CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025
Cassazione n. 04068/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 29969/2025 - Udienza del 17 dicembre 2025 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di rissa. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge in relazione al giudizio di penale responsabilità dei ricorrenti — è manifestamente infondato giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Ritenuto che le censure, proprio perché costruite in fatto, non evidenziano vizi della sentenza impugnata rilevanti ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. e, anzi, il Giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6-7 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è inammissibile per due ragioni. La prima è che mancava il corrispondente motivo di appello, sicché viene in rilievo il principio secondo cui non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). La seconda è che il ricorso è generico quanto alle ragioni per cui l'imputato avrebbe meritato la sostituzione invocata e circa la sussistenza dei presupposti per detta operazione commisurativa. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2), cod. pen. - è manifestamente infondato e aspecifico perché non si confronta con ciascuna la ratio decidendi della decisione avversata. Ritenuto, infatti, che quest'ultima è partita da una corretta base teorica, secondo la quale è inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, giacché i corrissanti sono ordinariamente animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata; essa può, tuttavia, essere eccezionalmente riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata da parte degli altri soggetti coinvolti, ossia un'offesa che, per essere diversa a più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta (Sez. 5, n. 15090 del 29/11/2019, dep. 2020, Titone, Rv. 279085 - 01); sulla scorta di questa premessa esegetica, la Corte di appello ha poi escluso che vi fosse stata questa iniziativa unilaterale provocatoria, evidenziando, al contrario, come l'istruttoria avesse chiarito che vi era un clima teso determinato da reciproche provocazioni e che la caduta della madre del [OSCURATO:PERSONA] si inseriva in questo quadro già delineato e, comunque, non era di per sé sufficiente a giustificare - nei sensi indicati da questa Corte - la reazione che vi era stata. Ritenuto che il ricorso si oppone a questa conclusione con argomentazioni scarne e non dotate della necessaria specificità censoria. [OSCURATO:PERSONA] che i motivi aggiunti sono stati depositati il 3 dicembre 2025, quindi senza il rispetto del termine di quindici giorni liberi di cui all'art. 611 cod. proc. pen. e, in ogni caso, l'inammissibilità dei ricorsi principali si estende anche ai motivi aggiunti ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 d