CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 marzo 2025
Cassazione n. 14852/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza di cui in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale di Catanzaro ha accolto l'appello del Pubblico ministero volto ad ottenere la declaratoria di nullità della sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, applicata anche per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. a [OSCURATO:PERSONA], per violazione del contraddittorio // h cartolare previsto dall'art. 299, commi 3-bis e 4-bis, cod. proc. pen., in assenza del parere dell'organo dell'accusa. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, ritenendo sussistenti violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il contraddittorio si era regolarmente perfezionato a seguito dell'istanza difensiva, volta ad accertare l'incompatibilità delle condizioni di salute dell'indagato con il regime carcerario, con la fissazione dell'udienza per il conferimento dell'incarico peritale, sollecitato dallo stesso Pubblico ministero, cui l'organo dell'accusa non aveva partecipato. Ne consegue che il Giudice per le indagini preliminari non aveva alcun obbligo di comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito della perizia. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati successivamente prorogati, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] LI1 ricorso è fondato. 2. [OSCURATO:PERSONA], pur consapevole di altro orientamento (Sez. 3, n. 18935 del 23/02/2021, Stranieri, Rv. 281780), ritiene che il subprocedimento di cui all'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. instauri il contraddittorio sulla revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere, fondata sulle condizioni di salute dell'imputato incompatibili con il regime detentivo, ex art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen., al momento della fissazione dell'udienza di conferimento dell'incarico peritale in cui viene indicato il termine per il deposito dell'elaborato. Il giudice, dunque, non è tenuto a comunicare quando questo avviene perché costituisce onere delle parti informarsi ai fini di esercitare un'eventuale facoltà di interlocuzione e, per il pubblico ministero, per esprimere il proprio parere ex art. 299, comma 3-bis, cod. proc. pen. La comunicazione dell'avvenuto deposito va disposta solo quando l'elaborato sia consegnato anticipatamente o successivamente al termine assegnato al perito nel corso dell'udienza di conferimento dell'incarico. Infatti, nel periodo antecedente al deposito della perizia, la disposizione in esame prevede che il termine per provvedere sull'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare sia sospeso per il giudice. Alla luce dell'illustrata scansione, il Giudice per le indagini preliminari, all'esito del deposito della perizia sulle condizioni di salute di Pugliese, vista la celebrazione dell'udienza comunicata alle parti in cui erano stati indicati i termini per l'adempimento, non era tenuto a comunicarlo per acquisire un rinnovato parere del Pubblico ministero che tenesse conto anche di tale sopravvenuto elemento di giudizio. Ne consegue che l'ordinanza di sostituzione dell'originaria misura cautelare applicata al ricorrente non può ritenersi viziata per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. 3. Alla stregua di tali rilievi l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 12 marzo 2025 L