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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33178/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo genericamente vizio di motivazione con riferimento ( 73 comma 1 e 4 5, DPR 309/90) alla mancata riqualificazione come detenzione per uso personale. .

Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare se non genericamente, in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum ma prospettando solo un'alternativa rivalutazione degli elementi probatori attraverso argomentazioni astratte e ipotetiche prive di riscontro oggettivo.

Ciò a fronte del rigoroso percorso argomentativo della Corte territoriale che a fol 3 ha specificatamente argomentato non solo con riferimento al dato ponderale di 7 gr di marijuana da cui potevano ricavarsi 22 dosi, ma alle modalità di conservazione, in quanto la sostanza stupefacente era occultata in una intercapedine sotto il forno; inoltre erano stati sequestrati strumenti per la pesatura e il confezionamento, in specie bustine di plastica, dentro il forno e banconote di piccolo taglio, posizionate, al momento della perquisizione, sul tavolo per 120,00.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo genericamente vizio di motivazione con riferimento ( 73 comma 1 e 4 5, DPR 309/90) alla mancata riqualificazione come detenzione per uso personale. . Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare se non genericamente, in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum ma prospettando solo un'alternativa rivalutazione degli elementi probatori attraverso argomentazioni astratte e ipotetiche prive di riscontro oggettivo. Ciò a fronte del rigoroso percorso argomentativo della Corte territoriale che a fol 3 ha specificatamente argomentato non solo con riferimento al dato ponderale di 7 gr di marijuana da cui potevano ricavarsi 22 dosi, ma alle modalità di conservazione, in quanto la sostanza stupefacente era occultata in una intercapedine sotto il forno; inoltre erano stati sequestrati strumenti per la pesatura e il confezionamento, in specie bustine di plastica, dentro il forno e banconote di piccolo taglio, posizionate, al momento della perquisizione, sul tavolo per 120,00. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1
Sentenza Cassazione n. 33178/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris