CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21836/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / N. 46437/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la ordinanza impugnata di inammissibilità dell'appello (relativa a condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure svolte nell'unico motivo proposto, attinenti alla violazione di legge in ordine alla rilevata intempestività dell'appello, sono manifestamente infondate giacché la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la previsione di cui all'art. 585, comma 1 -bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2 -ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente (Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C., Rv. 285332). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis