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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30173/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 dicembre 2021 la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Trani del 26 marzo 2019, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni quattro di reclusione, riducendo l'interdizione dai pubblici uffici in anni cinque, con revoca di quella legale e conferma nel resto della sentenza di primo grado, con cui all'imputato era stata revocata la patente di guida e inflitta la condanna al risarcimento dei danni - da‘ liquidarsi in separato giudizio - in favore delle parti civili costituite.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 589- bis, commi 1, 2, 7 e 8, cod. pen., per avere alla guida della sua autovettura Citroen 03, in stato di ebbrezza alcolica ex art. 186, commi 2, lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, (alcolemia pari a 2,40 g/I) e positivo ai test tossicologici (con presenza di cannabinoidi) ai sensi dell'art. 187, commi 1 e 1- bis, cod. strada, altresì violando le norme degli artt. 141, 142 e 143 cod. strada, cagionato un sinistro stradale mortale con l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di proprietà e condotta da [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza del quale tale ultimo aveva subito lesioni personali (giudicate guaribili in 30 giorni), mentre [OSCURATO:PERSONA], passeggera trasportata nella [OSCURATO:PERSONA], era deceduta.

Con recidiva reiterata e specifica.

Dalle risultanze processuali è risultato, in particolare, comprovato come il [OSCURATO:PERSONA], viaggiando nell'indicato stato di alterazione, avesse vistosamente guidato la sua auto procedendo a zig-zag, a velocità superiore al limite imposto di 50 km/h, finendo per invadere l'opposta corsia di marcia e impattare frontalmentéla [OSCURATO:PERSONA] procedente in senso inverso, che inutilmente aveva cercato di evitare la collisione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi di doglianza.

Con il primo ha eccepito violazione di legge, oltre a mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti.

La Corte territoriale avrebbe errato nel confermare, con argomentazioni insufficienti e illogiche, la penale responsabilità dell'imputato, considerato che le acquisizioni probatorie, e in particolare le risultanze emerse dalle due consulenze tecniche della difesa e dalle perizie svolte, avrebbero consentito di ritenere comprovato come, in senso inverso, la verificazione del sinistro, e del decesso della Vallisa, fossero state determinate in via esclusiva dalla inadeguata condotta di guida del Ristano, che aveva invaso l'opposta corsia di marcia, tagliando la strada al [OSCURATO:PERSONA].

Benché tale ultimo avesse violato alcune norme del codice della strada, la dinamica del sinistro sarebbe stata tale per cui la sua verificazione sarebbe da imputarsi unicamente alla condotta colposa del Ristano, che si era posto alla guida in stato di alterazione psicofisica, dovuto al regolare utilizzo di farmaci ansiolitici, che - per come giudizialmente accertato - rendono inabili alla guida, contribuendo ad un'errata percezione del pericolo, modificando lo stato di vigilanza e dilatando i tempi di reazione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto evitare l'incidente sia rallentando in modo congruo che operando una manovra di sterzata più regolare, che non avesse irrimediabilmente teso ad instabilizzare il suo veicolo, causando l'incontrollata invasione della corsia opposta e rendendo inevitabile l'impatto.

Per come accertato nella relazione peritale, anche ove il [OSCURATO:PERSONA] avesse correttamente rispettato i limiti di velocità l'incidente si sarebbe ugualmente verificato, a causa della imprevedibile manovra evasiva e scomposta posta in essere da parte del Ristano.

Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto violazione di legge, oltre a mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

Lamenta il [OSCURATO:PERSONA] che la Corte di appello avrebbe illegittimamente ritenuto l'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 589-bis, comma 8, cod. pen. senza che la stessa fosse stata precedentemente contestata in imputazione, così integrando la violazione del principio di correlazione tra l'imputazione ed il fatto storico ritenuto in sentenza, di cui all'art. 521 cod. proc. pen.

Con l'ultimo motivo il ricorrente ha eccepito violazione di legge, oltre a mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al disposto trattamento sanzionatorio.

Avrebbe, in particolare, errato la Corte di merito per avere applicato al [OSCURATO:PERSONA], in carenza di adeguata motivazione, una pena elevata e sproporzionata rispetto al caso di specie, altresì immotivatamente non riconoscendogli le circostanze attenuanti generiche, di cui sussisterebbero i presupposti applicativi.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. L'esame della impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte siano sostanzialmente coincidenti con quelle dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da parte di questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01).

3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva come la prima doglianza eccepita da parte del ricorrente, in ordine alla riferibilità in via esclusiva al Ristano della verificazione del sinistro - a causa della sua manovra di guida evasiva e scomposta, nonché del fatto di essersi posto alla guida in uno stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di farmaci ansiolitici - nella sostanza afferisca alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e all'interpretazione delle prove assunte, e perciò a questioni non passibili di valutazione in questa sede.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01).

Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01).Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01).

E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento.

Per altro verso, in virtù di un consolidato orientamento ermeneutico, gli aspetti riguardanti la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, che attengono necessariamente al fatto, sono rimessi all'apprezzamento del giudice della cognizione e risultano insindacabili ove non si individuino evidenti vizi di carattere logico nella motivazione (cfr., in particolare, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679-01, per la quale la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione).

3.1. Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte territoriale abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, oltre che della modalità maggiormente plausibile con cui il sinistro è da ritenersi sia accaduto.

E' stato, infatti, congruamente rappresentato lo svolgimento della dinamica dell'incidente, per come evinto dall'esame delle consulenze tecniche espletate, e ne è stata vagliata la relativa riferibilità eziologica, stabilendo che, pur non essendo stato esso determinato dalla sola azione eseguita da parte dell'imputato — essendovi l'indubbia contribuzione causale determinata dall'inadeguata manovra di guida posta in essere dal Ristano - è stato comunque ritenuto comprovato, con argomentazione del tutto logica e congrua, nonché esente dai dedotti vizi, come la condotta del [OSCURATO:PERSONA], violativa di specifiche disposizioni del codice della strada, abbia certamente ingenerato l'imprevedibile contesto di pericolosità a cui ha fatto seguito la verificazione della mortale collisione.

Per come congruamente esplicato dai giudici di appello, «una corretta andatura (rispettosa del senso di marcia e dei limiti di velocità, nonché libera dall'influenza di alcol e cannabinoidi) avrebbe escluso a monte la possibilità del verificarsi dell'incidente».

D'altro canto, le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità nel solo caso in cui ~o un processo causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dalla condotta dell'agente, ovvero quando, pur inserendosi nel processo causale ricollegato a tale condotta, si connotdno per l'assoluta anomalia ed eccezionalità, collocandosi al di fuori dell'area della normale, ragionevole probabilità (Sez. 5, n. 7205 del 09/11/2022, Licciardi, Rv. 284338-02; Sez. 4, n. 53541 del 26/10/2017, Zantonello, Rv. 271846-01).

Al di fuori, pertanto, di tali ipotesi eventuali, tutti gli altri fattori assumono valenza concausale, non suscettibile di elidere il legame intercorrente tra la condotta e l'evento, con interruzione configurabile solo allorché la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo, incommensurabile e del tutto eccentrico rispetto a quello originario attivato dalla prima condotta (Sez. 4, n. 3312 del 02/12/2016, dep. 2017, Zarcone, Rv. 269001-01).

Ciò, pertanto, non si può affermare quando - come nel caso di specie - l'eventuale comportamento negligente di un terzo trovi la sua origine e spiegazione nella condotta colposa altrui (Sez. 4, n. 18800 del 13/04/2016, Bonanni, Rv. 267255-01).

4. Del pari inammissibile è il secondo motivo di doglianza, con cui il ricorrente ha lamentato la sussistenza di un difetto di correlazione tra l'imputazione ed il fatto storico ritenuto in sentenza, per essere stata riconosciuta in suo danno anche la circostanza aggravante, in precedenza mai contestatagli, di cui all'art. 589-bis, comma 8, cod. pen. — applicata per avere il conducente, con la sua condotta, cagionato la morte di una persona e le lesioni personali di un'altra -.

Orbene, il Collegio rileva come l'indicata censura non si conformi al principio, affermato da questa Corte di legittimità, per cui, in tema di reati colposi, il ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione dei principio di correlazione tra accusa e sentenza, ai fini della sua ammissibilità, sotto il profilo della specificità, non può limitarsi a segnalare la mancanza formale di coincidenza tra l'imputazione originaria e il fatto ritenuto in sentenza, dovendo altresì allegare il concreto pregiudizio che ne è derivato per l'esercizio del diritto di difesa, non sussistendo la violazione predetta ove, sulla ricostruzione del fatto operata dal giudice, le parti si siano confrontate nel processo (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997-09) Ai fini della ricorrenza di una violazione del principio di correlazione ex art.521 cod. proc. pen., cioè, non è sufficiente una qualsiasi modificazione dell'originaria accusa, ma necessita una modifica che sia idonea a pregiudicare la possibilità di difesa dell'imputato.

Tale violazione, pertanto, non sussiste allorquando nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto successivamente ritenuto in sentenza, da intendersi come accadimento storico oggetto di qualificazione giuridica da parte della legge penale, che spetta al giudice individuare nei suoi esatti contorni (cfr. Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012, dep. 2013, Jovanovic, Rv. 254648-01).

Ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto, cioè, non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sull'intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Sez. 6, n. 5890 del 22/01/2013, Lucera, Rv. 254419-01).

Trattasi, all'evidenza, di principi affermati in coerenza con quanto disposto dal novellato comma 5 dell'art. 111 Cost., ma anche con quanto previsto dall'art. 6 della Convenzione EDU, siccome interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a partire dalla nota pronuncia Drassich c.

Italia (cfr.

CEDU 2 Sez. 11 dicembre 2007), nonché, ancor più di recente, con la decisione del 22 febbraio 2018, Drassich c.

Italia (n. 2), con la quale la Corte di Strasburgo ha escluso la violazione del citato art. 6 nel caso in cui l'interessato abbia avuto la possibilità di preparare adeguatamente la propria difesa e di discutere in contraddittorio sull'accusa alla fine formulata nei suoi confronti.

Tutto ciò, all'evidenza, è dato ravvisare nel caso di specie, essendo stato ampiamente posto l'imputato nella condizione di potersi difendere giudizialmente dalla circostanza aggravante indicata, risultando dal capo di imputazione gli elementi fondamentali necessari a garantirgli una congrua difesa.

Come correttamente osservato dalla Corte territoriale, infatti, «nel caso in esame, la contestazione è palesemente prospettata dal passaggio testuale "a causa del quale decedeva la passeggera della [OSCURATO:PERSONA] e subiva gravissime lesioni lo stesso conducente Ristano", espressamente richiamata nell'imputazione».

5. Del tutto privo di fondamento, poi, è anche l'ultimo motivo di censura dedotto, con cui il ricorrente ha lamentato, senza evidenziare specifici elementi positivi di valutazione, il mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

Ad avviso del Collegio, infatti, non appare né irragionevole né contraddittoria la motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per consentire la concessione del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., considerato che ciò è stato argomentato attraverso il richiamo a specifici parametri valutativi, ed in particolare alla gravità dei fatti e alla personalità dell'imputato, negativamente distintosi per non avere ammesso le sue responsabilità, in pieno contrasto con le risultanze emerse dalle svolte attività istruttorie, e per non avere mai compiuto alcun gesto riparatorio nei confronti delle vittime.

Il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, pertanto, è giustificato da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla

I. 24 luglio 2008, n. 125 - è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come implicitamente avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen.

In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.

Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01).

In altri termini, l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241-01). 5.1 Con riguardo, infine, alla ritenuta eccessività della pena inflitta, a dire del [OSCURATO:PERSONA] sproporzionata rispetto alle responsabilità a lui effettivamente ascrivibili, il Collegio rileva come la Corte di merito abbia, invece, compiutamente rappresentato le ragioni per cui ha ritenuto la congruità della sanzione da lei rideterminata, con implicito riferimento ai parametri indicati dalla norma dell'art.133 cod. pen.

Si tratta, dunque, di una motivazione che, in quanto immune da vizi logici e coerente con il dictum della sentenza, non può in questa sede essere in alcun modo censurata.6.

Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 dicembre 2021 la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Trani del 26 marzo 2019, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni quattro di reclusione, riducendo l'interdizione dai pubblici uffici in anni cinque, con revoca di quella legale e conferma nel resto della sentenza di primo grado, con cui all'imputato era stata revocata la patente di guida e inflitta la condanna al risarcimento dei danni - da‘ liquidarsi in separato giudizio - in favore delle parti civili costituite. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 589- bis, commi 1, 2, 7 e 8, cod. pen., per avere alla guida della sua autovettura Citroen 03, in stato di ebbrezza alcolica ex art. 186, commi 2, lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, (alcolemia pari a 2,40 g/I) e positivo ai test tossicologici (con presenza di cannabinoidi) ai sensi dell'art. 187, commi 1 e 1- bis, cod. strada, altresì violando le norme degli artt. 141, 142 e 143 cod. strada, cagionato un sinistro stradale mortale con l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di proprietà e condotta da [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza del quale tale ultimo aveva subito lesioni personali (giudicate guaribili in 30 giorni), mentre [OSCURATO:PERSONA], passeggera trasportata nella [OSCURATO:PERSONA], era deceduta. Con recidiva reiterata e specifica. Dalle risultanze processuali è risultato, in particolare, comprovato come il [OSCURATO:PERSONA], viaggiando nell'indicato stato di alterazione, avesse vistosamente guidato la sua auto procedendo a zig-zag, a velocità superiore al limite imposto di 50 km/h, finendo per invadere l'opposta corsia di marcia e impattare frontalmentéla [OSCURATO:PERSONA] procedente in senso inverso, che inutilmente aveva cercato di evitare la collisione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi di doglianza. Con il primo ha eccepito violazione di legge, oltre a mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti. La Corte territoriale avrebbe errato nel confermare, con argomentazioni insufficienti e illogiche, la penale responsabilità dell'imputato, considerato che le acquisizioni probatorie, e in particolare le risultanze emerse dalle due consulenze tecniche della difesa e dalle perizie svolte, avrebbero consentito di ritenere comprovato come, in senso inverso, la verificazione del sinistro, e del decesso della Vallisa, fossero state determinate in via esclusiva dalla inadeguata condotta di guida del Ristano, che aveva invaso l'opposta corsia di marcia, tagliando la strada al [OSCURATO:PERSONA]. Benché tale ultimo avesse violato alcune norme del codice della strada, la dinamica del sinistro sarebbe stata tale per cui la sua verificazione sarebbe da imputarsi unicamente alla condotta colposa del Ristano, che si era posto alla guida in stato di alterazione psicofisica, dovuto al regolare utilizzo di farmaci ansiolitici, che - per come giudizialmente accertato - rendono inabili alla guida, contribuendo ad un'errata percezione del pericolo, modificando lo stato di vigilanza e dilatando i tempi di reazione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto evitare l'incidente sia rallentando in modo congruo che operando una manovra di sterzata più regolare, che non avesse irrimediabilmente teso ad instabilizzare il suo veicolo, causando l'incontrollata invasione della corsia opposta e rendendo inevitabile l'impatto. Per come accertato nella relazione peritale, anche ove il [OSCURATO:PERSONA] avesse correttamente rispettato i limiti di velocità l'incidente si sarebbe ugualmente verificato, a causa della imprevedibile manovra evasiva e scomposta posta in essere da parte del Ristano. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto violazione di legge, oltre a mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Lamenta il [OSCURATO:PERSONA] che la Corte di appello avrebbe illegittimamente ritenuto l'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 589-bis, comma 8, cod. pen. senza che la stessa fosse stata precedentemente contestata in imputazione, così integrando la violazione del principio di correlazione tra l'imputazione ed il fatto storico ritenuto in sentenza, di cui all'art. 521 cod. proc. pen. Con l'ultimo motivo il ricorrente ha eccepito violazione di legge, oltre a mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al disposto trattamento sanzionatorio. Avrebbe, in particolare, errato la Corte di merito per avere applicato al [OSCURATO:PERSONA], in carenza di adeguata motivazione, una pena elevata e sproporzionata rispetto al caso di specie, altresì immotivatamente non riconoscendogli le circostanze attenuanti generiche, di cui sussisterebbero i presupposti applicativi. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. L'esame della impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte siano sostanzialmente coincidenti con quelle dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da parte di questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). 3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva come la prima doglianza eccepita da parte del ricorrente, in ordine alla riferibilità in via esclusiva al Ristano della verificazione del sinistro - a causa della sua manovra di guida evasiva e scomposta, nonché del fatto di essersi posto alla guida in uno stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di farmaci ansiolitici - nella sostanza afferisca alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e all'interpretazione delle prove assunte, e perciò a questioni non passibili di valutazione in questa sede. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01).Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. Per altro verso, in virtù di un consolidato orientamento ermeneutico, gli aspetti riguardanti la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, che attengono necessariamente al fatto, sono rimessi all'apprezzamento del giudice della cognizione e risultano insindacabili ove non si individuino evidenti vizi di carattere logico nella motivazione (cfr., in particolare, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679-01, per la quale la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione). 3.1. Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte territoriale abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, oltre che della modalità maggiormente plausibile con cui il sinistro è da ritenersi sia accaduto. E' stato, infatti, congruamente rappresentato lo svolgimento della dinamica dell'incidente, per come evinto dall'esame delle consulenze tecniche espletate, e ne è stata vagliata la relativa riferibilità eziologica, stabilendo che, pur non essendo stato esso determinato dalla sola azione eseguita da parte dell'imputato — essendovi l'indubbia contribuzione causale determinata dall'inadeguata manovra di guida posta in essere dal Ristano - è stato comunque ritenuto comprovato, con argomentazione del tutto logica e congrua, nonché esente dai dedotti vizi, come la condotta del [OSCURATO:PERSONA], violativa di specifiche disposizioni del codice della strada, abbia certamente ingenerato l'imprevedibile contesto di pericolosità a cui ha fatto seguito la verificazione della mortale collisione. Per come congruamente esplicato dai giudici di appello, «una corretta andatura (rispettosa del senso di marcia e dei limiti di velocità, nonché libera dall'influenza di alcol e cannabinoidi) avrebbe escluso a monte la possibilità del verificarsi dell'incidente». D'altro canto, le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità nel solo caso in cui ~o un processo causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dalla condotta dell'agente, ovvero quando, pur inserendosi nel processo causale ricollegato a tale condotta, si connotdno per l'assoluta anomalia ed eccezionalità, collocandosi al di fuori dell'area della normale, ragionevole probabilità (Sez. 5, n. 7205 del 09/11/2022, Licciardi, Rv. 284338-02; Sez. 4, n. 53541 del 26/10/2017, Zantonello, Rv. 271846-01). Al di fuori, pertanto, di tali ipotesi eventuali, tutti gli altri fattori assumono valenza concausale, non suscettibile di elidere il legame intercorrente tra la condotta e l'evento, con interruzione configurabile solo allorché la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo, incommensurabile e del tutto eccentrico rispetto a quello originario attivato dalla prima condotta (Sez. 4, n. 3312 del 02/12/2016, dep. 2017, Zarcone, Rv. 269001-01). Ciò, pertanto, non si può affermare quando - come nel caso di specie - l'eventuale comportamento negligente di un terzo trovi la sua origine e spiegazione nella condotta colposa altrui (Sez. 4, n. 18800 del 13/04/2016, Bonanni, Rv. 267255-01). 4. Del pari inammissibile è il secondo motivo di doglianza, con cui il ricorrente ha lamentato la sussistenza di un difetto di correlazione tra l'imputazione ed il fatto storico ritenuto in sentenza, per essere stata riconosciuta in suo danno anche la circostanza aggravante, in precedenza mai contestatagli, di cui all'art. 589-bis, comma 8, cod. pen. — applicata per avere il conducente, con la sua condotta, cagionato la morte di una persona e le lesioni personali di un'altra -. Orbene, il Collegio rileva come l'indicata censura non si conformi al principio, affermato da questa Corte di legittimità, per cui, in tema di reati colposi, il ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione dei principio di correlazione tra accusa e sentenza, ai fini della sua ammissibilità, sotto il profilo della specificità, non può limitarsi a segnalare la mancanza formale di coincidenza tra l'imputazione originaria e il fatto ritenuto in sentenza, dovendo altresì allegare il concreto pregiudizio che ne è derivato per l'esercizio del diritto di difesa, non sussistendo la violazione predetta ove, sulla ricostruzione del fatto operata dal giudice, le parti si siano confrontate nel processo (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997-09) Ai fini della ricorrenza di una violazione del principio di correlazione ex art.521 cod. proc. pen., cioè, non è sufficiente una qualsiasi modificazione dell'originaria accusa, ma necessita una modifica che sia idonea a pregiudicare la possibilità di difesa dell'imputato. Tale violazione, pertanto, non sussiste allorquando nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto successivamente ritenuto in sentenza, da intendersi come accadimento storico oggetto di qualificazione giuridica da parte della legge penale, che spetta al giudice individuare nei suoi esatti contorni (cfr. Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012, dep. 2013, Jovanovic, Rv. 254648-01). Ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto, cioè, non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sull'intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Sez. 6, n. 5890 del 22/01/2013, Lucera, Rv. 254419-01). Trattasi, all'evidenza, di principi affermati in coerenza con quanto disposto dal novellato comma 5 dell'art. 111 Cost., ma anche con quanto previsto dall'art. 6 della Convenzione EDU, siccome interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a partire dalla nota pronuncia Drassich c. Italia (cfr. CEDU 2 Sez. 11 dicembre 2007), nonché, ancor più di recente, con la decisione del 22 febbraio 2018, Drassich c. Italia (n. 2), con la quale la Corte di Strasburgo ha escluso la violazione del citato art. 6 nel caso in cui l'interessato abbia avuto la possibilità di preparare adeguatamente la propria difesa e di discutere in contraddittorio sull'accusa alla fine formulata nei suoi confronti. Tutto ciò, all'evidenza, è dato ravvisare nel caso di specie, essendo stato ampiamente posto l'imputato nella condizione di potersi difendere giudizialmente dalla circostanza aggravante indicata, risultando dal capo di imputazione gli elementi fondamentali necessari a garantirgli una congrua difesa. Come correttamente osservato dalla Corte territoriale, infatti, «nel caso in esame, la contestazione è palesemente prospettata dal passaggio testuale "a causa del quale decedeva la passeggera della [OSCURATO:PERSONA] e subiva gravissime lesioni lo stesso conducente Ristano", espressamente richiamata nell'imputazione». 5. Del tutto privo di fondamento, poi, è anche l'ultimo motivo di censura dedotto, con cui il ricorrente ha lamentato, senza evidenziare specifici elementi positivi di valutazione, il mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche. Ad avviso del Collegio, infatti, non appare né irragionevole né contraddittoria la motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per consentire la concessione del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., considerato che ciò è stato argomentato attraverso il richiamo a specifici parametri valutativi, ed in particolare alla gravità dei fatti e alla personalità dell'imputato, negativamente distintosi per non avere ammesso le sue responsabilità, in pieno contrasto con le risultanze emerse dalle svolte attività istruttorie, e per non avere mai compiuto alcun gesto riparatorio nei confronti delle vittime. Il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, pertanto, è giustificato da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla I. 24 luglio 2008, n. 125 - è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come implicitamente avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01). In altri termini, l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241-01). 5.1 Con riguardo, infine, alla ritenuta eccessività della pena inflitta, a dire del [OSCURATO:PERSONA] sproporzionata rispetto alle responsabilità a lui effettivamente ascrivibili, il Collegio rileva come la Corte di merito abbia, invece, compiutamente rappresentato le ragioni per cui ha ritenuto la congruità della sanzione da lei rideterminata, con implicito riferimento ai parametri indicati dalla norma dell'art.133 cod. pen. Si tratta, dunque, di una motivazione che, in quanto immune da vizi logici e coerente con il dictum della sentenza, non può in questa sede essere in alcun modo censurata.6. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile
Sentenza Cassazione n. 30173/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris