CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 luglio 2023
Cassazione n. 24241/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20675/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 22/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Suprema di Cassazione Roma n. 2963/2017 depositata il 3.2.2017. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.7.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 18.10.2011, in accoglimento dell'impugnazione proposta dalla società T.M.E. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito, semplicemente, TME) avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 6.6.2007, ha respinto le domande avanzate dal [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]. Il predetto Fallimento, previo accertamento dell'esecuzione delle forniture e delle prestazioni commissionate alla società in bonis dalla predetta TME, anche quale capogruppo dell'associazione temporanea di imprese (breviter, a.t.i.), comprendente anche la [OSCURATO:SOCIETA]., appaltatrice dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione tecnologica ed ambientale dell'impianto di termo - utilizzazione dei rifiuti solidi di [OSCURATO:SOCIETA]., per incarico conferito dalla stazione appaltante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (breviter, FEA), aveva chiesto il pagamento dei corrispettivi dei lavori, eseguiti sulla base di due contratti stipulati in qualità di subappaltatrice di [OSCURATO:SOCIETA], e il risarcimento dei danni, per l'interruzione anticipata del rapporto negoziale. Tali domande erano state accolte dal primo giudice con la liquidazione del credito nella misura indicata nella sentenza di prime cure. 2. Il Tribunale, premessa la legittimazione passiva della società capogruppo, aveva infatti ritenuto provati sia il credito per l'attività svolta dalla società fallita SELP (risultante dagli stati di avanzamento dei lavori, sottoscritti dal tecnico di cantiere della [OSCURATO:PERSONA], e dalle fatture), sia quello per il risarcimento del danno (derivante dall'interruzione del rapporto contrattuale) al cui pagamento ha considerato tenuta anche la predetta capogruppo T.M.E, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002, art. 13, comma 2. 3.La Corte d'appello di Milano ha accolto il gravame proposto dalla soccombente TME, in quanto, da un lato, il credito non poteva far carico anche alla società capogruppo, in base alla regola di cui all'art. 1309 c.c., secondo cui il riconoscimento del debito effettuato da uno dei condebitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, e, da un altro, perché gli stati di avanzamento lavori (breviter: SAL) erano stati sottoscritti dal solo tecnico della subappaltante e le fatture non avrebbero potuto costituire prova di quanto in esse contenuto, trattandosi di documenti di provenienza unilaterale, perciò mancando la complessiva prova dell'esecuzione dei lavori da parte della pretesa creditrice, anche in base alla avvenuta contestazione, da parte della società capogruppo, dell'efficacia probatoria dei documenti versati in atti. Inoltre, sempre secondo la Corte territoriale, la convenuta appellante TME non era responsabile dei danni subiti dall'attrice appellata per l'inadempimento dell'obbligazione della [OSCURATO:SOCIETA] in quanto divenuta impossibile per causa della stessa [OSCURATO:SOCIETA], sia perché, a suo parere, il creditore non poteva chiedere il risarcimento del danno ulteriore agli altri condebitori solidali non inadempienti, sia perché inoltre la Curatela non aveva fornito la prova dei danni che avrebbe subito per effetto dell'inadempimento contrattuale della [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Avverso tale pronuncia il Fallimento SELP ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi di ricorso, illustrati anche con memoria; la T.M.E. ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato articolato in due profili. 5. Con la sentenza n.2963 del 3.2.2017 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale nei sensi di cui in motivazione, ha respinto il ricorso incidentale condizionato, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione. 6. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per revocazione ex art.391 bis e 395 n.4 cod.proc. civ. la TME con atto notificato il 2.9.2017, proponendo cinque motivi. Con atto notificato il 13.10.2017 ha proposto controricorso il Fallimento SELP, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione. Le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 7. Il ricorso per revocazione ex art.391 bis cod.proc.civ. è consentito solo se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione è affetta da errore materiale ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), ossia se la decisione è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e, tanto nell'uno quanto nell'altro caso, se il fatto non ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare. In tal caso la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento. L'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'articolo 395, comma 4, cod.proc.civ., consiste perciò in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato, sicché i vizi relativi all'interpretazione della domanda giudiziale non rientrano nella nozione di errore di fatto denunciabile mediante impugnazione per revocazione (Sez. 3, n. 31563 del 6.12.2018). Il predetto errore di fatto revocatorio presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali; non è invece previsto come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, al pari dell'errore di giudizio o di valutazione (Sez. U, n. 9882 del 20.7.2001; Sez. U, n. 15227 del 30.6.2009). L'errore di fatto idoneo a costituire il vizio revocatorio: 1) deve consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile e tale da aver indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) deve essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non deve cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) deve presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non deve consistere in un vizio di assunzione del fatto né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo; 6) deve riguardare gli atti interni, cioè quelli che la Corte esamina direttamente, con propria autonoma indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e avere quindi carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza della S.C., perché, se invece l'errore è stato causa determinante della decisione di merito, in relazione ad atti o documenti che ai fini della stessa sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati, il vizio che inficia la sentenza dà adito agli specifici mezzi di impugnazione esperibili contro le sentenze di merito (Sez. 1, n. 8295 del 20.4.2005; Sez. 1, n. 4295 del 1.3.2005; Sez. U, n. 26022 del 30.10.2008); in particolare, costituiscono atti interni quelli conseguenti alla proposizione del ricorso (ad esempio, il deposito ex art. 369, primo comma, cod. proc. civ. ed il controricorso con eventuale ricorso incidentale), tutti gli atti che vanno depositati insieme al ricorso ai sensi dell'art. 369, secondo comma, cod.proc.civ., nonché il fascicolo d'ufficio, ma esclusivamente nei casi in cui la Corte debba esaminarli direttamente con propria autonoma indagine di fatto, senza cioè la mediazione della sentenza impugnata, in quanto siano stati dedotti errores in procedendo, ovvero perché siano emerse questioni processuali rilevabili d'ufficio (Sez. 1, n. 24856 del 22.11.2006). Occorre quindi la deduzione di un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (o escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Sez. U, n. 26022 del 30.10.2008). E’ stata anche chiarita l’importanza in tema di revocazione della distinzione tra giudizio di fatto (tutto ciò che attiene all'accertamento della verità di «fatti bruti», fatti, dunque, accaduti nel mondo fenomenico, ai quali si addice per l'appunto il predicato di «vero» o «falso»), e giudizio di diritto (tutto quanto attiene all'applicazione di norme e, così, all'individuazione della norma applicabile al caso concreto, alla sua interpretazione, alla sussunzione dei fatti, come ricostruiti, entro la fattispecie astratta, all'individuazione delle conseguenze da quella norma previste); l'errore revocatorio ricorre in presenza di una falsa percezione della realtà: di un errore, cioè, obbiettivamente ed immediatamente percepibile, che attiene all'accertamento o alla ricostruzione della verità di specifici dati empirici, idonei a dar conto di un accadimento esterno al processo, al quale la parte interessata intende ricollegare effetti giuridici a sé favorevoli, all'esito della sua sussunzione entro una fattispecie generale ed astratta determinata (Sez.1, n.9361 del 16.4.2018; Sez.1, n.8760 del 10.4.2018; Sez.1, 15186 del 20.6.2017; Sez.6-3, n.8472 del 29.4.2016; Sez.6-3, n.17402 del 30.7.2014). 8. È necessario premettere inoltre che nella specie la decisione di questa Corte impugnata in revocazione ha disposto la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. Occorre quindi far applicazione ‒ come premessa di quello che si dirà sui singoli motivi ‒ del principio giurisprudenziale acquisito secondo cui il ricorso per revocazione delle pronunce di cassazione con rinvio è inammissibile soltanto se l'errore revocatorio enunciato abbia portato all'omesso esame di eccezioni, questioni o tesi difensive che possano costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio, ma non anche se la pronuncia di accoglimento sia fondata su di un vizio processuale dovuto ad un errore di fatto o se il fatto di cui si denuncia l'errore percettivo sia assunto come decisivo nell'enunciazione del principio di diritto, o, nell'economia della sentenza, sia stato determinante per condurre all'annullamento per vizio di motivazione (Sez. 5, n. 7758 del 17.3.2023; Sez. 6, n. 12046 del 17.5.2018). Così non è nella fattispecie, perché i motivi di revocazione non evidenziano che la pronuncia di accoglimento sia fondata su di un vizio processuale dovuto ad un errore di fatto, e neppure che il fatto di cui si denuncia l'errore percettivo sia stato assunto come decisivo nell'enunciazione del principio di diritto, o, nell'economia della sentenza, sia stato determinante per condurre all'annullamento per vizio di motivazione. Nel caso di specie, in altri termini, i motivi di revocazione proposti non mettono in luce errori di fatto assunti come decisivi dalla sentenza impugnata nell’enunciazione del principio di diritto, ma al contrario si traducono in denunce di pretesi errori di qualificazione e di giudizio, o addirittura nella deduzionedi questioni di merito. 9. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è affetta da errore di fatto laddove confonde gli stati avanzamento lavori emessi da [OSCURATO:SOCIETA] con quelli di FEA, stazione appaltante. La conclusione a cui perviene la Cassazione, secondo la ricorrente, sarebbe basata sull’attribuzione degli stati di avanzamento lavori prodotti da SELP alla stazione appaltante (FEA), mentre essi erano pacificamente riconducibili alla [OSCURATO:SOCIETA], impresa mandante dell’a.t.i. e soggetto esclusivamente privato e subappaltante nei confronti della subappaltatrice SELP. 10. Il motivo è inammissibile perché non si confronta in modo puntuale, pertinente e specifico con la ratio decidendi della sentenza aggredita con l’impugnazione straordinaria per revocazione, perché la Corte di Cassazione non è affatto incorsa nell’errore revocatorio che le viene attribuito, peraltro del tutto genericamente e senza individuare le affermazioni specifiche che lo concreterebbero. Ben al contrario, la Corte di Cassazione, nella sentenza impugnata, ha ribadito più volte che gli stati di avanzamento lavori in questione erano stati sottoscritti dal tecnico della [OSCURATO:PERSONA], componente dell’a.t.i appaltatrice e subappaltante, e non già quindi dalla committente principale, la stazione appaltante FEA. Si vedano in proposito: pag. 2, § 2, ove si parla di «stati di avanzamento dei lavori sottoscritti dal tecnico di cantiere della Cooperativa»; pag.2, § 3, ove si parla di SAL «sottoscritti dal solo tecnico della subappaltante »; pag.3, § 1, ove si parla del riconoscimento operato dalla società capogruppo dell’a.t.i. subappaltante; pag.10, § 8, ove si fa riferimento al fatto che i SAL erano stati sottoscritti dal solo tecnico della associata -committente (del subappalto) e non dalla altra associata in a.t.i. (subappaltatrice). L’affermazione del principio contenuto nel § 8.2. di pag.10 non può quindi essere letta in contrasto con quanto pacificamente ricostruito dalla sentenza impugnata, laddove si è statuito che i SAL dei lavori dati in appalto dalla P.A. sono atti pubblici, evidentemente con riferimento anche ai SAL formati dalla impresa appaltatrice subappaltante, in considerazione della loro finalità probatoria di fatti giuridicamente rilevanti anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. 11. Altra cosa è la contestazione della giuridica esattezza di questo principio che certamente non può essere fatta valere con il ricorso per revocazione, che attiene agli errori di fatto, come sopra definiti, e non certamente ai pretesi errori di diritto (Sez. U, n. 9882 del 20.7.2001; Sez. U, n. 15227 del 30.6.2009; Sez. U, n. 8984 del 11.4.2018; Sez. U, n. 30994 del 27.12.2017). 12. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da errore di fatto, laddove non considera le discrepanze esistenti tra alcuni dei documenti prodotti da SELP, ossia in particolare tra i numeri identificativi dei contratti indicati nelle fatture prodotte e quelli riportati sui contratti prodotti da SELP, opportunamente eccepite da TME e rimaste inesplicate. 13. Anche questo motivo è palesemente inammissibile poiché, ben lungi dall’individuare un fatto storico preciso sul quale la Corte di Cassazione sarebbe incorsa in errore, specificando puntualmente le affermazioni contenute nella sentenza impugnata in cui si anniderebbe l’errore, la ricorrente assume – del tutto genericamente - una incongruenza tra i dati identificativi di contratti e fatture priva di qualsiasi riscontro nel decisum, in effetti sottaciuto. 14. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da errore di fatto, laddove la pronuncia ignora che al tempo della presunta risoluzione il termine contrattuale del subappalto era già scaduto, e i contratti escludevano il diritto di SELP all’indennizzo in caso di recesso del committente. 15. Ancora una volta la ricorrente utilizza del tutto impropriamente lo strumento del ricorso per revocazione senza individuare fatti storici oggettivi su cui sarebbe caduto l’errore, e senza evidenziare i passaggi della sentenza impugnata dimostrativi dell’errore revocatorio, al contrario chiamando indebitamente il giudice della revocazione a riesaminare il contenuto della sentenza di legittimità impugnata e addirittura il merito della causa, senza neppure rispettare il canone di autosufficienza. 16. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è affetta da errore di fatto, laddove suppone la natura pubblica dell’appalto affidato da FEA all’a.t.i. capeggiata da TME. 17. Non va esente da inammissibilità neppure il quarto motivo. La ricorrente si limita infatti a sostenere, venendo peraltro puntualmente smentita dalla controricorrente, che l’appalto conferito da FEA all’a.t.i. capeggiata da TME non avrebbe avuto natura pubblica, ma lo fa solo in negativo, assumendo cioè che tale fatto non sarebbe stato pacifico e non sarebbe stato provato, mentre ai fini del ricorso per revocazione essa avrebbe dovuto allegare e dimostrare che l’appalto, contrariamente a quanto dato per acquisito, era pacificamente di natura privata. Ciò assorbe l’ulteriore considerazione degli inequivocabili riferimenti compiuti dalla stessa ricorrente nei suoi atti difensivi (e opportunamente evidenziati dal controricorrente) alla normativa del codice degli appalti, all’istituto del subappalto autorizzato di opera pubblica ex art.18, comma 1, della legge n.55 del 1990 e alla costituzione dell’a.t.i. ai sensi degli artt.10 e 13 della legge quadro sui lavori pubblici n.109 del 1994. Trattasi di valutazioni di carattere giuridico, certamente esulanti dalla materia della revocazione. 18. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente sostiene che l’azione di SELP era comunque inammissibile per difetto di legittimazione attiva, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, perché SELP agiva in proprio per soddisfare crediti dichiaratamente ceduti a terzi (la società di factoring GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), mentre la sentenza presumeva erroneamente che SELP agisse per crediti propri. Inoltre per uno dei due contratti SELP aveva agito quale mandataria dell’a.t.i. costituita con [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., concludendo peraltro in nome proprio. 19. Occorre premettere che la questione della legittimazione attiva di SELP è coperta dal giudicato interno; diversamente, il motivo di ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per altra assorbente ragione, e cioè alla luce del principio esposto supra nel § 8, proprio perché la questione potrebbe essere riesaminata in sede di giudizio di rinvio. 20.Anche in questo caso, tuttavia, la ricorrente in revocazione non individua le affermazioni in fatto erronee della sentenza impugnata, che critica sulla base di argomenti ed eccezioni che non sono stati posti a fondamento delle sue difese del giudizio di legittimità. Inoltre la ricorrente non coglie un errore di fatto risultante dalla sentenza impugnata, ma la critica semplicemente come ingiusta e non conforme a diritto. 21. Per i motivi esposti, occorre dichiarare inammissibile il ricorso e condannare la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di € 7.000,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comm