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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07334/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso é riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione all'affermazione di responsabilità, con riguardo alle addotte ragioni di salute dell'allontanamento dal domicilio; Ritenuto che il secondo motivo sulla attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. è manifestamente infondato rispetto alla sua ineccepibile esclusione sulla base del mero rientro del ricorrente nell'abitazione a notte fonda; Ritenuto che il terzo motivo sulla recidiva è genericamente proposto rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito al riguardo della valenza negativa dei numerosi precedenti / anche specifici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23.01.202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso é riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione all'affermazione di responsabilità, con riguardo alle addotte ragioni di salute dell'allontanamento dal domicilio; Ritenuto che il secondo motivo sulla attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. è manifestamente infondato rispetto alla sua ineccepibile esclusione sulla base del mero rientro del ricorrente nell'abitazione a notte fonda; Ritenuto che il terzo motivo sulla recidiva è genericamente proposto rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito al riguardo della valenza negativa dei numerosi precedenti / anche specifici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23.01.202
Sentenza Cassazione n. 07334/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris