CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 maggio 2025
Cassazione n. 07303/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 9.9.2025 la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n. 6914 del 2025 pronunciata dal Tribunale di Roma il 30.5.2025 per mancanza di mandato ad impugnare ed in quanto privo della specifica elezione di domicilio per il giudizio di appello. 2. Avverso detto provvedimento la difesa dell'imputato, a mezzo di difensore di it-e- e e ufficio, ha proposto ricorso per cassazione articolato in uhrThotivo con cui deduce la nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 420 ter cod.proc.pen. e 581, comma 1 quater, cod.proc.pen. in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod.proc.pen. nonché la illegittimità dell'appello e la nullità della dichiarazione di assenza dell'imputato ed inoltre il difetto assoluto di motivazione. Si assume che la Corte di merito avrebbe dovuto in via preliminare valutare il motivo di appello relativo alla invalidità della dichiarazione di assenza, atteso che l'art. 581, comma 1 quater cod.proc.pen. si riferisce solo agli imputati assenti. E quindi avrebbe dovuto valutare la eccezione relativa alla effettiva conoscenza del processo in capo al [OSCURATO:PERSONA] e la sussistenza di un ragionevole dubbio circa la e mancanza di consapevolezza in capo al medesimo le notifiche effettuate al difensore in qualità di domiciliatario. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. L'imputato ha depositato memoria difensiva. imgeturcintnerl» // 1. Il ricorso é inammissibile in applicazione 'dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Va preliminarmente rilevato che in tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. si applica anche nel caso in cui il difensore di ufficio dell'imputato giudicato in assenza ricorra per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata "de plano" per la mancata allegazione allo stesso della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato. (Sez.1, n.28912 del 07/05/2024, Rv. 286791), Nella specie nello stesso ricorso (pg. 1) si attesta che l'atto é stato presentato in assenza di mandato ad impugnare. 2. In ordine alla disciplina della forma dell'impugnazione, si osserva che l'art. 2, comma 1, lett. o), della legge 9 agosto 2024, n. 114, entrata in vigore il 25 agosto 2024, per quanto di interesse in questa sede, oltre ad abrogare l'art. 581 comma 1 ter, ha modificato l'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen., nel senso che ne ha ristretto l'ambito di applicazione alle sole impugnazioni presentate dal difensore di ufficio dell'imputato giudicato in assenza. Dunque, quando l'imputato è stato giudicato in assenza, ai fini della ammissibilità dell'impugnazione del difensore è tuttora necessario uno «specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la sentenza impugnata e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio», ma soltanto nel caso in cui l'impugnazione sia proposta da un difensore d'ufficio. 3. Ciò premesso, nel caso di specie dall'esame degli atti, necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092), emerge che il ricorrente è rimasto assente nel giudizio di primo grado all'esito del quale è stata pronunciata la sentenza del Tribunale di Roma; che nel corso del giudizio di primo grado è stato assistito da un difensore di ufficio; che la sentenza è stata appellata dal difensore di ufficio in data 5 giugno 2025. 4. Essendo stata proposta l'impugnazione dal difensore di ufficio, la Corte ha fatto corretta applicazione dell'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen., secondo cui essa deve essere accompagnata a pena di inammissibilità dalla procura speciale contenente dichiarazione o elezione di domicilio, nel caso di specie mancante. Non essendo ltimpugnazione ammissibile il giudice del gravame non ha quindi potuto esaminare i motivi di doglianza. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. 'Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma i