CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 gennaio 2025
Cassazione n. 10107/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.38043/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 52, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di V ENEZIA n. 4055/2019,depositata l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In relazione a un contratto d’appalto l’impresa edile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Venezia la committente [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di accertare l’inadempimento della convenuta e di condannarla a pagare il residuo di quanto dovuto, ossia euro 349.285,75, nonché al risarcimento dei danni. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita e ha chiesto di rigettare la domanda dell’attrice e, in via riconvenzionale, di dichiarare la risoluzione del contratto d’appalto per inadempimento dell’appaltatrice e di condannare la medesima e il direttore dei lavori arch. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di chiamare in causa, a risarcire i danni causati dai vizi delle opere realizzate. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito in giudizio e ha, a sua volta, chiamato in causa l’ing. [OSCURATO:PERSONA], progettista e direttore dei lavori relativamente alle opere strutturali in cemento armato. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito e ha chiamato in causa la propria compagnia di assicurazione, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare in favore dell’impresa la somma di euro 23.146,91 e ha condannato l’impresa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidati nell’importo di euro 13.000,00 per ciascuno; ha quindi condannato Unipol a tenere indenne [OSCURATO:PERSONA] di quanto dovuto a [OSCURATO:PERSONA] in base alla sentenza; ha respinto le ulteriori domande delle parti e ha compensato fra le stesse le spese del processo. 2. La sentenza di primo grado è stata impugnata in via principale dall’impresa [OSCURATO:PERSONA]; appello incidentale è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza n. 4055/2019, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’appello principale dell’impresa [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e ha accolto quello di [OSCURATO:PERSONA]; in parziale riforma dell’impugnata sentenza, per il resto confermata, ha respinto le domande formulate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, ha dichiarato assorbito l’appello incidentale di Unipol. La Corte d’appello ha dichiarato compensate le spese tra l’impresa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ha dichiarato tenuti e ha condannato l’impresa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in via solidale, e nei rapporti interni ciascuno per un terzo, al rimborso delle spese sostenute da [OSCURATO:PERSONA] e da Unipol. 3. Avverso la sentenza ricorre in via principale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso e fa valere ricorso incidentale l’impresa edile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non hanno proposto difese. L’impresa edile [OSCURATO:PERSONA], che si è costituita con nuovo difensore il 16 dicembre 2022 a seguito del decesso di uno dei difensori, ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in tre motivi. 1. Il primo motivo contesta violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c., in quanto la Corte d’appello, dopo averne accertato l’ammontare, non si è pronunciata sulla nuova ripartizione dei danni a carico dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] e del direttore dei lavori [OSCURATO:PERSONA], conseguente all’esclusione della responsabilità pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo non può essere accolto. La ricorrente ha ragione nel contestare alla Corte d’appello di essersi limitata a rigettare le domande formulate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] senza puntualizzare in dispositivo che la condanna formulata in primo grado dal Tribunale a pagare 39.000 euro -nella misura di 13.000 euro per ciascuno nei confronti dell’impresa [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] - deve intendersi, a fronte della mancata condanna di [OSCURATO:PERSONA], come condanna dell’impresa e di [OSCURATO:PERSONA] a pagare euro 19.500,00 ciascuno. Tale pronuncia va però ricavata, e in tale senso deve essere interpretata la sentenza, leggendo la motivazione e il dispositivo della sentenza d’appello (cfr. in particolare le pagg. 21-23, ove [OSCURATO:PERSONA] viene assolto da ogni responsabilità), alla luce della motivazione e del dispositivo della sentenza di primo grado (vedere in particolare le pagg. 8, 9 e 12). 2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 106 e 91 c.p.c.: [OSCURATO:PERSONA] non ha mai svolto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] domande che sono state svolte soltanto da [OSCURATO:PERSONA], come si evince dalla sua costituzione in primo grado e in grado d’appello; pertanto, solo [OSCURATO:PERSONA], eventualmente con l’impresa [OSCURATO:PERSONA], doveva essere condannato a rifondere le spese di giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è infondato. Come sottolinea il controricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con l’appello incidentale ha chiesto di condannare l’impresa e [OSCURATO:PERSONA] “eventualmente con l’ing. [OSCURATO:PERSONA] in solido o comunque ciascuno pro quota spettante in relazione alla rispettiva responsabilità” a risarcirle i danni subiti e le spese sostenute per l’eliminazione dei vizi. 3. Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione agli artt. 24 Cost., 12 e ss. delle disposizioni sulla legge generale, nonché dell’art. 132 c.p.c.: la Corte d’appello ha erroneamente compensato integralmente le spese tra l’impresa [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente, senza motivazione esauriente al riguardo, e questo a fronte della soccombenza quantomeno maggioritaria dell’impresa. Il motivo è infondato: secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “la valutazione delle proporzioni dellasoccombenza re - ciprocae la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi ocompensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente” (in tal senso v. ex multisCass. n. 30592/2017). Il ricorso principale va, pertanto, rigettato. II. Il ricorso incidentale dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi. 1. Il primo motivo lamenta violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c., per omessa e apparente motivazione per essersi la Corte d’appello riportata integralmente alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio svoltasi in primo grado, consulenza che, a sua volta, era basata sull’elaborato predisposto dal consulente tecnico in sede di accertamento tecnico preventivo. Il motivo è infondato, non ravvisandosi il vizio di motivazione meramente apparente. Come hanno precisato le sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 8038/2018) il sindacato svolto da questa Corte di legittimità sulla motivazione è ridotto al controllo del cosiddetto minimo costituzionale, cosicché è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, violazione di legge che non è ravvisabile nel caso in esame. La Corte d’appello ha infatti analiticamente esaminato l’operato dei due consulenti d’ufficio, nominati in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso del giudizio di primo grado (cfr. le pagg. 8-17 della sentenza impugnata), con particolare attenzione ai rilievi critici sollevati dall’impresa [OSCURATO:PERSONA], con specifico esame dei 18 punti nei quali, in appello, sono state rinnovate le doglianze relative alla parte in cui il consulente d’ufficio ha determinato le opere realizzate dall’impresa e il valore delle stesse (v. in particolare le pagg. 12- 17). 2. Il secondo motivo contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.: la Corte d’appello ha condannato l’impresa [OSCURATO:PERSONA] a rifondere in via solidale le spese sostenute da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] per entrambi i gradi di giudizio, limitandosi ad affermare che tali spese vanno poste in via solidale e per quote uguali a carico delle altre parti processuali; l’impresa aveva però proposto la propria domanda nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed è stata [OSCURATO:PERSONA] a chiedere la condanna sia dell’impresa che dell’arch. [OSCURATO:PERSONA], che, a sua volta, ha esteso la domanda nei confronti dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiamato in manleva [OSCURATO:PERSONA]; nel proprio atto d’appello, l’impresa chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale per fare accertare integralmente il proprio credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che, in via di appello incidentale, chiedeva la condanna in solido dell’impresa, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è fondato. Il processo è stato instaurato dall’impresa [OSCURATO:PERSONA], che ha convenuto in giudizio la committente [OSCURATO:PERSONA] e nei suoi confronti ha fatto valere la domanda di condanna al pagamento di quanto ancora dovuto e al risarcimento dei danni. È stata la convenuta a chiamare in causa il direttore dei lavori [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, ha chiamato in causa [OSCURATO:PERSONA]. L’impresa, pertanto, non ha dato causa alla chiamata in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] e anche con il suo appello incidentale si è limitata a chiedere di condannare [OSCURATO:PERSONA] e, a differenza di quest’ultima, non ha proposto alcuna domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. III. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito e va annullata la statuizione della sentenza d’appello che ha condannato l’impresa [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese processuali, così come determinate dal giudice d’appello, sostenute da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], spese alle quali, in via solidale, restano condannati, ciascuno per metà, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alle spese del processo, va confermata la regolamentazione e liquidazione delle spese dei due gradi di giudizio operata dalla Corte d’appello; per il presente giudizio vanno compensate le spese tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale e la ricorrente principale va condannata al pagamento delle spese del controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo del ricorso incidentale, rigettato il primo motivo del medesimo, e rigetta il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, annulla la statuizione di condanna della ricorrente incidentale impresa edile [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Confermate le spese del giudizio d’appello, la Corte compensa le spese del presente giudizio tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale e condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 2.400, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteri