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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 luglio 2026

Cassazione n. 23701/2026

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vocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematicalegale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SalvatoreEttore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica legale-controricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1315/2022Numero sezionale 2053/2026Numero di raccolta generale 23701/2026Data pubblicazione 21/07/2026domiciliazione telematica legale-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 541/2021depositata il 25/11/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMichele [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva parte civile nel processo penaleincardinato a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] EttoreLo Cicero e [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 110, 323, cod.pen., nonché 44, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, in relazione allacontestazione di costruzione di un fabbricato in violazione dei parametriurbanistici, con ingiusto pregiudizio anche della parte privata attrice qualeconfinante.2.

Il Tribunale penale di Patti condannava gli imputati anche alrisarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi inseparata sede.3.

La Corte di appello penale di Messina riformava la decisionepronunciando assoluzioni, per la prima contestazione con formula perché ilfatto non costituisce reato, per la seconda per insussistenza del fatto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1315/2022Numero sezionale 2053/2026Numero di raccolta generale 23701/2026Data pubblicazione 21/07/20264.

Questa Corte, in sede penale, con sentenza n. 38854 del 2017,annullava la decisione di seconde cure penali, su appello della sola partecivile, «con rinvio al giudice di appello competente per valore in grado diappello ex art. 622 cod. proc. pen. essendo ratio della norma quella dievitare ulteriori interventi del giudice penale ove non vi sia più nulla daaccertare agli effetti penali».5.

La Corte di appello civile di Messina, con sentenza n. 541 del2021, rigettava la domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] osservandoche si era ancorata a un presupposto non più esistente, ossia unastatuizione penale di colpevolezza degli imputati, oltre che su assunti nonprovati, in specie quello della titolarità di un diritto sul fondo confinantepregiudicato, secondo l’allegazione, dall’opera affermata come abusiva.6.

Avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazioneBenedetto Baldanza articolando tre motivi.Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Con distintocontroricorso, illustrato da memoria, ha resistito anche [OSCURATO:PERSONA].Con ordinanza interlocutoria n. 2967 del 2026 è stato disposto rinvioalla pubblica udienza in specie con riguardo al tema posto dal primomotivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha formulato anche conclusioniscritte per l’accoglimento assorbente del primo motivo di ricorso.Le parti private hanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE7.

Con il primo motivo si prospetta la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 62, secondo comma, legge n. 89 del 2013, diconversione del decreto-legge n. 69 del 2013, che vieta la presenza delgiudice onorario ausiliario nei giudizi dinnanzi alla Corte di appello in unicogrado, quale dovrebbe considerarsi quello di rinvio ai sensi dell’art. 622,cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1315/2022Numero sezionale 2053/2026Numero di raccolta generale 23701/2026Data pubblicazione 21/07/20268.

Con il secondo motivo si prospetta l’omesso esame di un fattodecisivo e discusso poiché la Corte territoriale avrebbe erratonell’obliterare conclusivamente la dichiarazione di nullità della sentenzapenale di appello.9.

Con il terzo motivo si prospetta l’omessa pronuncia sulladomanda di rifusione delle spese del giudizio di legittimità precedente ilrinvio alla Corte civile di appello.10.

Il primo motivo è fondato con assorbimento logico dei restanti.10.1.

Si premette descrittivamente che la giurisprudenza di questaCorte con accenti variegati ha sottolineato talora la connotazione ditraslatio iudicii del giudizio di rinvio ai sensi dell’art. 622, cod. proc. pen.,non potendo essere obliterata la proposizione della domanda civile con larelativa costituzione in sede di processo penale (Cass., 12/09/2025, n.25063, che perciò indica applicabile l’art. 126, disp. att. cod. proc. civ.),talora, ferma la traslatio in parola e anzi proprio per la portata di questa,l’applicazione delle regole processuali e probatorie proprie del processocivile, adottando, in particolare, in tema di nesso eziologico tra condottaed evento di danno, il criterio causale del “più probabile che non”, e nonquello penalistico di un “alto grado di probabilità logica” (“oltre ogniragionevole dubbio”), anche a prescindere dalle contrarie indicazionieventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio (Cass.,17/09/2025, n. 25481, in linea con Cass., 07/03/2025, n. 6116 che, inmotivazione, richiama da Cass., 12/06/2019, n. 15859 a Cass.,21/08/2023, n. 24954, nonché Cass., Sezioni Unite penali, 28/01/2021-04/06/2021, n. 22065, Cremonini, e Corte costituzionale, 30/07/2021, n.182).Queste prospettive ricostruttive hanno portato a distinte cadenzeermeneutiche in ordine all’affermata possibilità di formulare nuoveconclusioni conseguenti alla sentenza di cassazione penale, e di emendarela domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecitoNumero registro generale 1315/2022Numero sezionale 2053/2026Numero di raccolta generale 23701/2026Data pubblicazione 21/07/2026civile, nei limiti del sistema generale delle preclusioni (Cass., n. 25481 del2025, cit., in linea con Cass., 13/03/2025, n. 6644).

Possibilità circoscrittanegli arresti in cui risulta spiegato che la traslatio implica l’impossibilità diproporre domande del tutto nuove (Cass., 23/02/2025, n. 4743).Si è quindi giunti, per un verso, ad affermare che il giudizio di rinvioex articolo 622, cod. proc. pen., «costituisce solo formalmente laprosecuzione del giudizio penale che lo ha preceduto» (Cass., 06/11/2024,n. 28560), per altro verso, invece, a statuire che, trattandosi pur sempredi un giudizio di rinvio a séguito di annullamento, la natura di esso è“chiusa” ai fini della non consentita partecipazione di un terzo che non siastato parte del precedente processo penale, se non nei limiti in cui eglideduca la titolarità di un diritto autonomo, tale da legittimare laproposizione dell’opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ. (Cass.,11/02/2026, n. 3023, § 51, ricordata dalla Procura Generale).Dal che l’emergere della conclusione secondo cui il giudizio ex art.622, cod. proc. civ., è in «unico grado di merito dinanzi al giudicecompetente», il cui oggetto è costituito dall’esame delle domandeproposte, e non dei motivi d’impugnazione non trattandosi d’impugnazione(pur svolgendosi nei limiti processuali del 394, cod. proc. civ., senzapossibilità, cioè e come detto, di allargarsi a soggetti che non siano statiparte del processo penale: Cass., n. 3023 del 2026, cit.).Inclinazioni ermeneutiche in iure volte a precisare quelle di arresti,non di molto precedenti, in cui è stata proposta una lettura che tengaconto della qualificazione del giudizio come di appello, con esclusione, perquesta ragione, della possibilità di «modificare le domande o richiesteistruttorie formulate in primo grado» (Cass., 06/09/2024, n. 24047, pag.La pluralità di approcci nomofilattici che, senza pretesa diesaustività, si sono rammentati, è riscontrabile anche in dottrina,nell’ambito della quale va dato atto che affiora talora la preoccupazione diNumero registro generale 1315/2022Numero sezionale 2053/2026Numero di raccolta generale 23701/2026Data pubblicazione 21/07/2026perimetrare in misura eccessivamente “chiusa” il giudizio in questione,quando si apre ad altre regole di cognizione.In questo senso anche nella giurisprudenza di questa Corte sirimarca che la traslatio determina il passaggio ad altro ambienteprocessuale e cognitivo (Cass., 24/06/2025, n. 16905 in cui si legge, apag. 15, che «poiché si trasferisce la causa risarcitoria, già pendente difronte al giudice penale, di fronte al giudice civile, solo in questo senso ilgiudizio di rinvio è la fase rescissoria del giudizio di cassazione»).10.2.

Ciò premesso per una più compiuta comprensione del contestoconformativo delle letture ordinamentali, ai distinti e propri fini in questasede necessari, dev’essere osservato che in nessun caso può ritenersi,quello in scrutinio, un giudizio d’impugnazione di una previa e compiutacognizione civile.In altre parole, al di là del grado di emancipazione del giudiziodavanti al giudice civile rispetto a quello ovvero, più propriamente, alla“fase” di esso davanti al precedente giudice penale, in termini di regole dicognizione, probatorie, preclusioni assertive e istruttorie, non puòdubitarsi che quello dopo il rinvio ai sensi dell’art. 622, cod. proc. pen., è ilprimo e unico “grado” di compiuto giudizio civile sui fatti, pur coinvolgentiun giudizio penale e –come anticipato– una fase del giudizio civileinnestata in quella diversa sede.Non potrebbe dirsi, cioè, che si sia di fronte a un giudiziod’impugnazione, sia pure in sede di rinvio, ovvero a un secondo “grado”,avverso una statuizione del giudice civile, di primo grado, che invece nonvi è mai stata, e che in grado di merito davanti alla Corte di appello saràpertanto compiutamente l’unica.

Solo formalmente potrà allora dirsiessere un “giudizio di appello”, ma non perché si versi in ipotesi discrutinio di secondo grado, rispetto al quale neppure potrebbero valere,infatti, i casi di rimessione a un mancante giudice civile di prime cure amente della disciplina di cui all’art. 354, cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1315/2022Numero sezionale 2053/2026Numero di raccolta generale 23701/2026Data pubblicazione 21/07/2026In questo senso si parla di «trasferimento della competenzafunzionale», in chiave «restitutoria», dal giudice ordinario penale algiudice ordinario civile (Cass., n. 28560 del 2024, cit., pag. 9).E il divieto di cui all’art. 62, d.l. n. 9 del 2013, quale convertito, haproprio la riconoscibile ratio di escludere che, quando il giudizio, in questocaso civile, sia in unico grado, del Collegio di Corte di appello non possonofar parte i giudici onorari ausiliari, volendosi all’evidenza assicurare chel’unico e compiuto grado di quel merito sia vagliato da un Collegiopienamente togato.10.2.1.

In memoria parte ricorrente ricorda che, con tre ordinanzecoeve del 29 luglio 2025, nn. 21862, 21866 e 21869, la Prima Sezionecivile di questa Corte ha ritenuto compatibile l’impiego del giudiceausiliario nel giudizio civile di rinvio derivante da una cassazione, inmateria d’indennità di espropriazione, in fattispecie, dunque, nelle quali lasentenza annullata era stata in unico grado.L’argomento decisivo (pagg. 15 e seguenti) si fonda sul rilievo che,nel giudizio di rinvio, «viene meno la ratio che presiede al divieto diassegnazione del giudice ausiliario al procedimento di unico grado, e cioèla mancanza di una sentenza già adottata prima che la Corte di appellodecida sulla vertenza, poiché tale giudizio costituisce la fase rescissoria delgiudizio di impugnazione per cassazione, che presuppone, anzi, l'adozionedi una precedente statuizione a definizione di un precedente giudizio dimerito».La premessa su cui poggia questo orientamento, ossia lapreesistenza di una pronuncia di merito sulla domanda civile, è assentenel diverso schema del rinvio ex art. 622 cod. proc. pen.

In quest’ultimo,infatti, la sentenza del giudice civile rappresenta la prima, e in tal sensounica, pronuncia di compiuto merito sulla domanda risarcitoria.Dal che un ulteriore avallo alla conclusione che si sta qui delineando.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1315/2022Numero sezionale 2053/2026Numero di raccolta generale 23701/2026Data pubblicazione 21/07/202610.2.2.

La suddetta ricostruzione, restrittiva rispetto alla validità deiCollegi composti anche da giudici onorari, è in definitiva decisivamentecoerente con la valutazione di argine legislativo prudenziale data allanorma dalla dottrina, tanto più alla luce della “solo temporaneacostituzionalità” della stessa statuita con la sentenza n. 41 del 2021 dellaCorte costituzionale.10.3.

Ciò posto, è chiaro che il superamento del perimetroassegnato ai giudizi onorari ausiliari determina un vizio di costituzione delgiudicante deducibile ai sensi dell’art. 158, cod. proc. civ., risultandoviolato uno specifico divieto di decidere in tale composizione determinatigiudizi (cfr., ad esempio, Cass., 12/11/2024, n. 29237, ricordata anchedalla Procura Generale, con riferimento all’art. 11, comma sesto, d. lgs. n.116 del 2017, contenente il divieto di assegnazione della trattazione diprocedimenti civili di competenza del Tribunale ai Giudici onorari di pace).11.

Ne deriva l’accoglimento assorbente del primo motivo di ricorso.Spese al giudice del rinvio.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa ladecisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Messina perché, indiversa composizione, si pronunci anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, il 9 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematicalegale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SalvatoreEttore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica legale-controricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1315/2022Numero sezionale 2053/2026Numero di raccolta generale 23701/2026Data pubblicazione 21/07/2026domiciliazione telematica legale-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 541/2021depositata il 25/11/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMichele [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva parte civile nel processo penaleincardinato a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] EttoreLo Cicero e [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 110, 323, cod.pen., nonché 44, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, in relazione allacontestazione di costruzione di un fabbricato in violazione dei parametriurbanistici, con ingiusto pregiudizio anche della parte privata attrice qualeconfinante.2. Il Tribunale penale di Patti condannava gli imputati anche alrisarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi inseparata sede.3. La Corte di appello penale di Messina riformava la decisionepronunciando assoluzioni, per la prima contestazione con formula perché ilfatto non costituisce reato, per la seconda per insussistenza del fatto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1315/2022Numero sezionale 2053/2026Numero di raccolta generale 23701/2026Data pubblicazione 21/07/20264. Questa Corte, in sede penale, con sentenza n. 38854 del 2017,annullava la decisione di seconde cure penali, su appello della sola partecivile, «con rinvio al giudice di appello competente per valore in grado diappello ex art. 622 cod. proc. pen. essendo ratio della norma quella dievitare ulteriori interventi del giudice penale ove non vi sia più nulla daaccertare agli effetti penali».5. La Corte di appello civile di Messina, con sentenza n. 541 del2021, rigettava la domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] osservandoche si era ancorata a un presupposto non più esistente, ossia unastatuizione penale di colpevolezza degli imputati, oltre che su assunti nonprovati, in specie quello della titolarità di un diritto sul fondo confinantepregiudicato, secondo l’allegazione, dall’opera affermata come abusiva.6. Avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazioneBenedetto Baldanza articolando tre motivi.Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Con distintocontroricorso, illustrato da memoria, ha resistito anche [OSCURATO:PERSONA].Con ordinanza interlocutoria n. 2967 del 2026 è stato disposto rinvioalla pubblica udienza in specie con riguardo al tema posto dal primomotivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha formulato anche conclusioniscritte per l’accoglimento assorbente del primo motivo di ricorso.Le parti private hanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE7. Con il primo motivo si prospetta la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 62, secondo comma, legge n. 89 del 2013, diconversione del decreto-legge n. 69 del 2013, che vieta la presenza delgiudice onorario ausiliario nei giudizi dinnanzi alla Corte di appello in unicogrado, quale dovrebbe considerarsi quello di rinvio ai sensi dell’art. 622,cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1315/2022Numero sezionale 2053/2026Numero di raccolta generale 23701/2026Data pubblicazione 21/07/20268. Con il secondo motivo si prospetta l’omesso esame di un fattodecisivo e discusso poiché la Corte territoriale avrebbe erratonell’obliterare conclusivamente la dichiarazione di nullità della sentenzapenale di appello.9. Con il terzo motivo si prospetta l’omessa pronuncia sulladomanda di rifusione delle spese del giudizio di legittimità precedente ilrinvio alla Corte civile di appello.10. Il primo motivo è fondato con assorbimento logico dei restanti.10.1. Si premette descrittivamente che la giurisprudenza di questaCorte con accenti variegati ha sottolineato talora la connotazione ditraslatio iudicii del giudizio di rinvio ai sensi dell’art. 622, cod. proc. pen.,non potendo essere obliterata la proposizione della domanda civile con larelativa costituzione in sede di processo penale (Cass., 12/09/2025, n.25063, che perciò indica applicabile l’art. 126, disp. att. cod. proc. civ.),talora, ferma la traslatio in parola e anzi proprio per la portata di questa,l’applicazione delle regole processuali e probatorie proprie del processocivile, adottando, in particolare, in tema di nesso eziologico tra condottaed evento di danno, il criterio causale del “più probabile che non”, e nonquello penalistico di un “alto grado di probabilità logica” (“oltre ogniragionevole dubbio”), anche a prescindere dalle contrarie indicazionieventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio (Cass.,17/09/2025, n. 25481, in linea con Cass., 07/03/2025, n. 6116 che, inmotivazione, richiama da Cass., 12/06/2019, n. 15859 a Cass.,21/08/2023, n. 24954, nonché Cass., Sezioni Unite penali, 28/01/2021-04/06/2021, n. 22065, Cremonini, e Corte costituzionale, 30/07/2021, n.182).Queste prospettive ricostruttive hanno portato a distinte cadenzeermeneutiche in ordine all’affermata possibilità di formulare nuoveconclusioni conseguenti alla sentenza di cassazione penale, e di emendarela domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecitoNumero registro generale 1315/2022Numero sezionale 2053/2026Numero di raccolta generale 23701/2026Data pubblicazione 21/07/2026civile, nei limiti del sistema generale delle preclusioni (Cass., n. 25481 del2025, cit., in linea con Cass., 13/03/2025, n. 6644). Possibilità circoscrittanegli arresti in cui risulta spiegato che la traslatio implica l’impossibilità diproporre domande del tutto nuove (Cass., 23/02/2025, n. 4743).Si è quindi giunti, per un verso, ad affermare che il giudizio di rinvioex articolo 622, cod. proc. pen., «costituisce solo formalmente laprosecuzione del giudizio penale che lo ha preceduto» (Cass., 06/11/2024,n. 28560), per altro verso, invece, a statuire che, trattandosi pur sempredi un giudizio di rinvio a séguito di annullamento, la natura di esso è“chiusa” ai fini della non consentita partecipazione di un terzo che non siastato parte del precedente processo penale, se non nei limiti in cui eglideduca la titolarità di un diritto autonomo, tale da legittimare laproposizione dell’opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ. (Cass.,11/02/2026, n. 3023, § 51, ricordata dalla Procura Generale).Dal che l’emergere della conclusione secondo cui il giudizio ex art.622, cod. proc. civ., è in «unico grado di merito dinanzi al giudicecompetente», il cui oggetto è costituito dall’esame delle domandeproposte, e non dei motivi d’impugnazione non trattandosi d’impugnazione(pur svolgendosi nei limiti processuali del 394, cod. proc. civ., senzapossibilità, cioè e come detto, di allargarsi a soggetti che non siano statiparte del processo penale: Cass., n. 3023 del 2026, cit.).Inclinazioni ermeneutiche in iure volte a precisare quelle di arresti,non di molto precedenti, in cui è stata proposta una lettura che tengaconto della qualificazione del giudizio come di appello, con esclusione, perquesta ragione, della possibilità di «modificare le domande o richiesteistruttorie formulate in primo grado» (Cass., 06/09/2024, n. 24047, pag.La pluralità di approcci nomofilattici che, senza pretesa diesaustività, si sono rammentati, è riscontrabile anche in dottrina,nell’ambito della quale va dato atto che affiora talora la preoccupazione diNumero registro generale 1315/2022Numero sezionale 2053/2026Numero di raccolta generale 23701/2026Data pubblicazione 21/07/2026perimetrare in misura eccessivamente “chiusa” il giudizio in questione,quando si apre ad altre regole di cognizione.In questo senso anche nella giurisprudenza di questa Corte sirimarca che la traslatio determina il passaggio ad altro ambienteprocessuale e cognitivo (Cass., 24/06/2025, n. 16905 in cui si legge, apag. 15, che «poiché si trasferisce la causa risarcitoria, già pendente difronte al giudice penale, di fronte al giudice civile, solo in questo senso ilgiudizio di rinvio è la fase rescissoria del giudizio di cassazione»).10.2. Ciò premesso per una più compiuta comprensione del contestoconformativo delle letture ordinamentali, ai distinti e propri fini in questasede necessari, dev’essere osservato che in nessun caso può ritenersi,quello in scrutinio, un giudizio d’impugnazione di una previa e compiutacognizione civile.In altre parole, al di là del grado di emancipazione del giudiziodavanti al giudice civile rispetto a quello ovvero, più propriamente, alla“fase” di esso davanti al precedente giudice penale, in termini di regole dicognizione, probatorie, preclusioni assertive e istruttorie, non puòdubitarsi che quello dopo il rinvio ai sensi dell’art. 622, cod. proc. pen., è ilprimo e unico “grado” di compiuto giudizio civile sui fatti, pur coinvolgentiun giudizio penale e –come anticipato– una fase del giudizio civileinnestata in quella diversa sede.Non potrebbe dirsi, cioè, che si sia di fronte a un giudiziod’impugnazione, sia pure in sede di rinvio, ovvero a un secondo “grado”,avverso una statuizione del giudice civile, di primo grado, che invece nonvi è mai stata, e che in grado di merito davanti alla Corte di appello saràpertanto compiutamente l’unica. Solo formalmente potrà allora dirsiessere un “giudizio di appello”, ma non perché si versi in ipotesi discrutinio di secondo grado, rispetto al quale neppure potrebbero valere,infatti, i casi di rimessione a un mancante giudice civile di prime cure amente della disciplina di cui all’art. 354, cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1315/2022Numero sezionale 2053/2026Numero di raccolta generale 23701/2026Data pubblicazione 21/07/2026In questo senso si parla di «trasferimento della competenzafunzionale», in chiave «restitutoria», dal giudice ordinario penale algiudice ordinario civile (Cass., n. 28560 del 2024, cit., pag. 9).E il divieto di cui all’art. 62, d.l. n. 9 del 2013, quale convertito, haproprio la riconoscibile ratio di escludere che, quando il giudizio, in questocaso civile, sia in unico grado, del Collegio di Corte di appello non possonofar parte i giudici onorari ausiliari, volendosi all’evidenza assicurare chel’unico e compiuto grado di quel merito sia vagliato da un Collegiopienamente togato.10.2.1. In memoria parte ricorrente ricorda che, con tre ordinanzecoeve del 29 luglio 2025, nn. 21862, 21866 e 21869, la Prima Sezionecivile di questa Corte ha ritenuto compatibile l’impiego del giudiceausiliario nel giudizio civile di rinvio derivante da una cassazione, inmateria d’indennità di espropriazione, in fattispecie, dunque, nelle quali lasentenza annullata era stata in unico grado.L’argomento decisivo (pagg. 15 e seguenti) si fonda sul rilievo che,nel giudizio di rinvio, «viene meno la ratio che presiede al divieto diassegnazione del giudice ausiliario al procedimento di unico grado, e cioèla mancanza di una sentenza già adottata prima che la Corte di appellodecida sulla vertenza, poiché tale giudizio costituisce la fase rescissoria delgiudizio di impugnazione per cassazione, che presuppone, anzi, l'adozionedi una precedente statuizione a definizione di un precedente giudizio dimerito».La premessa su cui poggia questo orientamento, ossia lapreesistenza di una pronuncia di merito sulla domanda civile, è assentenel diverso schema del rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. In quest’ultimo,infatti, la sentenza del giudice civile rappresenta la prima, e in tal sensounica, pronuncia di compiuto merito sulla domanda risarcitoria.Dal che un ulteriore avallo alla conclusione che si sta qui delineando.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1315/2022Numero sezionale 2053/2026Numero di raccolta generale 23701/2026Data pubblicazione 21/07/202610.2.2. La suddetta ricostruzione, restrittiva rispetto alla validità deiCollegi composti anche da giudici onorari, è in definitiva decisivamentecoerente con la valutazione di argine legislativo prudenziale data allanorma dalla dottrina, tanto più alla luce della “solo temporaneacostituzionalità” della stessa statuita con la sentenza n. 41 del 2021 dellaCorte costituzionale.10.3. Ciò posto, è chiaro che il superamento del perimetroassegnato ai giudizi onorari ausiliari determina un vizio di costituzione delgiudicante deducibile ai sensi dell’art. 158, cod. proc. civ., risultandoviolato uno specifico divieto di decidere in tale composizione determinatigiudizi (cfr., ad esempio, Cass., 12/11/2024, n. 29237, ricordata anchedalla Procura Generale, con riferimento all’art. 11, comma sesto, d. lgs. n.116 del 2017, contenente il divieto di assegnazione della trattazione diprocedimenti civili di competenza del Tribunale ai Giudici onorari di pace).11. Ne deriva l’accoglimento assorbente del primo motivo di ricorso.Spese al giudice del rinvio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa ladecisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Messina perché, indiversa composizione, si pronunci anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, il 9 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23701/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris