaterale della richiesta di applicazione della continuazione senza concordare l'entità della pena; [OSCURATO:PERSONA], quanto al secondo motivo, che, in disparte la fondatezza nel merito, anche l'eventuale accoglimento della doglianza relativa alla rinuncia del condannato non sia aderente all'interesse del ricorrente, in quanto porrebbe nel nulla la decisione adottata dal giudice dell'esecuzione conformemente alla richiesta da lui presentata; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, anche perché comunque privo di censura specifica in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio operata dal giudice dell'esecuzione, con la conseguente 2 t< condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am