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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 giugno 2024

Cassazione n. 22736/2024

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10145/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappres . e difeso da sé stesso e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 30, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA],per procura speciale in atti ; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA],elett.te domic. in Roma, alla via Q. Sella 4 1, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappres. e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappres. p.t.; GAETANO D’[OSCURATO:PERSONA]; -Intimati- avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranton. 19/2021, pubblicata in data 21 . 0 1 .202 1 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5.06.2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione del 2013 [OSCURATO:PERSONA] propose querela di falso innanzi al Tribunale di Taranto, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] e di D’[OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’accertamento della falsità dell’attestazione della sua irreperibilità, redatta dal messo notificatore Pucci, dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, nella relata di notifica del 9.2.10 della cartella di pagamento dell’importo di euro 34.307,73, e dell’attestazione d’irreperibilità redatta dal messo D’[OSCURATO:PERSONA] nell’avviso di notifica del 3.5.11 della cartella di pagamento dell’importo di euro 851,333.

Si costituirono i convenuti, eccependo l’infondatezza della domanda; con la memoria ex art. 183 c.p.c. il Perrone estese la querela all’analoga attestazione d’irreperibilità redatta e sottoscritta sull’avviso d’accertamento del 14.2.2010 della raccomandata contenente l’avviso di deposito della suddetta cartella di pagamento dell’importo di euro 34.307,73 inviato a norma dell’art. 140 c.p.c. da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] rigettò la querela relativa alla notifica della prima cartella, accogliendo quella sull’avviso di notifica della seconda cartella. [OSCURATO:PERSONA] e il D’[OSCURATO:PERSONA] proposero appello; si costituirono gli appellati, mentre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si costituì con comparsa depositata l’8.3.19, proponendo appello incidentale.

Con sentenza depositata il 21.1.2021, la Corte territoriale rigettava l’appello del Perrone, e accoglieva l’appello principale del D’[OSCURATO:PERSONA] e l’appello incidentaledi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava anchela querela di falso in ordine all’avviso di notifica della cartella, datato 3.5.11, osservando che: anzitutto, diversamente da quanto affermato dal ricorrente nella comparsa conclusionale, la materia del contendere non era cessata per la presentazione e l’accoglimento della sua istanza di “rottamazione” della cartella di pagamento dell’importo di euro 34.307,73-di cui agli artt. 3 d.l. n. 119/18 e 16bis d.l. n. 34719 - in quanto solo con il pagamento integrale delle rate si estinguerebbe il debito fiscale; la querela afferente all’avviso di notifica era infondata, essendo stato attestato che il messo notificatore non aveva rinvenuto il destinatario presso la sua reside nza anagrafica in Laterza (TA), né vi aveva rinvenuto persone abilitate a ricevere la notifica, per cui si era proceduto al deposito del plico presso la casa comunale con relativa affissione dell’avviso presso la sede comunale; il Perrone non aveva addotto la sua presenza al suddetto indirizzo nella data indicata nell’avviso impugnato, avendo piuttosto eccepito la mancata effettuazione, da parte del messo notificatore, delle ricerche dei luoghi e delle persone, secondo i parametri di cui agli artt. 139 e 140, c.p.c., attenendo però tale questione alla validità della notifica in questione, non alla veridicità delle attestazioni contenute nell’avviso di notifica; non era fondata la doglianza relativa all’estensione della querela di falso all’avviso di ricevimento del 14.2.2010 inviato ex art. 140 c.p.c. dal Pucci, sia in quanto il Perrone era a conoscenza di tale avviso di ricevimento fin dall’inizio della causa, avendone prodotto la copia all’atto della sua costituzione in giudizio, sia in quanto la querela, prodotta unitamente alla memoria ex art. 183, c.6, c.p.c., conteneva una nuova domanda e, come tale, era inammissibile; in ogni caso, la querela non afferiva alla presenza del Perrone presso la residenza anagrafica il giorno dell’attestazione del messo notificatore; era invece da accogliere l’appello incidentale del D’[OSCURATO:PERSONA] il quale aveva allegato di essersi limitato a riportare, nell’avviso di ricevimento, che al momento del tentativo di notifica il Perrone “risultava trasferito dall’indirizzo” come appreso da dichiarazioni assunte sul posto e non per diretta sua conoscenza; al riguardo, il D’[OSCURATO:PERSONA] non aveva inteso attestare un fatto certo avvenuto alla sua presenza (circa l’irreperibilità del destinatario), ma solo esprimere la sua deduzione che il Perrone si era trasferito dall’indirizzo anagrafico (tanto da aver chiesto una visura sulla residenza del ricorrente); di conseguenza, l’avviso di ricevimento in questione non faceva fede fino a querela di falso sull’irreperibilità assoluta e sull’avvenuto trasferimento del Perrone, né conteneva false attestazioni. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; non si sono costituiti gli altri intimati. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 16bis, d.l. n. 34/19- conv. nella l. n. 58/19- 3 e 6, d.l. n. 193/16, 391 c.p.c., per aver la Corte d’appello escluso la sopravvenuta carenza d’interesse connessa alla procedura di definizione fiscale agevolata presentata dal ricorrente in ordine alla cartella di pagamento dal maggior importo, per la mancata prova del pagamento integrale delle somme dovute, non avendo considerato la rinuncia al giudizio per cui è causa e l’accettazione dell’ADER.

Il secondo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti attraverso lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., per non aver la Corte d’appello rilevato l’erroneità dell’attestazione del messo Pucci in ordine al tentativo di consegna della cartella presso l’indirizzo anagrafico del ricorrente al n. 47 della via A. Moro, in Laterza, e non al n. 45.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 221 c.p.c., nonché omesso esame dei fatti, per aver la Corte d’appello affermato che il messo Pucci aveva effettuato le ricerche del destinatario, emergendo invece dagli atti che le ricerche erano state effettuate presso la residenza anagrafica del destinatario, ma in maniera incompleta.

Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 183, c.6, c.p.c., nonché omesso esame dei fatti decisivi, per aver la Corte d’appello ritenuto, in primo luogo, che il ricorrente era a conoscenza dell’avviso di deposito della cartella di pagamento, avendone invece egli acquisito conoscenza solo in corso di causa, per poi estendere la querela a tale documento, e per aver altresì la stessa affermato che il D’[OSCURATO:PERSONA] aveva attestato l’irreperibilità assoluta del destinatario, sebbene dagli atti si desumesse che il messo non aveva notificato la successiva raccomandata informativa.

Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 138, ss., 140, 143, c.p.c., 60, c.1, lett. e), dpr n. 600/73, per aver la Corte d’appello affermato che il D’[OSCURATO:PERSONA], nel tentare la notifica della cartella di pagamento, non aveva attestato l’irreperibilità del destinatario, ma solo dedotto il suo trasferimento dalla residenza anagrafica, non avendo dunque inteso attestare un fatto avvenuto in sua presenza, sicché l’attestazione in questione sarebbe falsa in quanto non contenente il riferimento alle ricerche del destinatario (poiché il messo aveva attestato l’irreperibilità assoluta del destinatario non avendone rinvenuto il nominativo al citofono e sulla cassetta postale).

Il sesto motivo denunzia violazione dell’art. 16bisd.l. n. 34/19- conv. nella l. n.n. 58/19- per aver la Corte territoriale accolto l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] spa, poiché tardivo, atteso che l’appellante si era costituita in data 16.6.18, oltre il termine di gg. 20 prima dell’udienza di primacomparizione, depositando la comparsa alla prima udienza dell’8.3.1.9.il settimo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92, c.p.c., e 111 cost., per aver la Corte d’appello condannato il ricorrente incidentale alle spese del giudizio, sebbene egli avesse dichiarato di aderire alla definizione agevolata per la cartella di euro 34.307,73 la cui ultima rata di pagamento era prevista per il 30.11.2023, anziché compensare le spese.

Inoltre, il ricorrente si duole della condanna alle spese a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonostante la tardività dell’appello incidentale, e del D’[OSCURATO:PERSONA] senza peraltro che sia stata considerata l’esiguità dell’importo della cartella.

Preliminarmente, il ricorso è ammissibile, in quantostato notificato il 6 aprile 2021, nel termine di sessanta giorni ex art. 325 c.p.c., dal 2.2.2021, data della notifica della sentenza d’appello, poiché il giorno 3 aprile era sabato e lunedì 5 aprile era festivo; dunque l’ultimo giorno utile per la notifica era il 6 aprile.

Il primo motivo èinfondato.

In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass, n. 24083/18).

In tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 225 del 2016), poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l'attestazione di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzione del giudizio (Cass., n. 2 9394/17).

Nel caso concreto, l’appello è statoproposto non solo dal contribuente Perrone, ma anche dal D’[OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a . ha formulato appello incidentale; ne consegue che la rinuncia al giudizio insita nell’adesione alla procedura di definizione agevolata avrebbe dovuto essere accettata dagli appellati e dallo stesso Perrone-in ordine agli appelli incidentali- ma ciò non risulta dagli atti e non è stato neppure allegato dal ricorrente (v.

Cass., n. 24083/18cit.).

D’altra parte, in mancanza di pagamento di tutte le rate (il pagamento dell’ultima era prev isto per il 30.11.23) non è possibile dichiarare cessata la materia del contendere (v.

Cass., n. 24083/18citata).

Il secondo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi,sono inammissibili.

Invero, la Corte d’appello ha esaminato l’attestazione del messo Pucci in ordine al tentativo di consegna della cartella al ricorrente, in Laterza, accertando la piena regolarità della procedura notificatoria, avendo il messo svolto le ricerche del destinatario presso la residenza anagrafica.

Tali motivi sono altresì diretti a ribal tare l’interpretazione della Corte d’appello in ordineall’accertamento del lo svolgimento delle ricerche del destinatario presso la residenza anagrafica.

Il quarto motivo èinammissibile.

Anzitutto, come rilevato dalla Corte d’appello, il Perrone era a conoscenza dell’avviso di ricevimento fin dall’inizio della causa, avendone prodotto la copia sin dalla sua costituzione in giudizio; inoltre, la querela, prodotta unitamente alla memoria ex art. 183, c.6, c.p.c., costituiva comunque una nuova domanda e, come tale, inammissibile (anche se, come sostiene il ricorrente, relativa a documento prodotto in corso di causa); in ogni caso, la querela non afferiva alla sua presenza presso la residenza anagrafica il giorno dell’attestazione del messo notificatore e la questione della mancata spedizione della raccomandata informativa è irrilevante.

Il quinto motivo è parimenti inammissibile.

Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbiaaffermato che il D’[OSCURATO:PERSONA], nel tentare la notifica della cartella di pagamento, non avesse attestato l’irreperibilità del destinatario, ma solo dedotto il suo trasferimento dalla residenza anagrafica, non avendo dunque inteso attestare un fatto avvenuto in sua presenza, sicché l’attestazione in questione sarebbe falsa in quanto non contenente il riferimento alle ricerche del destinatario (poiché il messo aveva attestato l’irreperibilità assoluta del destinatario non avendone rinvenuto il nominativo al citofono e sulla cassetta postale).

La doglianza non coglie la ratio decidendi.

Invero, la questione della correttezza o meno dell’attestazione d’irreperibilità concerne la regolarità della notifica, ma non anche la veridicità del contenuto dell’attestazione, nel senso che il messo ha inteso riferirsi a quanto aveva riscontrato, sebbene non abbia poi effettuato ulteriori ricerche del destinatario.

Al riguardo, in tema di notificazione, nel caso in cui l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto il destinatario della notifica nel luogo indicato dalla parte richiedente, perché, secondo quanto appreso dal portiere, trasferitosi altrove, l'attestazione del mancato rinvenimento del destinatario ed il contenuto estrinseco della notizia appresa sono assistite da fede fino aquerela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale (Cass., n. 14454/20).Appare dunque evidente che la censura in esame esorbiti dall’ambito proprio della querela di falso della quale non sussistono i presupposti.

Il sesto motivo è infondato.

Il ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia accolto l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in quanto tardivo, perché proposto oltre il termine di 20 g. prima della prima udienza di comparizione, in violazionedell’art. 343, c.1, c.p.c.

Al riguardo, [OSCURATO:PERSONA] s.p. a. ha depositato una comparsa di costituzione e risposta nella quale, rilevando la correttezza dell’appello principale di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], si è limitata a chiederne l’accoglimento (data la medesimezza dell’interesse, cioè rimuovere la statuizione del Tribunale di accoglimento della querela di falso avverso la cartella dell’importo di euro 851,53).

Pertanto, la doglianza non è sorretta da un concreto interesse ad agire, atteso che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. espressa nella suddetta comparsa, lungi dal rappresentare un appello incidentale, è meramente adesiva all’appello principale del D’[OSCURATO:PERSONA], accolto dalla sentenza impugnata.

Il settimo motivo è infondato, in quanto non sussistono i presupposti dell’invocata compensazione delle spese per la situazione di soccombenzadel ricorrente, sia perché non è dato sapere se sia stata perfezionata la definizione agevolata menzionata, sia perché [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. risulta vittoriosa nei confronti del ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di euro 5.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15%, quale rimborso forfettario delle spese generali, ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10145/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappres . e difeso da sé stesso e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 30, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA],per procura speciale in atti ; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA],elett.te domic. in Roma, alla via Q. Sella 4 1, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappres. e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappres. p.t.; GAETANO D’[OSCURATO:PERSONA]; -Intimati- avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranton. 19/2021, pubblicata in data 21 . 0 1 .202 1 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5.06.2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione del 2013 [OSCURATO:PERSONA] propose querela di falso innanzi al Tribunale di Taranto, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] e di D’[OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’accertamento della falsità dell’attestazione della sua irreperibilità, redatta dal messo notificatore Pucci, dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, nella relata di notifica del 9.2.10 della cartella di pagamento dell’importo di euro 34.307,73, e dell’attestazione d’irreperibilità redatta dal messo D’[OSCURATO:PERSONA] nell’avviso di notifica del 3.5.11 della cartella di pagamento dell’importo di euro 851,333. Si costituirono i convenuti, eccependo l’infondatezza della domanda; con la memoria ex art. 183 c.p.c. il Perrone estese la querela all’analoga attestazione d’irreperibilità redatta e sottoscritta sull’avviso d’accertamento del 14.2.2010 della raccomandata contenente l’avviso di deposito della suddetta cartella di pagamento dell’importo di euro 34.307,73 inviato a norma dell’art. 140 c.p.c. da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] rigettò la querela relativa alla notifica della prima cartella, accogliendo quella sull’avviso di notifica della seconda cartella. [OSCURATO:PERSONA] e il D’[OSCURATO:PERSONA] proposero appello; si costituirono gli appellati, mentre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si costituì con comparsa depositata l’8.3.19, proponendo appello incidentale. Con sentenza depositata il 21.1.2021, la Corte territoriale rigettava l’appello del Perrone, e accoglieva l’appello principale del D’[OSCURATO:PERSONA] e l’appello incidentaledi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava anchela querela di falso in ordine all’avviso di notifica della cartella, datato 3.5.11, osservando che: anzitutto, diversamente da quanto affermato dal ricorrente nella comparsa conclusionale, la materia del contendere non era cessata per la presentazione e l’accoglimento della sua istanza di “rottamazione” della cartella di pagamento dell’importo di euro 34.307,73-di cui agli artt. 3 d.l. n. 119/18 e 16bis d.l. n. 34719 - in quanto solo con il pagamento integrale delle rate si estinguerebbe il debito fiscale; la querela afferente all’avviso di notifica era infondata, essendo stato attestato che il messo notificatore non aveva rinvenuto il destinatario presso la sua reside nza anagrafica in Laterza (TA), né vi aveva rinvenuto persone abilitate a ricevere la notifica, per cui si era proceduto al deposito del plico presso la casa comunale con relativa affissione dell’avviso presso la sede comunale; il Perrone non aveva addotto la sua presenza al suddetto indirizzo nella data indicata nell’avviso impugnato, avendo piuttosto eccepito la mancata effettuazione, da parte del messo notificatore, delle ricerche dei luoghi e delle persone, secondo i parametri di cui agli artt. 139 e 140, c.p.c., attenendo però tale questione alla validità della notifica in questione, non alla veridicità delle attestazioni contenute nell’avviso di notifica; non era fondata la doglianza relativa all’estensione della querela di falso all’avviso di ricevimento del 14.2.2010 inviato ex art. 140 c.p.c. dal Pucci, sia in quanto il Perrone era a conoscenza di tale avviso di ricevimento fin dall’inizio della causa, avendone prodotto la copia all’atto della sua costituzione in giudizio, sia in quanto la querela, prodotta unitamente alla memoria ex art. 183, c.6, c.p.c., conteneva una nuova domanda e, come tale, era inammissibile; in ogni caso, la querela non afferiva alla presenza del Perrone presso la residenza anagrafica il giorno dell’attestazione del messo notificatore; era invece da accogliere l’appello incidentale del D’[OSCURATO:PERSONA] il quale aveva allegato di essersi limitato a riportare, nell’avviso di ricevimento, che al momento del tentativo di notifica il Perrone “risultava trasferito dall’indirizzo” come appreso da dichiarazioni assunte sul posto e non per diretta sua conoscenza; al riguardo, il D’[OSCURATO:PERSONA] non aveva inteso attestare un fatto certo avvenuto alla sua presenza (circa l’irreperibilità del destinatario), ma solo esprimere la sua deduzione che il Perrone si era trasferito dall’indirizzo anagrafico (tanto da aver chiesto una visura sulla residenza del ricorrente); di conseguenza, l’avviso di ricevimento in questione non faceva fede fino a querela di falso sull’irreperibilità assoluta e sull’avvenuto trasferimento del Perrone, né conteneva false attestazioni. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; non si sono costituiti gli altri intimati. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 16bis, d.l. n. 34/19- conv. nella l. n. 58/19- 3 e 6, d.l. n. 193/16, 391 c.p.c., per aver la Corte d’appello escluso la sopravvenuta carenza d’interesse connessa alla procedura di definizione fiscale agevolata presentata dal ricorrente in ordine alla cartella di pagamento dal maggior importo, per la mancata prova del pagamento integrale delle somme dovute, non avendo considerato la rinuncia al giudizio per cui è causa e l’accettazione dell’ADER. Il secondo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti attraverso lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., per non aver la Corte d’appello rilevato l’erroneità dell’attestazione del messo Pucci in ordine al tentativo di consegna della cartella presso l’indirizzo anagrafico del ricorrente al n. 47 della via A. Moro, in Laterza, e non al n. 45. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 221 c.p.c., nonché omesso esame dei fatti, per aver la Corte d’appello affermato che il messo Pucci aveva effettuato le ricerche del destinatario, emergendo invece dagli atti che le ricerche erano state effettuate presso la residenza anagrafica del destinatario, ma in maniera incompleta. Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 183, c.6, c.p.c., nonché omesso esame dei fatti decisivi, per aver la Corte d’appello ritenuto, in primo luogo, che il ricorrente era a conoscenza dell’avviso di deposito della cartella di pagamento, avendone invece egli acquisito conoscenza solo in corso di causa, per poi estendere la querela a tale documento, e per aver altresì la stessa affermato che il D’[OSCURATO:PERSONA] aveva attestato l’irreperibilità assoluta del destinatario, sebbene dagli atti si desumesse che il messo non aveva notificato la successiva raccomandata informativa. Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 138, ss., 140, 143, c.p.c., 60, c.1, lett. e), dpr n. 600/73, per aver la Corte d’appello affermato che il D’[OSCURATO:PERSONA], nel tentare la notifica della cartella di pagamento, non aveva attestato l’irreperibilità del destinatario, ma solo dedotto il suo trasferimento dalla residenza anagrafica, non avendo dunque inteso attestare un fatto avvenuto in sua presenza, sicché l’attestazione in questione sarebbe falsa in quanto non contenente il riferimento alle ricerche del destinatario (poiché il messo aveva attestato l’irreperibilità assoluta del destinatario non avendone rinvenuto il nominativo al citofono e sulla cassetta postale). Il sesto motivo denunzia violazione dell’art. 16bisd.l. n. 34/19- conv. nella l. n.n. 58/19- per aver la Corte territoriale accolto l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] spa, poiché tardivo, atteso che l’appellante si era costituita in data 16.6.18, oltre il termine di gg. 20 prima dell’udienza di primacomparizione, depositando la comparsa alla prima udienza dell’8.3.1.9.il settimo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92, c.p.c., e 111 cost., per aver la Corte d’appello condannato il ricorrente incidentale alle spese del giudizio, sebbene egli avesse dichiarato di aderire alla definizione agevolata per la cartella di euro 34.307,73 la cui ultima rata di pagamento era prevista per il 30.11.2023, anziché compensare le spese. Inoltre, il ricorrente si duole della condanna alle spese a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonostante la tardività dell’appello incidentale, e del D’[OSCURATO:PERSONA] senza peraltro che sia stata considerata l’esiguità dell’importo della cartella. Preliminarmente, il ricorso è ammissibile, in quantostato notificato il 6 aprile 2021, nel termine di sessanta giorni ex art. 325 c.p.c., dal 2.2.2021, data della notifica della sentenza d’appello, poiché il giorno 3 aprile era sabato e lunedì 5 aprile era festivo; dunque l’ultimo giorno utile per la notifica era il 6 aprile. Il primo motivo èinfondato. In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass, n. 24083/18). In tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 225 del 2016), poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l'attestazione di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzione del giudizio (Cass., n. 2 9394/17). Nel caso concreto, l’appello è statoproposto non solo dal contribuente Perrone, ma anche dal D’[OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a . ha formulato appello incidentale; ne consegue che la rinuncia al giudizio insita nell’adesione alla procedura di definizione agevolata avrebbe dovuto essere accettata dagli appellati e dallo stesso Perrone-in ordine agli appelli incidentali- ma ciò non risulta dagli atti e non è stato neppure allegato dal ricorrente (v. Cass., n. 24083/18cit.). D’altra parte, in mancanza di pagamento di tutte le rate (il pagamento dell’ultima era prev isto per il 30.11.23) non è possibile dichiarare cessata la materia del contendere (v. Cass., n. 24083/18citata). Il secondo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi,sono inammissibili. Invero, la Corte d’appello ha esaminato l’attestazione del messo Pucci in ordine al tentativo di consegna della cartella al ricorrente, in Laterza, accertando la piena regolarità della procedura notificatoria, avendo il messo svolto le ricerche del destinatario presso la residenza anagrafica. Tali motivi sono altresì diretti a ribal tare l’interpretazione della Corte d’appello in ordineall’accertamento del lo svolgimento delle ricerche del destinatario presso la residenza anagrafica. Il quarto motivo èinammissibile. Anzitutto, come rilevato dalla Corte d’appello, il Perrone era a conoscenza dell’avviso di ricevimento fin dall’inizio della causa, avendone prodotto la copia sin dalla sua costituzione in giudizio; inoltre, la querela, prodotta unitamente alla memoria ex art. 183, c.6, c.p.c., costituiva comunque una nuova domanda e, come tale, inammissibile (anche se, come sostiene il ricorrente, relativa a documento prodotto in corso di causa); in ogni caso, la querela non afferiva alla sua presenza presso la residenza anagrafica il giorno dell’attestazione del messo notificatore e la questione della mancata spedizione della raccomandata informativa è irrilevante. Il quinto motivo è parimenti inammissibile. Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbiaaffermato che il D’[OSCURATO:PERSONA], nel tentare la notifica della cartella di pagamento, non avesse attestato l’irreperibilità del destinatario, ma solo dedotto il suo trasferimento dalla residenza anagrafica, non avendo dunque inteso attestare un fatto avvenuto in sua presenza, sicché l’attestazione in questione sarebbe falsa in quanto non contenente il riferimento alle ricerche del destinatario (poiché il messo aveva attestato l’irreperibilità assoluta del destinatario non avendone rinvenuto il nominativo al citofono e sulla cassetta postale). La doglianza non coglie la ratio decidendi. Invero, la questione della correttezza o meno dell’attestazione d’irreperibilità concerne la regolarità della notifica, ma non anche la veridicità del contenuto dell’attestazione, nel senso che il messo ha inteso riferirsi a quanto aveva riscontrato, sebbene non abbia poi effettuato ulteriori ricerche del destinatario. Al riguardo, in tema di notificazione, nel caso in cui l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto il destinatario della notifica nel luogo indicato dalla parte richiedente, perché, secondo quanto appreso dal portiere, trasferitosi altrove, l'attestazione del mancato rinvenimento del destinatario ed il contenuto estrinseco della notizia appresa sono assistite da fede fino aquerela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale (Cass., n. 14454/20).Appare dunque evidente che la censura in esame esorbiti dall’ambito proprio della querela di falso della quale non sussistono i presupposti. Il sesto motivo è infondato. Il ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia accolto l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in quanto tardivo, perché proposto oltre il termine di 20 g. prima della prima udienza di comparizione, in violazionedell’art. 343, c.1, c.p.c. Al riguardo, [OSCURATO:PERSONA] s.p. a. ha depositato una comparsa di costituzione e risposta nella quale, rilevando la correttezza dell’appello principale di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], si è limitata a chiederne l’accoglimento (data la medesimezza dell’interesse, cioè rimuovere la statuizione del Tribunale di accoglimento della querela di falso avverso la cartella dell’importo di euro 851,53). Pertanto, la doglianza non è sorretta da un concreto interesse ad agire, atteso che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. espressa nella suddetta comparsa, lungi dal rappresentare un appello incidentale, è meramente adesiva all’appello principale del D’[OSCURATO:PERSONA], accolto dalla sentenza impugnata. Il settimo motivo è infondato, in quanto non sussistono i presupposti dell’invocata compensazione delle spese per la situazione di soccombenzadel ricorrente, sia perché non è dato sapere se sia stata perfezionata la definizione agevolata menzionata, sia perché [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. risulta vittoriosa nei confronti del ricorrente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di euro 5.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15%, quale rimborso forfettario delle spese generali, ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupp