Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 1975

Cassazione n. 18169/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 21/10/2022 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, che ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Filomena [OSCURATO:PERSONA] per la carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati di furto consumato e tentato in concorso, giudicati con le tre sentenze elencate in istanza; considerato, in particolare: che il giudice adito ha stimato ostativi a una matrice deliberativa unitaria, al di là dell'omogeneità dei reati, la non breve distanza temporale fra di essi, la diversità e distanza dei luoghi di commissione e la diversità dei concorrenti nei reati; esaminato il ricorso, con cui si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge, censurandosi il provvedimento impugnato in quanto si sarebbe semplicemente limitato a dare atto dell'elemento temporale e spaziale, senza valutare le "abitudini di vita della richiedente all'epoca dei fatti"; ritenuto che l'impugnazione sviluppa censure di tipo generico e sostanzialmente confutativo, senza confrontarsi in modo specifico con il logico argomentare seguito dal giudice dell'esecuzione a giustificazione della decisione avversata; che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 21/10/2022 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, che ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Filomena [OSCURATO:PERSONA] per la carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati di furto consumato e tentato in concorso, giudicati con le tre sentenze elencate in istanza; considerato, in particolare: che il giudice adito ha stimato ostativi a una matrice deliberativa unitaria, al di là dell'omogeneità dei reati, la non breve distanza temporale fra di essi, la diversità e distanza dei luoghi di commissione e la diversità dei concorrenti nei reati; esaminato il ricorso, con cui si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge, censurandosi il provvedimento impugnato in quanto si sarebbe semplicemente limitato a dare atto dell'elemento temporale e spaziale, senza valutare le "abitudini di vita della richiedente all'epoca dei fatti"; ritenuto che l'impugnazione sviluppa censure di tipo generico e sostanzialmente confutativo, senza confrontarsi in modo specifico con il logico argomentare seguito dal giudice dell'esecuzione a giustificazione della decisione avversata; che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 18169/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris