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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44603/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata concessione della pena sostitutiva è manifestamente infondato e riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che con pertinente riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ed ai plurimi precedenti specifici neppure cronologicamente distanti per reati violenti e contro la persona ha escluso la concreta idoneità rieducativa della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità (pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/10/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata concessione della pena sostitutiva è manifestamente infondato e riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che con pertinente riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ed ai plurimi precedenti specifici neppure cronologicamente distanti per reati violenti e contro la persona ha escluso la concreta idoneità rieducativa della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità (pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/202
Sentenza Cassazione n. 44603/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris