CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 novembre 2023
Cassazione n. 36603/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 10332/2022 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 10332 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67M30 A662E) MAGLIO Maria (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 38L55 F280A) rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dal primo, avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67M30 A662E) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60R31 A662X) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 5049/2022, pubblicata in data 30 marzo 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 29 novembre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno intimato precetto di paga- mento dell’importo di € 19.228,00, oltre accessori, a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di titolo esecutivo di formazione giudiziale. La banca intimata ha proposto opposizione Ric. n. 10332/2022 –Sez. 3 – A d. 29 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 all’esecuzione ed agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.. Il Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi. Ricorrono la Maglio ed il Lorusso, sulla base di nove motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione di legge: artt. 112, 18 c.p.c, art. 33 codice consumo dlgs. n. 206/2005. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia». I ricorrenti sostengono che la loro eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito sarebbe stata erroneamente di- chiarata inammissibile dal tribunale, in quanto ritenuta tardiva. Il motivo è infondato. 1.1Il tribunale ha ritenuto tardiva l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dagli opposti con la comparsa di costitu- zione e risposta, in quanto questi ultimi non si erano costituiti nel termine di cui all’art. 167 c.p.c.. I ricorrenti sostengono che: a) ai fini della tempestività dell’ec- cezione di incompetenza, avrebbe dovuto ritenersi sufficiente la sua proposizione con il primo atto difensivo, anche a prescin- dere dalla tempestività della loro costituzione in giudizio ai sensi dell’art. 167 c.p.c.; b) essendo la dedotta incompetenza terri- toriale del tribunale adito «fondata sulla natura di consumatore degli opposti», essa sarebbe statacomunque rilevabile di ufficio dal giudice (anche successivamente alla suddetta costituzione, pare doversi intendere). Ric. n. 10332/2022 –Sez. 3 – A d. 29 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 Entrambi gli assunti sono infondati in diritto. 1.2Ai sensi dell’art. 38 c.p.c. (nel testo risultante dalla modifica operata dall’art. 45 della legge 18 giugno 2009 n. 69, nella spe- cie applicabile, ratione temporis),«l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depo- sitata» (comma 1), e «l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all'art. 183» (comma 3). Le indicate preclusioni valgono anche per il rilievo dell’incom- petenza derivante dal cd. foro del consumatore (Cass., Sez.6 - 3 , Ordinanza n. 23912 del 02/10/2018 , Rv. 650885 – 01;Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6734 del 19/03/2018, Rv. 648492 – 01; Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 11128 del 20/05/2014 , Rv. 630742 –01). Ne consegue che, poiché nella specie gli opposti non si erano costituiti tempestivamente e non era stata rilevata di ufficio dal giudice la pretesa incompetenza per territorio inderogabile en- tro la prima udienza di trattazione, è conforme a diritto la deci- sione impugnata, che ha ritenuto successivamente precluso tale rilievo. 2.Con il secondo motivo si denunzia « violazione di legge : artt.112, 617 c.p.c. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia». I ricorrenti sostengono che l’opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in quanto non notificata all’intimante Maglio. Il motivo è inammissibile. Il tribunale ha espressamente ritenuto inammissibile «l’ecce- zione di inammissibilità dell’opposizione in relazione ad una, non meglio specificata, “irrituale” notifica dell’atto di citazione» Ric. n. 10332/2022 –Sez. 3 – A d. 29 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 in quanto l’ha ritenuta «generica e tardiva, oltre che infon- data». Il motivo di ricorso in esame, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non contiene censure sufficientemente specifiche in ordine alle ragioni per cui il rilievo della genericità e, quindi, dell’inammissibilità dell’eccezione in merito alla “irrituale” noti- fica dell’atto di citazione in opposizione sarebbe erroneo; nean- che si chiarisce, in esso, d’altra parte, per quale motivo do- vrebbe ritenersi irrituale (o addirittura omessa) la notificazione di tale atto alla Maglio. Tanto meno vi è un puntuale richiamo al contenuto degli atti e dei documenti rilevanti con riguardo alla questione oggetto delle censure avanzate con il motivo di ricorso in esame. Non è, pertanto, in alcun modo possibile per la Corte pervenire all’esame del merito di tali censure. 3. Con il terzo motivo si denunzia « violazione di legge : artt.112, 617 c.p.c. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia». I ricorrenti deducono che, nell’opposizione al precetto avanzata dalla banca, la data di notificazione di quest’ultimo era stata, almeno in alcuni punti dell’atto, erroneamente indicata nel 18 settembre 2018, in luogo che in quella corretta del 18 settem- bre 2020e sostengono che, di conseguenza, avrebbe dovuto ritenersi che «alcuna opposizione a precetto è stata giammai notificata all’odierno convenuto». Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. 3.1 Dal tenore complessivo dell’atto introduttivo dell’opposi- zione emerge con assoluta chiarezza che la stessa era riferibile all’atto di precetto datato 17 settembre 2020 e notificato alla banca intimata, a mezzo PEC, dagli opposti, in data 18 settem- bre 2020; l’indicazione dell’anno di tale data come 2018 (peral- tro solo in alcuni passaggi dell’opposizione stessa, essendo in altri passaggi la data indicata correttamente) costituisce Ric. n. 10332/2022 –Sez. 3 – A d. 29 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 palesemente un errore materiale del tutto evidente e, di certo, non tale da ingenerare alcun equivoco sulla individuazione dell’intimazione effettivamente oggetto dell’opposizione. Ciò, quindi, anche a prescindere dal fatto che l’errore è stato dichia- rato, segnalato ed emendato dall’opponente nel corso della prima udienza di comparizione. Sotto tale profilo, la censura è infondata. 3.2 Nel motivo di ricorso in esame, inoltre, non si chiarisce neanche, in modo sufficientemente specifico, per quale ragione il refuso contenuto nell’opposizione avrebbe impedito agli inti- mati di costituirsi tempestivamente in giudizio e, in ogni caso, non è precisato se essi abbiano eventualmente chiesto al giu- dice di essere rimessi in termini per lo svolgimento delle attività processuali ormai precluse, ai sensi dell’art. 294 c.p.c., al mo- mento della loro effettiva costituzione, come certamente avreb- bero avuto l’onere di fare, né è indicato l’esito della loro even- tuale richiesta. Per tali profili,le censure risultano, quindi, altresì, inammissi- bili. 4.Con il quarto motivo si denunzia « violazione di legge : artt.112, 479, 480, 273 c.p.c. art. 1243 c.c.Omessa e contraddit- toria motivazione su un punto decisivo della controversia». Il motivo è inammissibile. La censura è formulata in modo del tutto generico (la si riporta testualmente: «Erra il got allorquando omette di considerare che l’opposizione si appalesa inammissibile perché chiede al G.E. una pronuncia che esula dalla sua competenza che è limi- tata all’esecuzione del titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte di [OSCURATO:PERSONA] e che non può illegittimamente estendersi al titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Giu- dice di prime cure»). Non viene in alcun modo chiarito dai ricorrenti, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quale parte dell’atto di Ric. n. 10332/2022 –Sez. 3 – A d. 29 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 opposizione ed in quali esatti termini sarebbe stata chiesta una decisione in ordine alla sentenza di primo grado emessa nel giudizio di cognizione all’esito del quale si era formato il titolo esecutivo. Neanche viene chiarito quale rilievo avrebbe tale questione ai fini dell’esito del giudizio, considerato che il tribunale si è limi- tato ad accogliere l’eccezione di nullità dell’atto di precetto op- posto, per l’omessa preventiva o contestuale notifica del titolo esecutivo, in violazione dell’art. 479 c.p.c. Non è pertanto neanche possibile accedere all’esame del merito del motivo di ricorso. 5.Con il quinto motivo si denunzia « violazione di legge : artt.617, 112, 96, 479, 480, 273 c.p.c.Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia». I ricorrenti sostengono che, diversamente da quanto affermato dal tribunale, il titolo esecutivoazionato era stato notificato alla banca intimata unitamente all’atto di precetto opposto. Anche questo motivo è in parte inammissibile ed in parte infon- dato. 5.1Il tribunale ha accolto l’eccezione di nullità dell’atto di pre- cetto opposto per l’omessa preventiva e/o contestuale notifica del titolo esecutivo, in violazione dell’art. 479 c.p.c.: ha rite- nuto, infatti, che fossero stati prodotti tardivamente dagli op- posti i documenti a sostegno del loro contrario assunto e, co- munque, che tali documenti non fossero affatto idonei a dimo- strare la dedotta notifica del titolo esecutivo unitamente all’atto di precetto. 5.2Per quanto riguarda la tardività della produzione è, in primo luogo, manifestamente infondato l’assunto per cui il rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia del precetto opposto implicherebbe l’avvenuta verifica della regolare notificazione del titolo esecutivo: il provvedimento cautelare (il cui contenuto è richiamato nel ricorso) risulta motivato esclusivamente in Ric. n. 10332/2022 –Sez. 3 – A d. 29 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 ragione dei motivi di opposizione all’esecuzione, senza alcun esame di quelli qualificabili in termini di opposizione agli atti esecutivi e, comunque, esso non avrebbe mai e in nessun modo potuto pregiudicare la decisione finale della controversia. 5.3D’altra parte, essendo la costituzione degli opposti avve- nuta solo dopo la maturazione delle preclusioni per le produ- zioni documentali, questi avrebbero eventualmente dovuto chiedere di essere rimessi in termini ai sensi dell’art. 294 c.p.c., per effettuarle ugualmente; nel ricorso, però, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., neanche si chiarisce se, in quale atto ed in quali esatti termini tale richiesta sia stata ef- fettuata. 5.4L’indirizzo interpretativo richiamato nel ricorso, relativo alla possibilità di produzione di nuovi documenti in appello, se indi- spensabili, è del tutto inconferente, sia perché relativo alla for- mulazione dell’art. 345 c.p.c. anteriore alle modificazioni ap- portate con il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 11 agosto 2012 n. 143 (formulazione non applicabile nella specie, ratione temporis), sia perché, nella specie, non si tratta di stabilire l’ammissibilità di nuove produzioni documen- tali in grado di appello, ma si tratta di applicare le preclusioni istruttorie maturate nel giudizio di primo grado. 5.5In ogni caso, il tribunale ha anche esaminato e valutato i documenti prodotti tardivamente dagli opposti e li ha ritenuti non sufficienti a dimostrare la notificazione del titolo esecutivo unitamente all’atto di precetto, sulla base di una motivazione adeguata, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede: sotto questo profilo, il motivo di ricorso in esame si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, richie- sta inammissibile nel giudizio di legittimità. 5.6Le ulteriori argomentazioni contenute nel motivo di ricorso in esame fanno, infine, riferimento ai motivi di opposizione Ric. n. 10332/2022 –Sez. 3 – A d. 29 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 all’esecuzione avanzati dalla banca ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. Ma tali motivi, in effetti, non sono stati esaminati dal tribunale (in quanto ritenuti assorbiti). Con riguardo ad essi, comunque, il presente ricorso deve rite- nersi radicalmente inammissibile, in quanto, in relazione ai mo- tivi di opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., avrebbe potuto e dovuto essere proposto esclusivamente l’ap- pello (anche laddove si fosse inteso far valere una eventuale omissione di pronuncia o contestare il ritenuto assorbimento di detti motivi di opposizione), non il ricorso straordinario per cas- sazione. 6. Con il sesto motivo si denunzia « violazione di legge : artt.1264, 1265, 2915, 1376, 1189 c.c. art. 81 c.p.c. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della contro- versia». Con il settimo motivo si denunzia « violazione di legge : artt.2712, 2719 c.c., art. 214 c.p.c.Omessa e contraddittoria mo- tivazione su un punto decisivo della controversia». Con l’ottavo motivo si denunzia « violazione di legge : art. 617 c.p.c.Omessa e contraddittoria motivazione su un punto deci- sivo della controversia». Le censure formulate con il sesto, il settimo e l’ottavo motivo del ricorso fanno tutte riferimento ai motivi di opposizione all’esecuzione avanzati dalla banca ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (in particolare l’eccezione di pagamento e le contestazioni sulle singole voci del precetto). Come già chiarito, peraltro, tali motivi di opposizione non sono stati affatto esaminati dal tribunale, che si è pronunciato esclu- sivamente sull’opposizione agli atti esecutivi, ritenendo assor- bita ogni altra questione. Con riguardo ad essi, il presente ricorso deve in ogni caso rite- nersi radicalmente inammissibile, in quanto, in relazione ai mo- tivi di opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., Ric. n. 10332/2022 –Sez. 3 – A d. 29 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 avrebbe potuto e dovuto essere proposto esclusivamente l’ap- pello (anche laddove si fosse inteso far valere una eventuale omissione di pronuncia o contestare il ritenuto assorbimento di detti motivi di opposizione), non il ricorso straordinario per cas- sazione. 7. Con il nono motivo si denunzia « violazione di legge : artt.112, 96, 88 c.p.c.Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia». I ricorrenti sostengono che, in ragione della fondatezza delle loro ragioni, esposte con i motivi di ricorsi precedenti, la banca opponente avrebbe dovuto essere addirittura condannata a ri- sarcire loro il danno da responsabilità processuale aggravata. Il motivo è manifestamente infondato, ancor prima che inam- missibile. È sufficiente osservare che, in realtà, nessuno dei motivi del ricorso ha trovato accoglimento, onde i ricorrenti restano inte- gralmente soccombenti nel presente giudizio. 8.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore della società controricorrente, liquidan- dole in complessivi € 3.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o Ric. n. 10332/2022 –Sez. 3 – A d. 29 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 improcedibilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater, del