CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 31876/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Ancona del 27/11/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale delprocedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],udita la requisitoria scritta con la quale la [OSCURATO:PERSONA], MariaLuisa Miranda, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato lasentenza di condanna emessa dal Tribunale di Macerata il 28/06/2024 dicondanna dell’imputato per i reati di cui agli artt. 73 comma 5 d.p.r. 309/90 e629 cod. pen.2. Avverso la predetta sentenza ricorre per Cassazione il difensoredell’imputato, articolando tre motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 628 e 629 c.p., mancataapplicazione dell'attenuante della lieve entità ex art. 628 cod. pen. comeintrodotta dalla sentenza della Corte cost. n. 86/2024; violazione del principio dicorrelazione tra accusa e sentenza. La difesa lamenta l'erronea qualificazionedella condotta di cui al capo 2) dell'imputazione nel delitto di estorsione in luogodi quello di rapina, osservando che la condotta dell'imputato presenta tutti glielementi caratteristici della rapina, ossia la minaccia diretta all'impossessamentodel bene, assenza di margine di scelta e il totale annullamento della capacità diautodeterminazione; ricorrerebbero altresì presupposti per l'applicazionedell'attenuante della lieve entità introdotta dalla sentenza della Corte Cost. n.86/2024, tenuto conto del modesto valore economico del bene sottratto, peraltrorestituito alla vittima, l'assenza di violenza fisica o uso di armi, l'assenza diparticolare pericolosità dell'imputato che ha agito da solo e non travisato, nonchél'assenza di lesioni personali per la vittima.2.1. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge sostanziale eprocessuale; illegittimità della confisca ex art. 240 bis cod. pen. applicata inassenza di accertamento della sproporzione; violazione degli artt. 240 bis cod.pen. e 85 bis DPR 309/90; natura di actio in rem della confisca in contrasto con iprincipi costituzionali e convenzionali. La difesa lamenta che le sentenze dimerito non contengono alcun accertamento in ordine alla sussistenza delpresupposto fondamentale della confisca ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen., ossiala sproporzione tra valore del denaro sequestrato e il reddito dichiarato l'attivitàeconomica svolta dall'imputato.2.3. Con il terzo motivo, si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., inrelazione alla espulsione disposta ai sensi dell’art. 86 d.p.r. 309/90; la difesalamenta l’omesso accertamento in concreto, da parte dei giudici di merito, dellaconcreta pericolosità sociale dell'imputato, richiamando la sentenza della CorteCost. n. 58/95, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.86, comma 1, d.p.r. 309/90 nella parte in cui prevedeva che il giudice potesseemettere l’ordine di espulsione, senza l'accertamento della sussistenza inconcreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna. Talepronuncia, escluso qualsiasi automatismo applicativo, secondo la difesa, imponeal giudice il duplice onere di accertare in concreto la pericolosità sociale ai sensidegli artt. 133 e 203, comma 2 cod. pen. e di motivare adeguatamente taleaccertamento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivimanifestamente infondati o non consentiti.1. Va ricordato, in premessa, che, quando le sentenze di primo e di secondogrado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti afondamento delle rispettive decisioni, come nella specie, la strutturamotivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente performare un unico complessivo corpo argomentativo (così, tra le altre, Sez. 3, n.44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA],Baretti, Rv. 239735; Sez. 2, n. 5606 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Conversa e altro, Rv.236181; Sez. 1, n. 24 8868 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n.11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145).2. Quanto al primo motivo, pur non dedotto in appello - in cui erano staticensurati soltanto il mancato riconoscimento della circostanza di cui all’art. 62bis cod. pen. e la legittimità della disposta confisca del denaro in capoall’imputato – va rilevato che la Corte di Cassazione, a seguito dellapresentazione di motivo non enunciato in appello, può procedere allariqualificazione giuridica del fatto, ma solo entro i limiti in cui esso sia statostoricamente ricostruito dai giudici di merito, come è dato nel caso di specie(sez. 5, n. 23391 del 17/03/2017, Rv. 270144 – 01; Sez. 2, n. 7462 del30/01/2018, Rv. 272091 – 01). Peraltro, sulla base della ricostruzione operatadai giudici del merito, trattandosi, come detto, di sentenza c.d. doppia conformein punto di affermazione di responsabilità, deve ritenersi corretta la qualificazionedel fatto come estorsione in ragione delle descritte modalità del fatto stesso (pp.4 e 5 sentenza di primo grado), consistito nel minacciare la persona offesa,ottenendo anche la consegna del suo telefono cellulare, affinché non acquistassestupefacente da terzi, ma continuasse a rifornirsi presso l’imputato, pur avendoscoperto di essere dallo stesso imbrogliato nel taglio della sostanza. Vienepuntualmente chiarito che tale condotta integra gli estremi del reato diestorsione “laddove la minaccia esternata dell'imputato verso lo Scuiar haesercitato una costruzione su quest'ultimo determinandolo alla consegna deltelefono cellulare, condotta tenuta per costringere lo Scuiar a continuare adacquistare la sostanza stupefacente dall'imputato” (p. 5 sentenza di primogrado), evidenziando, quindi, sotto il profilo oggettivo, la concreta idoneità dellacondotta minacciosa posta in essere dall’imputato ad incutere timore ed acompromettere la libertà di autodeterminazione della persona offesa al fine dicoartarne la volontà in relazione alle circostanze concrete, alla personalitàdell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientaliin cui opera (tra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01;Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615- 01) e nella specie, come detto, acostringerla a non cambiare fornitore di stupefacenti. Resta assorbito il motivorelativo all’invocato riconoscimento della attenuante “costituzionale” della lieveentità con riferimento al delitto di rapina, anch’essa richiesta soltanto con ilricorso per cassazione unitamente alla richiesta riqualificazione giuridica.2.1. Non è, infine, ammissibile alcuna valutazione, neppure dedotta inappello, in ordine ad un’ipotetica violazione del principio di correlazione traaccusa e sentenza, apoditticamente enunciata nel titolo del primo motivo diricorso e nemmeno minimamente argomentata.3. Il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente per le reciprocheinterazioni, sono manifestamente infondati. Con riguardo alla confisca, la Cortedi merito ha correttamente e chiaramente spiegato - anche con puntualerichiamo di quanto sancito da questa Corte sul punto (da ultimo, Sez. 4, n.14095 del 20/03/2024 Rv. 286103) - che, in tema di illecita detenzione disostanze stupefacenti, il disposto di cui all'art. 85-bis d.p.r. 309/1990, novellatodall'art. 4, comma 3-bis, d.l. 15/09/2023, n. 123, convertito, con modificazioni,in legge 13/11/2023, n. 159, che ha incluso il delitto di cui all'art. 73, comma 5,d.P.R. n. 309 del 1990 nel novero di quelli costituenti presupposto della confiscaper sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., si applica retroattivamente entro ilimiti previsti dall'art. 200, comma primo, cod. pen., sicché, per l'individuazionedel regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge vigente al momento in cuiè stata emessa la sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024 Rv.286103). Ebbene, alla data dell’emissione della sentenza di primo grado(28/06/2024) era già entrato in vigore l’art. 85 bis DPR 309/90. Ne deriva che,correttamente, la Corte di appello, con sentenza immune da censure, ha dispostola confisca del denaro del quale l’imputato non è stato in grado di giustificare laprovenienza.3.1. Precluse per effetto della mancata devoluzione in appello sono leulteriori doglianze relative all’omesso accertamento della sproporzione tra quantosequestrato ed i redditi dell’interessato e all’omesso accertamento dellapericolosità sociale dell’imputato con conseguente illegittimità dell’espulsione apena espiata.3.1.1. Ad ogni buon conto, in relazione alla confisca disposta ai sensidell’art. 85-bis del D.P.R. n. 309/1990, che richiama la confisca allargata di cuiall’art. 240-bis cod. pen., deve rilevarsi che la motivazione dei giudici di merito ècongrua ed esaustiva, oltre che immune da manifesta illogicità, avendoevidenziato, al di là della qualificazione giuridica, la ripetitività della condotta dispaccio posta in essere dall’imputato e “la manifestazione di una certa capacitàdi diffondere in modo non occasionale la sostanza stupefacente sulla piazzarecanatese” (p. 4 sentenza impugnata), come testimoniato anche da acquirentiabituali, unicamente alla mancata giustificazione circa la lecita provenienza dellacospicua somma rinvenuta nel possesso dell’imputato e sequestrata; donde lasproporzione della somma in sequestro rispetto alle condizioni personali dellostesso. A fronte di tale apparato motivazionale, che – non evidenziando vizi logici- non è censurabile in cassazione, il ricorso si limita a lamentare genericamente ein modo aspecifico l’assenza di accertamenti sulla sproporzione tra reddito esomma sequestrata.3.1.2. Quanto al profilo della misura di sicurezza personale dell’espulsione,applicabile previa verifica della sussistenza della pericolosità sociale, da accertarein concreto sulla base dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., si rileva come igiudici di merito abbiano valorizzato sia la gravità del reato, per la capacitàdiffusiva dell’attività di spaccio sulla piazza recanatese ed il tipo di sostanza, siala capacità a delinquere dell’imputato, per l’inserimento nell’ambiente legatoall’attività di spaccio sul territorio, oltre che per la condotta estorsiva che haconnotato il rapporto con uno degli acquirenti abituali, che si era rivolto ad altrispacciatori a causa della pessima qualità della sostanza cedutagli dall’imputato;su tali elementi è fondato il giudizio di pericolosità sociale dell’imputato. Resta dadire che, in ogni caso, va da sé che, all’esito dell’espiazione della pena, dovràessere valutata l’attualità della pericolosità sociale del ricorrente. La motivazione,immune da vizi logici e coerente con le prove raccolte, si sottrae, pertanto, adogni censura in questa sede.4. All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremilaciascuno, così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]