CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03258/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 19199/2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma via F. Siacci n. 4, come da mandato in margine al ricorso. Ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 186/10/2015 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 21/01/2015 e non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con la sentenza in epigrafe, decidendo sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Commissione provinciale di Roma che aveva rigettato il ricorso F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 19199/2015 Numero sezionale 333/2022 del contribuente avverso la cartella di pagamento emessa da [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 3258/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 S.p.a., per Irpef 2005 e 2007, per l’importo di euro 20.777,10, ha rigettato l’appello ritenendo la validità della notifica degli avvisi di accertamento prodromici, rilevando, tra l’altro, che pur avendo il contribuente prodotto il certificato di residenza storico «non risulta comprovato che alla data del tentativo di notificazione a mezzo del servizio postale dell’avviso di accertamento afferente ai redditi 2005 (cioè il 26/11/2010) egli fosse ancora effettivamente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 o non avesse già cambiato residenza, senza provvedere alla variazione presso gli Uffici dell’anagrafe, così di fatto risultando irreperibile». 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con tre motivi, avverso tale sentenza. 3. L’Agenzia delle entrate ha depositato foglio intitolato “atto di costituzione”, ai soli fini della partecipazione all’udienza pubblica. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di ricorso - così rubricato: «nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ed in specie dell’art. 60, d.P.R. n. 600/73 e 140 c.p.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.» - il contribuente denuncia la violazione di legge in cui è incorsa la CTR nel rigettare l’appello, per l’irreperibilità assoluta del contribuente all’indirizzo di via Cimarosa n. 3, Roma, senza considerare che la cartella esattoriale da cui è scaturito il giudizio è stata notificata al contribuente mediante la procedura della irreperibilità relativa, in data 14/5/2012, proprio all’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] n. 3, Roma, dimora effettiva del contribuente, come risultante dal certificato di residenza storico allegato al ricorso introduttivo e dove, peraltro, è in funzione del servizio di portineria. 1.2. Col secondo mezzo - così rubricato: «nullità della sentenza impugnata per ulteriore violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ed in specie dell’art. 60, d.P.R. n. 600/73 e 140 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.» - denuncia l’errata applicazione e la violazione dell’art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, là dove la CTR ha affermato che «l’attestazione della irreperibilità presso la residenza anagrafica è stata accompagnata dall’asseverazione della circostanza che il destinatario non F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 19199/2015 Numero sezionale 333/2022 Numero di raccolta generale 3258/2022 aveva abitazione, ufficio o azienda in questo comune», senza fornire la minima Data pubblicazione 02/02/2022 traccia dell’attività svolta dal messo notificatore per l’effettuazione delle dovute ricerche, andando, così, di contrario avviso alla giurisprudenza di legittimità indicata dal ricorrente col richiamo alle sentenze di questa Corte nn. 8077/2007, 4925/2007 e 16899/2007. 1.3. Col terzo mezzo - così rubricato: «nullità della sentenza impugnata per ulteriore violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ed in specie dell’art. 60, d.P.R. n. 600/73 e 140 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.» - deduce l’ulteriore violazione delle norme richiamate in rubrica per non aver la CTR escluso l’applicabilità dell’ipotesi normativa di irreperibilità assoluta nonostante egli contribuente, ing. [OSCURATO:PERSONA], avesse studio professionale, e partita IVA, in Roma al [OSCURATO:PERSONA] n. 7, circostanza quest’ultima facilmente acclarabile dal messo notificatore. 2. I motivi di ricorso si esaminano congiuntamente per connessione logica e giuridica. La questione posta in tutte e tre le doglianze, riguarda il se i giudici di secondo grado abbiano correttamente applicato le regole che riguardano la cd. ”irreperibilità assoluta” per la notificazione dell’avviso di accertamento che, nella specie, costituisce atto prodromico alla cartella di pagamento oggetto di ricorso. 2.1. La questione assume particolare rilievo in relazione alla circostanza che, per l’ipotesi di c.d. irreperibilità relativa, la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art.140 cod. proc. civ., occorrendo, oltre al deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi ed all'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o ufficio o azienda del destinatario, anche la comunicazione con raccomandata A.R. dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto e il ricevimento della raccomandata informativa, che va sempre prodotta a riprova della effettiva ricezione (non essendo sufficiente la sola spedizione, v. Sez. 6-5, 19/04/2018, n. 9782; id., Sez. 5, 21/02/2020, n. 4657), ponendosi, solo in caso di mancato ritiro, l’alternativa, ai fini dei termini per impugnare, del decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata; mentre, per l’ipotesi di c.d. irreperibilità assoluta, relativa al trasferimento del contribuente in comune F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 19199/2015 Numero sezionale 333/2022 diverso da quello in cui il contribuente aveva il domicilio fiscale, ex art. 60, lett. Numero di raccolta generale 3258/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 e), del d.P.R. n. 600 del 1973, si richiede, accanto al deposito dell'atto nella casa comunale, l'affissione dell'avviso nell'albo e il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione. 2.2. Proprio in considerazione delle diverse modalità che regolano il prevedimento notificatorio, questa Corte ha affermato che la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (cfr. Sez. 5, 15/03/2017, n. 6788). 2.3. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, poiché nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere compiute ń con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, questa Corte, con indirizzo unanime, ha individuato, come requisito imprescindibile, ferma la libertà della forme della ricerca, che emerga con chiarezza che le ricerche siano state effettuate e che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame (v. Sez. 5, 28/09/2007, n. 20425). 2.4. In tal senso, è stato precisato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più ń abitazione, ń ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 19199/2015 Numero sezionale 333/2022 oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto (v. Sez.Numero di raccolta generale 3258/20226-5, 07/02/2018, Data pubblicazione 02/02/2022 n. 2877). 2.5. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie, e/o al previo espletamento delle ricerche, è stato soggiunto che nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute, ń con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame (cfr. Sez. 5 n. 20425 del 2007, citata). In tale stregua, è stata ritenuto che le informazioni raccolte dal custode dello stabile ove era ubicato il domicilio fiscale del contribuente circa il trasferimento di quest'ultimo in una località non nota non fossero sufficientemente idonee a sostanziare l’irreperibilità assoluta (v. Sez.6-5, 08/03/2019, n. 6765; id., Sez. 5, 27/07/2018, n. 19958). 3. A tali principi non si è conformato il giudice di appello che ha ritenuto soddisfatti gli “adempimenti” di cui alla lett. e) dell'art. 60 d.P.R. n.600 del 1973, sulla (inadeguata) osservazione secondo cui «il messo, oltre ad avere dato atto dell’irreperibilità rilevata dall’addetto al servizio postale, ebbe ad attestare che “il destinatario risulta irreperibile in Roma, alla via D. Cimarosa 3” e che il medesimo “non aveva abitazione ufficio azienda in questo Comune”» (v. sentenza pag. 5). Le ulteriori argomentazioni della motivazione della sentenza impugnata sembrano voler dar conto di un’irrilevante ricostruzione dell’intenzione del messo notificatore anzich́ delle ricerche che avrebbe dovuto effettuare nel Comune di residenza anagrafica del contribuente (v. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata: «[…]ove il Muro fosse stato effettivamente irreperibile in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 3, l’addetto alla consegna della corrispondenza non avrebbe avuto alcuna ragione per attestarne l’irreperibilità, ma avrebbe proceduto agli adempimenti di cui all’art. 140 c.p.c […] se ciò non è avvenuto ne può derivare la sola conclusione che era stata accertata la concreta irreperibilità del destinatario […] quanto all’eccepita mancanza nella relazione di notificazione dell’avviso di accertamento di indicazioni sulla effettiva ricerca del ricorrente, si deve osservare che il messo oltre ad aver dato atto dell’irreperibilità rilevata dall’addetto all’Ufficio postale F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 19199/2015 Numero sezionale 333/2022 Numero di raccolta generale 3258/2022 ebbe ad attestare che “il destinatario risulta irreperibile in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Cimarosa n. 3” e che il medesimo “non aveva abitazione ufficio o azienda in questo Comune” sicché risultano debitamente compiuti gli adempimenti che costituiscono il necessario presupposto per la notificazione ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600/1973»), negandosi valore, peraltro, alle risultanze del certificato di residenza storico prodotto dal contribuente. 4. La verifica effettuata dal giudice di appello non spiega se il mancato rinvenimento del destinatario presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] n. 3, in Roma, sia stato dovuto ad irreperibilità relativa del Muro ovvero alla sua irreperibilità assoluta quest’ultima configurabile, si ripete, soltanto là dove nel Comune di Roma, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non avesse avuto più ń abitazione, ń ufficio o azienda; ed invero, dalla lunga motivazione dei giudici di appello non emerge con chiarezza quali ricerche siano state in concreto effettuate per giungere alla conclusione che [OSCURATO:PERSONA] non avesse più ń abitazione, ń ufficio o azienda nel Comune di Roma, ritenendosi, per converso, corretto l’operato del messo che ha attestato l’irreperibilità presso la residenza anagrafica con «l’asseverazione delle circostanza che il destinatario “non aveva ufficio o azienda in questo comune”.» (v. sentenza, pag. 5). Per giunta le conclusioni della CTR stridono col fatto, facilmente acclarabile dal messo notificatore, che essendo il Muro un ingegnere, potesse avere un ufficio nel Comune di Roma - che il ricorrente indica in Via di Pratolungo n. 7 - verifica che, tuttavia, risulta del tutto ignorata nella fattispecie; inoltre, manca del tutto l’assunzione di informazioni presso il portiere dello stabile di [OSCURATO:PERSONA] n. 3 - indirizzo presso il quale, poi, nel 2012, è stata notificata la cartella di pagamento - informazioni che avrebbero quanto meno potuto guidare il messo notificatore sulla tipologia di irreperibilità da configurare nel caso. 5. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 19199/2015 Numero sezionale 333/2022 Numero di raccolta generale 3258/2022 Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR del Lazio, Data pubblicazione 02/02/2022 in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità Così deciso, data 27 gennaio 2022, nella camera di consiglio della Quinta sezione civile. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4