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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 31718/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 16396-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - nonchécontro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso Oggetto R.G.N.16396/2022 Cron.

Rep.

Ud.12/06/2024 CC l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 175/2021 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 23/06/2022 R.G.N. 64/2021; udita la relazionedella causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Trieste ha confermato la decisione di prime cure che aveva rigettato le opposizioni avverso plurimi avvisi di addebito;

2. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., con ricorso, avverso il dispositivo della sentenza di gravame, notificato in epoca antecedente alla pubblicazione della sentenza di appello;

3. resistono, controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];

4. il ricorso è inammissibile: i l termine semestrale di impugnazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c.p.c., decorre dalla pubblicazione della sentenza stessa, ossia, nel rito del lavoro, non dalla data di lettura del dispositivo in udienza, ma da quella del deposito in cancelleria del testo completo della sentenza, a seguito del quale, soltanto, può proporsi l'impugnazione, salvo il caso particolare dell'appello con riserva di motivi, di cui all'art. 433, comma 2, c.p.c., non applicabile al ricorso per cassazione (Cass. n. 7364/2022);

5. le spese seguono la soccombenza; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate, in favore di ciascuna parte controricorrente, in euro 200,00 per esborsi, euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento.Ai sensi dell’art.13,co.1- quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 16396-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - nonchécontro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso Oggetto R.G.N.16396/2022 Cron. Rep. Ud.12/06/2024 CC l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 175/2021 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 23/06/2022 R.G.N. 64/2021; udita la relazionedella causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Trieste ha confermato la decisione di prime cure che aveva rigettato le opposizioni avverso plurimi avvisi di addebito; 2. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., con ricorso, avverso il dispositivo della sentenza di gravame, notificato in epoca antecedente alla pubblicazione della sentenza di appello; 3. resistono, controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 4. il ricorso è inammissibile: i l termine semestrale di impugnazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c.p.c., decorre dalla pubblicazione della sentenza stessa, ossia, nel rito del lavoro, non dalla data di lettura del dispositivo in udienza, ma da quella del deposito in cancelleria del testo completo della sentenza, a seguito del quale, soltanto, può proporsi l'impugnazione, salvo il caso particolare dell'appello con riserva di motivi, di cui all'art. 433, comma 2, c.p.c., non applicabile al ricorso per cassazione (Cass. n. 7364/2022); 5. le spese seguono la soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate, in favore di ciascuna parte controricorrente, in euro 200,00 per esborsi, euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento.Ai sensi dell’art.13,co.1- quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto
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