Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2024/2025
ECLI:EU:T:2025:908
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0409_INF
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 24 settembre 2025 –
Al-[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(causa T‑409/24)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nominativo del ricorrente nell’elenco – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Irricevibilità parziale – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Diritto di proprietà – Libertà d’impresa – Proporzionalità»
1.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione
[Art. 263 TFUE; decisione 2013/255/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2024/1517]
(v. punti 21, 22)
2.
Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto che comporta misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità – Atto pubblicato e comunicato ai destinatari – Data di comunicazione dell’atto – Ricorso tardivo – Irricevibilità
(Art. 263, comma 6, TFUE; decisione 2013/255/PESC del Consiglio; regolamento del Consiglio n. 36/2012)
(v. punti 26‑28)
3.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi in considerazione della situazione in Siria – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria
[Art. 296 TFUE; decisione 2013/255/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2024/1510, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2024/1517]
(v. punti 38‑43, 52‑58)
4.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Criteri di adozione delle misure restrittive – Sostegno al regime siriano e vantaggio tratto dal medesimo – Concetto – Conseguenze sulla motivazione dell’inserimento
[Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2024/1510, art. 28, § 1; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, art. 15, § 1, a), 2015/1828 e 2024/1517]
(v. punti 46‑50)
5.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione 2013/255/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2024/1517]
(v. punti 67‑72)
6.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Criteri di adozione delle misure restrittive – Associazione con il regime siriano – Legame con una persona o un’entità soggetta a misure restrittive – Concetti – Ipotesi di molteplici collegamenti simultanei
[Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2024/1510, art. 28, § 1; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, art. 15, § 1, a), 2015/1828 e 2024/1517]
(v. punti 74, 75)
7.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Iscrizione del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata per effetto della sua associazione con il regime siriano – Legame con una persona o un’entità soggetta a misure restrittive – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio – Principio del libero apprezzamento della prova
[Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2024/1517]
(v. punti 77‑83)
8.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Ricorso di annullamento proposto da una persona legata a una persona o entità oggetto di una decisione di congelamento dei capitali – Ripartizione dell’onere della prova – Decisione fondata su un insieme di indizi – Ammissibilità – Errore di valutazione – Assenza
[Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2024/1510, art. 28, § 1; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, art. 15, § 1, a), 2015/1828 e 2024/1517]
(v. punti 86‑95)
9.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Restrizione al diritto di proprietà – Restrizione della libertà d’impresa – Ammissibilità – Presupposti – Restrizione prevista dalla legge – Rispetto del contenuto essenziale del diritto invocato – Perseguimento di un obiettivo di interesse generale riconosciuto come tale dall’Unione – Rispetto del principio di proporzionalità – Condizioni soddisfatte
[Artt. 5, § 4, e 29 TUE; art. 215 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16, 17 e 52, § 1; decisione 2013/255/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2024/1510, artt. 28, § § 1 e 6, e 34; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, artt. 15, § 1, a), 16 e 32, § 4, e 2024/1517]
(v. punti 105‑117)
10.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto di fornire servizi di assicurazione e riassicurazione al governo siriano e alle entità ad esso collegate – Eccezione – Ambito d’applicazione ratione personae – Stati membri dell’Unione e istituzioni finanziarie presenti sul loro territorio o soggette alla loro giurisdizione
[Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2024/1510, artt. 19, 23 e 24, § 2]
(v. punto 119)
11.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Obbligo delle istituzioni di aderire al punto di vista delle parti interessate – Assenza – Obbligo di rispondere a tutti gli argomenti delle parti – Assenza
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41)
(v. punti 125‑127)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è condannata a farsi carico delle proprie spese così come di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.