CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 novembre 2014
Cassazione n. 03961/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 1029-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 74, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 74, 2021. presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7869/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/11/2014 R.G.N. 5294/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 1029/2015 Premesso che 1. Con sent. n. 7869/2014, depositata il 13 novembre 2014, la Corte di appello di Napoli ha accolto il gravame del Comune di Caserta e, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della somma di euro 12.223,16, oltre accessori di legge, a titolo di compenso per avere partecipato all'esecuzione del "progetto per il recupero dei dati informatici canoni e tributi". 2. La Corte territoriale ha osservato a sostegno della propria decisione che: - lo schema di progetto prodotto, predisposto dal responsabile unico del procedimento, era riconducibile alle previsioni dell'art. 17, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. 1 aprile 1999 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto finanziato con i fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, di cui all'art. 15 del medesimo C.C.N.L.; - alla stregua della normativa contrattuale, l'attribuzione del compenso avrebbe richiesto una certificazione del dirigente di settore (e non del solo responsabile del procedimento in qualità di esecutore del progetto) che attestasse il raggiungimento, totale o parziale, degli obiettivi; - nella specie, la documentazione acquisita non provava né l'esistenza di un impegno di spesa imputabile al potere di determinazione del dirigente del settore Ragioneria e Bilancio, né era idonea a comprovare l'esistenza di un atto di attestazione del raggiungimento totale o parziale degli obiettivi da parte del responsabile di settore munito dei necessari poteri di valutazione. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Buonocore con sei motivi, assistiti da memoria, cui ha resistito il Comune di Caserta con controricorso. Osservato che 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 434 cod. proc. civ., nonché dell'art. 2909 cod. civ., per avere la Corte territoriale omesso di pronunciare sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per genericità, non avendo considerato che nel ricorso di secondo grado mancava l'individuazione delle statuizioni della decisione impugnata ritenute viziate e delle ragioni di censura e che l'appellante si era limitato a indicare pedissequamente le fonti collettive ritenute applicabili, in sostanza riproponendo le stesse eccezioni di cui alla memoria difensiva depositata nel primo grado di giudizio: con la conseguenza che, per effetto della inammissibilità dell'impugnazione, la Corte avrebbe dovuto rilevare la formazione del giudicato interno. 2. Il motivo è inammissibile. N t 3. Quanto alla denunciata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per costante e condiviso orientamento di questa Corte (Cass. n. 22083/2013; conformi, fra altre: n. 8220/2002; n. 17233/2010), il vizio di omessa pronuncia è configurabile se nella sentenza impugnata non sia stato esaminato un motivo di appello, o una domanda o un'eccezione che solo la parte può proporre (e che sia stata proposta o riproposta ritualmente), e non anche su questioni processuali rilevabili d'ufficio, quale è, nella specie, la inammissibilità dell'impugnazione. In tal caso, si profila una nullità della decisione, propria o derivata, ma per violazione di una norma diversa dall'art. 112 cod. proc. civ. (che ha riguardo solo alla decisione del merito della causa), se e in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte. 4. La dedotta violazione dell'art. 434 cod. proc. civ. difetta di specificità. 5. La giurisprudenza di legittimità è invero consolidata nell'affermare che, anche qualora venga dedotto un error in procedendo, rispetto al quale la Corte di Cassazione è giudice del "fatto processuale", l'esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal Codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Sez. U n. 8077/2012). 6. Ne consegue che la parte non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell'errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi e non già alla loro ricerca (Cass. n. 15367/2014; Cass. n. 21226/2010). 7. Dal principio di diritto qui ribadito discende che, qualora il ricorrente assuma che l'appello doveva essere dichiarato inammissibile per difetto della necessaria specificità dei motivi di impugnazione, la censura potrà essere scrutinata a condizione che vengano riportati nel ricorso, nelle parti essenziali, la motivazione della sentenza di primo grado e l'atto di appello, onere nella specie non assolto. 8. Da ultimo, appare del tutto inconferente la denuncia di violazione del giudicato interno, vizio che presuppone una impugnazione valida e che non potrebbe, pertanto, derivare dalla inammissibilità dell'appello. 9. Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame dei fatti posti a base del credito: in particolare, deduce l'omesso esame di documenti (delibera della Conferenza dei Servizi; progetto predisposto dal responsabile unico del procedimento; specchietto riepilogativo delle ore lavorate; relazione finale del progetto a firma del responsabile dello stesso procedimento; schede di presenza), che avrebbero rilevanza decisiva a confutare l'affermazione del giudice di appello secondo cui la fattispecie era regolata dagli artt. 4, 15 e 17 C.C.N.L. 1 aprile 1999 e dall'art. 6 C.C.N.L. 31 marzo 1999.10. Il motivo è inammissibile. 11. Il nuovo testo del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). 12. Il ricorrente non si è invece attenuto, nella formulazione del motivo, a tale paradigma, quale risultante dalle modifiche introdotte nel 2012 e dalle precisazioni fornite da questa Corte a Sezioni Unite (con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014 e con le molte conformi ad esse successive) quanto a perimetro applicativo e oneri di deduzione, in particolare non individuando un fatto storico che il giudice dell'appello non avrebbe esaminato e piuttosto deducendo l'omesso esame di elementi istruttori, che, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma. 13. Con il terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ., la parte ricorrente sostiene che i conflitti fra organi di un ente trovano composizione all'interno dello stesso con l'adozione di provvedimenti di autotutela aventi la stessa forza di quelli giurisdizionali resi in relazione ai conflitti intersoggettivi; con la conseguenza che la Corte di appello di Napoli non aveva facoltà di decidere sulla legittimità di atti impugnati dallo stesso ente, a cui si imputano, perché emessi da un proprio organo e che il Comune di Caserta era carente di interesse ad agire. 14. Il motivo in esame risulta inammissibile, poiché il giudizio promosso dal ricorrente ha esclusivamente ad oggetto l'accertamento del diritto dello stesso a percepire un compenso per la partecipazione al progetto "per il recupero dei dati informatici canoni e tributi", in qualità di componente dell'unità di progetto ed esecutore, diritto che il datore di lavoro ha negato per insussistenza dei relativi presupposti; mentre è evidente che il Comune aveva pienamente interesse a contraddire in relazione alla pretesa del proprio dipendente e poi ad impugnare, con il ricorso in appello, la decisione di primo grado, che lo aveva visto soccombente. 15. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 49, 50 comma 10, 151 comma 4, 165, 183 e 184 d.lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 6 I. n. 241/1990 e degli artt. 2700 e 1362 cod. civ.: assume il ricorrente che il proprio credito troverebbe titolo e fondamento nelle norme citate del d.lgs. n. 267/2000 e nell'art. 6 I. n. 241/1990, dalle quali emergerebbe che, anche in ragione del principio di immedesimazione organica, l'atto del responsabile del servizio contenente le modalità di erogazione del compenso individuale per il progetto impegna il Comune e costituisce documento certificativo del credito nonché dichiarazione di liquidazione della spesa. 16. I documenti di causa - riprodotti nell'ambito dell'esposizione del motivo per formare parte integrante del ricorso - nell'assunto di parte ricorrente fornirebbero dunque la prova del credito.17. Da ultimo sostiene il ricorrente che, secondo il criterio ermeneutico di cui all'art. 1362 cod. civ., dal verbale della conferenza dei servizi del 27 febbraio 2003 emergerebbe che il Comune aveva manifestato la volontà di attivare il progetto e che gli atti sottoscritti dal responsabile del servizio tributi erano stati fatti propri dai dirigenti che avevano partecipato alla suddetta conferenza con nota in data 10 giugno 2003 del direttore generale e del dirigente del [OSCURATO:PERSONA], bilancio, ragioneria, economato e tributi. 18. Il motivo è inammissibile. 19. La censura non individua, infatti, né le statuizioni della sentenza impugnata in cui sarebbe dato rilevare l'errore di diritto denunciato né le ragioni della violazione delle norme indicate nella rubrica del motivo. 20. Risulta, pertanto, inadempiuto l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., che impone al ricorrente che denuncia il vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., a pena di inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano con il precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Sez. U n. 23745/2020). 21. Nella sostanza, la censura, piuttosto che individuare errori di diritto commessi dal giudice dell'appello, è tesa a sostenere che i documenti di causa fornirebbero la prova del credito, devolvendo a questa Corte un non consentito riesame del merito. 22. Con il quinto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli art. 4, 15 e 17 C.C.N.L. 1 aprile 1999 e dell'art. 6 C.C.N.L. 31 marzo 1999 interpretati secondo i criteri di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ. e 52 d.lgs. n. 52/2001. 23. Si contesta la statuizione del giudice di appello secondo cui i compensi oggetto di causa costituivano incentivi alla produttività; si assume che nella fattispecie non era applicabile né il sistema di valutazione previsto dall'art. 6 C.C.N.L. del 31 marzo 1999, che riguardava la classificazione del personale, né l'istituto della incentívazione della produttività; l'attività svolta era stata voluta dall'Ente nella Conferenza dei Servizi del 27 febbraio 2003, senza i condizionamenti previsti dalla contrattazione decentrata di cui all'art. 4 C.C.N.L. 1 aprile 1999. 24. Il motivo è infondato. 25. Il ricorrente assume che il diritto di credito sorgerebbe direttamente dalla legge (d.lgs. n. 267/2000 e I. n. 241/1990) e dagli atti del Comune, a prescindere dai presupposti previsti dalla contrattazione collettiva. 26. L'assunto contrasta con il principio per il quale nell'impiego pubblico contrattualizzato l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e solo alle condizioni dagli stessi previste mediante contratti individuali, principio espresso dall'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001 (ed in epoca anteriore dall'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 29/1993, come modificato dall'art. 2 d.lgs. n. 80/1998). 27. Il ruolo centrale della contrattazione collettiva è stato da tempo valorizzato dalle Sezioni Unite di questa Corte per affermare che l'atto di deroga, anche in melius, alle disposizioni del contratto collettivo è "affetto da nullità, sia quale atto negoziale, per violazione di norma imperativa, sia quale atto amministrativo, perché viziato da difetto assoluto di attribuzione ai sensi della I. n. 241 del 1990, art. 21-septies (l'ordinamento esclude che l'Amministrazione possa intervenire con atti autoritativi nelle materie demandate alla contrattazione collettiva)" (Sez. U n. 21744/2009). 28. Per consolidato orientamento di questa Corte, dunque, l'adozione da parte della P.A. di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto, con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato trattamento economico, non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, giacché la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si stabilizza in capo al dipendente solo qualora l'atto sia conforme alla volontà delle parti collettive (cfr., fra le molte, Cass. n. 11645/2021; n. 17226/2020; n. 21166/2019; n. 15902/2018; n. 25018/2017; n. 16088/2016 e la giurisprudenza ivi richiamata). 29. Con il sesto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2077 cod. civ. nonché, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l'omesso esame del fatto decisivo costituito dalla scadenza in data 31/12/2001 della vigenza contrattuale del C.C.N.L. 1 aprile 1999 e del C.C.N.L. 31 marzo 1999, sicché la normativa contrattuale non avrebbe potuto disciplinare la fattispecie di causa, svoltasi nell'anno 2003. 30. Il motivo è infondato. 31. Ferma la già ribadita impossibilità per la P.A. di attribuire trattamenti economici non previsti dal contratto collettivo, deve rilevarsi che il C.C.N.L. per il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1998/2001, stipulato in data 1 aprile 1999, all'art. 2 prevedeva il rinnovo tacito di anno in anno del contratto stesso alla scadenza, in mancanza di disdetta di una delle parti (con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza); in caso di disdetta, le disposizioni contrattuali sarebbero comunque rimaste in vigore fino alla loro sostituzione ad opera del successivo contratto collettivo. 32. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere nel complesso respinto, con liquidazione delle spese come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.N t. • Rilevato che dagli atti il processolfrisulta esente, egil si applica l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 23 g