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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2025

Cassazione n. 39494/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 20024/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato prevosto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e della circostanza di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, perché generici (anche in relazione al motivo di appello) rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 20024/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato prevosto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e della circostanza di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, perché generici (anche in relazione al motivo di appello) rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 39494/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris