CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2021
Cassazione n. 30148/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Venezia, con sentenza in data 18 novembre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Vicenza, in data 2 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna di questi per i reati di cui all'art. 624-bis cod. pen., all'art. 628 cod. pen., agli artt. 582 e 585 cod. pen., e all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta una violazione di legge, nonché una carenza motivazionale della sentenza impugnata con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina, con riguardo, in particolare, all'elemento soggettivo di tale reato, all'errore di fatto circa l'oggetto dell'impossessamento e alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, risulta privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 7 e 8 della sentenza impugnata, circa la sussistenza del reato di rapina allorché, nel medesimo contesto spazio-temporale, il dolo della sottrazione sia concomitante o successivo alla condotta aggressiva, e circa la corrispondenza della sottrazione del cellulare della persona offesa a un preciso interesse dell'imputato). Ritenuto che anche la seconda censura dedotta, che lamenta un vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione, invece, della recidiva, appare reiterativa, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d'appello, a pag. 8 della sentenza impugnata, ha ampiamente e adeguatamente dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di applicare la recidiva (in relazione alla successione continua nel tempo del compimento di reati contro il patrimonio, in alcuni casi con violenza o minaccia, dimostrazione dell'indifferenza rispetto alle precedenti condanne e della pericolosità sociale del Toropoc). Considerato, inoltre, che anche la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419-01), anche considerato il principio, affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163-01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle