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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2020

Cassazione n. 08395/2022

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to la seguente ORDINANZA I ,LOC.YtO;"..‘ sul ricorso 15968-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'AT,OISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 85/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 25/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. la Corte d'appello di Genova, pronunciando in sede di rinvio da Cass. nr. 26017 del 2019 e fermo il principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente circa l'obbligo degli architetti, iscritti all'albo ma non ad INARCASSA, di iscrizione alla gestione separata dell'Inps non essendo il versamento del cd. contributo integrativo alla Cassa suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ha giudicato fondata la questione di prescrizione e dichiarato estinto il credito contributivo vantato dall'Istituto, per l'anno 2008, avendo l'INPS richiesto il pagamento il 30.6.2014, decorso il termine quinquennale che decorreva dalla scadenza per il pagamento dei contributi e che, nella specie, andava fissato al 16.6.2009;

2. avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo e illustrato con memoria, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA];

3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.

Considerato che:

4. con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., violazione degli artt. 2935 e 2941 n.8 c.c. in relazione all'art. 2, commi 26 - 31,

I. n. 335 del 1995, all'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla

I. n. 111 del Ric. 2020 n. 15968 sez.

ML - ud. 16-11-2021 -2- 2011, all'art. 1, d.lgs. n. 462 del 1997 e all'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 241 del 1997;

5. ha rilevato che l'attuale controricorrente, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2008, ha omesso di compilare il "Quadro RR" necessario per la determinazione dei contributi dovuti, così eludendo il relativo controllo automatico da parte degli uffici finanziari;

6. ha sostenuto, richiamando l'ordinanza della S.C. n. 6677 del 2019 e le successive ordinanze n. 19403 del 2019 e n. 30605 del 2019, come l'omessa compilazione del "Quadro RR" integrasse una condotta dolosa del professionista di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto dell'Istituto non potesse considerarsi prescritto per l'operare della sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c.;

7. nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., l'INPS ha chiesto l'accoglimento del ricorso sul rilievo che non fosse maturata la prescrizione del credito contributivo, in ragione del differimento al 6.7.2009 del termine di versamento come disposto dal d.P.C.M. del 14 giugno 2009, per i redditi 2008;

8. il Collegio rileva che la sentenza impugnata non ha affrontato la questione del differimento della scadenza dei termini per il versamento dei contributi dell'anno 2008 disposta sino al 6 luglio 2009 con il d.P.C.M. del 14 giugno 2009, proroga che, nella specie, assumerebbe rilievo, atteso che l'avviso di pagamento è stato notificato al professionista in data 30 giugno 2014;

9. questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez.

L., 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez.

L., 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato Ric. 2020 n. 15968 sez.

ML - ud. 16-11-2021 -3- dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123);

10. nondimeno, considerato che il ricorso dell'I.N.P.S. attiene unicamente alla questione della sospensione del termine per doloso occultamento del debito per mancata compilazione del cd.

"quadro RR", ad avviso del Collegio occorre approfondire il profilo (dei limiti) della rilevabilità d'ufficio della questione della corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dei contributi;

11. pertanto, avuto riguardo alla valenza nomofilattica della questione, la causa va rimessa alla sezione ordinaria per la decisione in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile della Corte.

Così deciso nelle adunanze camerali del 16.11.2021 e del

12.1.22. [OSCURATO:PERSONA] M CANCE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA I ,LOC.YtO;"..‘ sul ricorso 15968-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'AT,OISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 85/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 25/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte d'appello di Genova, pronunciando in sede di rinvio da Cass. nr. 26017 del 2019 e fermo il principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente circa l'obbligo degli architetti, iscritti all'albo ma non ad INARCASSA, di iscrizione alla gestione separata dell'Inps non essendo il versamento del cd. contributo integrativo alla Cassa suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ha giudicato fondata la questione di prescrizione e dichiarato estinto il credito contributivo vantato dall'Istituto, per l'anno 2008, avendo l'INPS richiesto il pagamento il 30.6.2014, decorso il termine quinquennale che decorreva dalla scadenza per il pagamento dei contributi e che, nella specie, andava fissato al 16.6.2009; 2. avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo e illustrato con memoria, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; 3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ. Considerato che: 4. con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., violazione degli artt. 2935 e 2941 n.8 c.c. in relazione all'art. 2, commi 26 - 31, I. n. 335 del 1995, all'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla I. n. 111 del Ric. 2020 n. 15968 sez. ML - ud. 16-11-2021 -2- 2011, all'art. 1, d.lgs. n. 462 del 1997 e all'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 241 del 1997; 5. ha rilevato che l'attuale controricorrente, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2008, ha omesso di compilare il "Quadro RR" necessario per la determinazione dei contributi dovuti, così eludendo il relativo controllo automatico da parte degli uffici finanziari; 6. ha sostenuto, richiamando l'ordinanza della S.C. n. 6677 del 2019 e le successive ordinanze n. 19403 del 2019 e n. 30605 del 2019, come l'omessa compilazione del "Quadro RR" integrasse una condotta dolosa del professionista di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto dell'Istituto non potesse considerarsi prescritto per l'operare della sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c.; 7. nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., l'INPS ha chiesto l'accoglimento del ricorso sul rilievo che non fosse maturata la prescrizione del credito contributivo, in ragione del differimento al 6.7.2009 del termine di versamento come disposto dal d.P.C.M. del 14 giugno 2009, per i redditi 2008; 8. il Collegio rileva che la sentenza impugnata non ha affrontato la questione del differimento della scadenza dei termini per il versamento dei contributi dell'anno 2008 disposta sino al 6 luglio 2009 con il d.P.C.M. del 14 giugno 2009, proroga che, nella specie, assumerebbe rilievo, atteso che l'avviso di pagamento è stato notificato al professionista in data 30 giugno 2014; 9. questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L., 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L., 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato Ric. 2020 n. 15968 sez. ML - ud. 16-11-2021 -3- dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123); 10. nondimeno, considerato che il ricorso dell'I.N.P.S. attiene unicamente alla questione della sospensione del termine per doloso occultamento del debito per mancata compilazione del cd. "quadro RR", ad avviso del Collegio occorre approfondire il profilo (dei limiti) della rilevabilità d'ufficio della questione della corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dei contributi; 11. pertanto, avuto riguardo alla valenza nomofilattica della questione, la causa va rimessa alla sezione ordinaria per la decisione in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ. P.Q.M. Dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile della Corte. Così deciso nelle adunanze camerali del 16.11.2021 e del 12.1.22. [OSCURATO:PERSONA] M CANCE
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