CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 10993/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Celona) Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito (pag. 3 sent.) quanto all'inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., con richiamo all'abitualità a delinquere dell'imputato denotata dal suo corposo pregresso giudiziario. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] ente O I Angelo ostanzo DEPOSITATA 1N